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Statuti di Valcamonica [1498]
 
Stemma della Valcamonica

Communitatis Vallis Camonicae Statuta  [1498] [1]
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p.  461

Scansione del paragrafo sulla sodomia.


[trascrizione e traduzione]

Quod Sodomite igne concrementur. 
Che i sodomiti siano bruciati col fuoco.

Item statutum est quod (siquis inciderit in crimen Sodomiae tam agens quam patiens si est maior annorum XVI) Igne concremetur, Ita quod statim moriatur Antequam familia .d.<omini> Potestatis [2] recedat a loco supplicii.

Inoltre sia stabilito che: se qualcuno maggiore degli anni sedici incorra nel crimine di sodomia, sia attivo che passivo, sia bruciato col fuoco, in modo che subito muoia, prima che la polizia del signor Podestà [2].vada via dal luogo dell'esecuzione.

Et si in fortiam Rectoris [2] non venerit, condemnetur ad combustionem et bona eius publicentur.

E se non sarà stato catturato dal Rettore [2], sia condannato <in contumacia> al rogo e i suoi beni siano confiscati.

Frontespizio dell'edizione usata per la scansione
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L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi gli segnalerà eventuali errori contenuti in questa pagina.
Note

[1] Statuti della Valcamonica
Questa qui pubblicata e trascritta è la scansione, inviatami da Stefano Bolognini, che ringrazio, di una ristampa anastatica di un'edizione antica, del 1498, intitolata: Communitatis Vallis Camonicae Statuta, Brixiae 1498. (Non avendo io ancora trovato i dati bibliografici esatti di tale edizione, la presente pagina è da considerare ancora incompleta).

Successivamente gli Statuta Vallis Camonicae, s.e., Brescia 1624, a p. 203, § II 75, prevedono diversamente: il sodomita tanto attivo quanto passivo sia bruciato, e se contumace sia bandito dai dominii di Venezia, a meno che abbia meno di quindici anni: in tal caso sia punito ad arbitrio del giudice a pena pecuniaria o carceraria.

[2] Potestà, Rettore: autorità locali delegate dal potere centrale (a cui rispondevano), in questo caso la Repubblica di Venezia
Com'era comune nell'epoca prenapoleonica, zone diverse di uno stesso dominio potevano avere legislazioni "locali" differenti.


Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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