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Corte penale di Roma, 04/04/1908

 La prima pagina della sentenza del processo
La prima pagina della sentenza.

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Sentenza di condanna di Guglielmo Plueschow [1].
 

In nome di Sua Maestà

 

VITTORIO EMANUELE III

 

Per grazia di Dio  e per volontà della Nazione

 

Re d’Italia

  _____

 

L'anno 1908 il giorno 4

del mese di Aprile  in Roma

La 10a Sezione del Tribunale civile e penale di Roma 

Composta dei Signori

 

Noce Carlo                Presidente

Masei Giovanni          Giudici

Regina Aniello

 

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore del Re

Mancinelli Gaetano

e con l'assistenza del Vice-Cancelliere Corsetti Vincenzo

In linea penale.

_____

 

Ha pronunciato la seguente

   

SENTENZA

 

Nella Causa ad istanza del Pubblico Ministero

A carico di 

 

Pluschow Guglielmo, fu Odoard, di anni 55, da Wismar (Germania) dom.o a Roma  detenuto


Imputato

a)      del delitto di cui all’art. 333 C.P. per avere, in Roma, in un giorno imprecisato del giugno o luglio 1906. commesso atti di libidine sulla persona di Marinelli Ernani di anni 12.

b)      del delitto di cui all’art. 349 n. 4 C.P per avere in Roma, anteriormente all’8 maggio 1907, per servire all’altrui libidine, indotto alla prostituzione ed eccitata la corruzione di persone di età minore abitualmente ed al fine di lucro

c)      del delitto di cui all’art. 339 cap. C.P. per avere in Roma, anteriormente all’8 maggio 1907, offerto in vendita fotografie oscene, offendendo il pudore, a fine di lucro e pubblicamente.


Wilhelm von Plueschow - Ritratto di ragazzo in divisa da marinaretto
Wilhelm von Plueschow: Ritratto.



[1. Deposizione del Commissario di Pubblica Sicurezza]

Ritenuto in fatto che con rapporto del Commissario di P.<ubblic>a S.<icurezz>a di Trevi, in data 11 maggio 1907, veniva denunciato all’autorità giudiziaria Pluschow Guglielmo, fotografo domiciliato in Roma Corso Umberto n. 333, narrandosi certo che certo Marinelli Alfredo aveva a sua volta denunciato all’Autorità di P.a S.a esso Pluschow per aver appreso dal proprio figlio Ernani di anni 12, addetto al Bar Fariglia, che in un giorno non precisato posteriormente al giugno 1906, avendo il Marinelli Ernani portato liquori e caffè al Pluschow nel di lui domicilio, questi lo aveva fatto ubbriacare e gli aveva somministrato anche un narcotico [2], che il Marinelli nello svegliarsi dal torpore, si era trovato sul letto del fotografo con i calzoni calati, bagnato nelle parti deretane di un liquido vischioso, che si era dato a piangere vi si era stato rassicurato dal Pluschow con parole e donativi in denaro e dopo di allora costui aveva ripetuto più volte atti nefandi sulla sua persona anche in presenza di altri uomini e lo aveva fotografato nudo da solo ed in compagnia di bambine.


Aggiungeva il Commissario che il nome del Pluschow non era ignoto all’Autorità di P.a S.a, che se ne era occupata a proposito di un furto da lui patito, assodando in quell’occasione che la di lui casa era frequentata assiduamente da giovanotti dai 16 ai 20 anni per lo più imberbi e dalle forme muliebri che egli reclutava nella stagione estiva in prossimità dei bagni popolari del Tevere ed indi li fotografava nudi per servirsi delle fotografie a scopi illeciti.


Aggiungeva ancora il Commissario che per tutte queste ragioni, risultando il Pluschow proclive a reati contro il buon costume, dopo la denuncia del Marinelli, era stata disposta una visita domiciliare al Pluschow, eseguita infatti il giorno 8 maggio 1907.


Che, presentatisi in detto giorno i funzionari improvvisamente nell’abitazione del Pluschow, fu trovato costui nella sua camera da letto in compagnia del proprio commesso Magnotti Pietro, del giovinetto Moretti Amedeo e del Dott. Wulmer Luigi nell’atto che il Moretti si stava vestendo e certo Simoncini Enrico lavorava a stampare fotografie di vari nudi, delle quali esso Pluschow faceva commercio [3].
Il Pluschow, interrogato, dichiarò che il Moretti era stato denudato per mostrare al meglio la perfezione dei suoi muscoli.


Nello stanzino attiguo alla camera da letto furono rinvenuti 33 volumi in foglio rilegati in carta pecora portanti tutti fotografie di nudi, prevalentemente maschi, ove erano posti in particolare rilievo le parti posteriori ed i membri virili, con numero corrispondente alla lastra fotografica per le eventuali riproduzioni, fotografie eseguite tutte in epoca prossima non superiore a due, a tre anni, e in un cassetto del comò si trovava l’elenco degli indirizzi dei soggetti fotografati in numero di circa 190, dei quali sei solamente riguardanti donne, 56 maschi fra gli 11 e i 18 anni e 9 fra i 18 e i 21[4] e gli altri mancanti di indicazione d’età; fu sequestrato da ultimo una numerosa corrispondenza del Plusc<h>ow dal quale risultava che egli serviva da mezzano a pederasti attivi e passivi che convenivano nel suo studio.


-- Che, iniziatosi procedimento penale e procedutosi alla cattura del Plusc<h>ow per mandato del Giudice Istruttore eseguito il 13 maggio 1907, l’istruttoria lunga e minuta valse sull’accertamento dei varii delitti addebitati al Pluschow: fu sequestrata altra numerosa corrispondenza ed il materiale fotografico attinente alle imputazioni, e furono eseguite le necessarie perizie e traduzioni, e furono infine escussi moltissimi testimoni, finché con ordinanza della Camera di Consiglio, in data 19 ottobre 1907, sulle uniformi conclusioni del P.<ubblic>o M.<inistero>o venne dichiarato non farsi luogo a procedimento penale per difetto d’indizi a carico del Pluschow relativamente al reato di violenza carnale in danno di Marinelli Ernani, sul quale non si erano nemmeno riscontrate tracce di sorte che potessero accennare a violenze pregresse, e venne rinviato esso Pluschow a giudizio avanti questo Tribunale per rispondere di altri reati come al capo d’imputazione.




[2. Reati imputati: atti di libidine su minorenne]

Considerato in ordine al delitto di atti di libidine in danno del Marinelli previsto e punito dall’art. 333 Cod.<ice> Pen.<ale> che,  trattandosi di reato perseguibile ad istanza di parte, l’intervenuta remissione della querela del Marinelli prima dell’inizio del dibattimento, accettato debitamente dall’imputato, estingue l’azione penale e devesi dichiarare non luogo a procedimento per questo capo d’imputazione[5].



[3. Reati imputati: smercio di immagini oscene a fine di lucro]

Considerato in ordine al delitto di cui all’art. 339 Cap. C.P. che dai risultamenti del dibattimento è emersa luminosa la prova della responsabilità dell’imputato per avere in Roma, anteriormente all’8 maggio 1907, offerto in vendita fotografie oscene a fine di lucro e pubblicamente.

Lo stesso Pluschow, nei numerosi suoi interrogatori, non ha potuto negare di avere sempre eseguite e vendute, specialmente a stranieri, fotografie di nudi femminili e maschili, prevalentemente queste ultime, ma ha dichiarato di aver ciò fatto a scopo esclusivamente artistico e di averle vendute dietro richiesta e mai in pubblico ad artisti stranieri.

Ora va subito rilevato che ricorrono nella specie in esame tutti gli estremi richiesti dall’art. 339 cap. C.P. per il delitto ivi contemplato, in quanto le fotografie sequestrate del genere di quelle vendute debbono ritenersi assolutamente oscene e tali da offendere il pubblico pudore: esse venivano offerte in vendita a chiunque ne faceva richiesta, costituendo ciò la speciale speculazione del Pluschow, e tale speculazione era naturalmente diretta al fine di lucro.


[4 Carattere osceno e non artistico delle fotografie][6].

Wilhelm von Pluschow, Chierichetto che legge "L'asino", 1906-1907
Modello di Plüschow vestito da chierichetto, con in mano la rivista satirica "L'Asino", con cui evidentemente Plüschow ebbe un qualche tipo di scontro. Le copertine datano queste foto al 1906/1907.
Di vero, innanzitutto, si può affermare precisamente, ad onta delle dichiarazioni degli artisti Portanova e Solivieri  assunti quali periti di difesa, costituenti il materiale sequestrato sono assolutamente oscene ed offensive del pubblico pudore imperocché tanto nei nudi femminili che in quelli maschili, che sono in prevalenza, tanto nelle fotografie di singoli individui, la maggior parte minorenni degli anni 16, che in quelle di gruppi dell’uno o dell’altro sesso o di entrambi insieme, si rivela sempre la rappresentazione viva e sfrontata della sessualità eseguita in modo da solleticare i sensi, e si rileva ancora la cura costante e non dissimulata di mettere in evidenza e in rilievo con una tecnica veramente irreprensibile gli organi genitali delle singole figure (specialmente maschili) in pose ed atteggiamenti tali da stimolare gli appetiti carnali di persone degenerate e dedite alla pederastia.


È vero che il nudo non è sempre osceno e che esso ha dato campo a lavori artistici d’inestimabile pregio; è vero pure che l’oscenità è relativa, soggetta cioè a sensibili modificazioni secondo le civiltà, le epoche e gli ambienti; è vero infine che la scienza e l’arte hanno i loro diritti e le loro esigenze sì da non soffrire limiti e controlli, ma è vero altresì che ciò non può riguardare il Pluschow, il quale nelle sue fotografie ha sempre cercato di far risaltare in modo speciale gli organi sessuali tanto da richiamare alla mente dell’osservatore i fenomeni normali della vita sessuale, quelli della più abbietta degenerazione, il che esclude perentoriamente il vantato scopo artistico, e dimostra all’evidenza nel Pluschow il criminoso intento di fare oltraggio al pudore e al buon costume.


L’arte industriale esercitata dal Pluschow non può quindi invocare i diritti dell’arte vera e pura, alla quale va certamente lasciata una grande libertà di indagini, di scelte, di movimenti per raggiungere nel modo più confacente il supremo suo scopo, qual’è la commozione del sentimento estetico.

Delle sue fotografie oscene, del resto, per quanto si dice in appresso, è risultato evidente l’uso che faceva l’imputato, quello cioè d’infiammare i pervertiti che si dilettano di tali laidezze e di facilitare con tal mezzo la corruzione di minorenni suoi modelli e lo sfogo di appetiti pederastici dei suoi clienti.

È notevole in proposito osservare  che di ogni soggetto si rinviene prima la testa in grande formato, poi il corpo intiero seminudo, e poi il corpo nudo completamente in molteplici posizioni, tali da essere in rilievo le parti posteriori ed i membri virili.


Non è poi da dubitare che il Pluschow offrisse in vendita le sue fotografie a chiunque glie ne facesse richiesta, ciò risultando dalle sue stesse dichiarazioni e dalla copiosa corrispondenza sequestrata.

E a riguardo va rilevato che a tenore dell’art. 339 C P per l’offerta in vendita non occorre l’iniziativa da parte di chi vuol vendere le scritture, i disegni o altri oggetti osceni, bastando che egli notoriamente ne faccia smercio ed attiri così senz’altro chiunque voglia acquistarli.


È raggiunto poi anche l’estremo della pubblicità, essendo risultato il Pluschow addirittura uno specialista del genere, che non si limitava a vendere i suoi prodotti a soli artisti (qualità che del resto si presenta per se stessa incontrollabile) ma a chiunque ne faceva richiesta a voce o per iscritto.


Lo scopo di lucro del Pluschow emerge poi manifestamente dal modo come egli aveva impiantato  il suo commercio, dall’avere ciascuna fotografia riscontro nella relativa lastra per la eventuale riproduzione, e finalmente dai lauti guadagni da lui fatti, destinati, secondo le sue stesse dichiarazioni, a compensare le non lievi spese che incontrava per una vita di agi e di mollezze.




[5. Reati imputati: lenocinio]

Considerato in ordine al reato di lenocinio addebitato al Pluschow che, dalle testimonianze assunte in dibattimento e molto più dalla corrispondenza sequestrata, si è avuta la prova della piena responsabilità dell’imputato.

La difesa ha cercato di negare qualsiasi partecipazione di lui ai nefandi atti pederastici che indubbiamente furono commessi dai minorenni suoi clienti sulle persone di vari stranieri, ma i risultamenti dell’istruttoria orale ed i documenti in atti hanno esaurientemente dimostrata la verità dei turpi fatti che formano il sostrato dell’imputazione di lenocinio ascritto al Pluschow.


È da notare innanzi tutto che egli non si limitava a reclutare i suoi modelli per farne soggetti di fotografie oscene in corrispondenza di adeguato compenso, ma soleva prendere di ciascuno di essi l’indirizzo e le indicazioni più importanti, compreso quello dell’età - e sono assai significative le note che si trovano nell’elenco degli indirizzi sequestrato.

Così all’indirizzo n. 36 si legge: 14 anni, bello, biondo non fotografato; all’indirizzo 33 si legge: scuro; a quello 33 bis si legge: chiaro; a quello n. 40 infine si legge: sporco.

Wilhelm von Pluschow, Ragazzo nudo sulla terrazza

Wilhelm von Plüschow: Ragazzo nudo sulla terrazza, a Roma. 1900/1907.

Le fotografie dei nudi poi erano eseguite spesso, al dire di parecchi testimoni, in presenza di altre persone, per lo più stranieri, e anche nell’atto della sorpresa da parte dei funzionari di P.<ubblic>a S.<icurezz>a  fu trovato nella camera da letto del Pluschow un ragazzo che si era rivestito e che l’imputato dichiarò di aver mostrato nudo al D. Wulmar per farne ammirare la perfezione dei muscoli.


Inoltre, secondo l’asserto di qualche testimone, era cura speciale del Pluschow, prima di eseguire le fotografie, di esaminare gli organi genitali dei suoi soggetti e di assicurarsi per quanto poteva essere possibile che essi non fossero mai stati affetti da malattie veneree, ciò che dalla difesa si vorrebbe spiegare come accorgimento di certificazione per evitare la riproduzione di organi sui quali potessero riscontrarsi trame appariscenti di mali sofferti e che invece, ai fini dell’accusa, si presta a più concludente supposizione.


Il Pluschow si occupava certamente dei suoi modelli all’infuori del compito d’un qualsiasi fotografo, presentandoli ai suoi amici e mettendoli con essi in relazione, il che costituirebbe a suo carico un indizio di colpevolezza se difettassero altri elementi che invece abbondano addirittura.

Dalla corrispondenza in processo, della cui autenticità in gran parte non si può dubitare per fatto che ne fu fatto del Pluschow formale ed esplicito riconoscimento, risulta non solo che al Pluschow si rivolgevano i suoi amici stranieri per avere notizie ed indicazioni dei varii modelli fotografici, ma ancor che egli si prestava a procurare la loro relazione con la piena coscienza dei fini illeciti ai quali si tendeva.


Se così non fosse non si potrebbe spiegare la maggior parte delle lettere in atti, non sembrando in minor modo attendibili le dichiarazioni sul proposito dell’imputato, che ha inteso sostenere la piena liceità di ogni frase, ed in ogni caso la completa buona fede.

A parte la cartolina a firma di un certo M. Otto-Von Lechmitzhy, ove questo individuo afferma di essere un omosessuale  o urning e chiede se di urning ve ne siano molti a Roma, sono da notare, fra le moltissime, quelle lettere che contengono frasi non equivoche e rivelano a chiaro male i pervertimenti degli amici o clienti del Pluschow.


Così quelli a firma di Geofray dove si legge:

Stamane ho avuto la sorpresa di trovare fra la mia posta la meravigliosa fotografia di Nino e ne sono rimasto in estasi. Quanto è bello e quali dolci ricordi mi ha risvegliato in quel momento;


così un’altra a firma dello stesso dove si legge:

Chi sono i modelli del n. 12214?  Sono …sogni siti. Qual piacere sarà per me di vederli realmente!;


così un’altra a firma illeggibile dove si legge:

quando verrete a Parigi ne avrò molto piacere…. ultimamente una comitiva di giovanotti è venuta in una casa che io frequento e mi sono divertito alla follia con essi loro….. il mio affare delle automobili prende il suo sviluppo: io spero che esso dal prossimo anno mi renderà molto e allora sì: viva i vezzosi birichini!.....

Siate certo che è un buon ragazzo (ne fa il nome) di maggiore fiducia che non certi monelli sfrontati.

Vogliate voi dargli una lira ed alcuni baci da parte mia? È un gioiello, in verità!


E finalmente un’altra, a firma S. W., proveniente da Frascati, che merita essere riprodotta per intero:

Caro buon Pluschow, veramente buon e vecchio amico,

Sabato i miei vanno a Roma.

Come sarebbe se voi veniate qua fuori prima a mangiarmi i maccheroni? 

Il vostro protetto potrebbe venire con voi o dopo di voi.

Vorrei però che egli rimanesse tutta la notte.

E questo si potrebbe eventualmente ripetere ogni Sabato.

Vi prego di una risposta

il vostro vecchio (amico) che vi saluta cordialmente.


La prova documentale della quale fu fatto un semplice accenno, e che può dirsi esauriente, e poi corroborata da quella testimoniale, bastando all’uopo la deposizione di Consorti Rodolfo, che ha narrato che il Pluschow una volta gli fece una proposta di presentarlo a certo Fersen dimorante in Capri, notoriamente sospetto pederasta passivo, che in seguito il Pluschow si imbatté a Napoli con esso Consorti e lo indusse ad accompagnarlo a Capri nella villa di detto Fersen, dal quale ebbe proposte oscene che rifiutò assolutamente.

Wilhelm von Pluschow, Ragazzo nudo su divanetto

Wilhelm von Plüschow: Ragazzo nudo su divanetto. 1900/1907.


[6. Attenuante della preesistente corruzione dei ragazzi]

Assodata come innanzi la responsabilità del Pluschow in ordine al reato di lenocinio crede però il Collegio che si versi non già nell’ipotesi dell’art. 345 n. 4 CP, ma in quello del successivo articolo 346, nel senso che il Pluschow avrebbe favorita ed agevolata la corruzione dei minorenni suoi modelli, non solo col fotografarli oscenamente, ma più specialmente col metterli in relazione con i suoi clienti,  sospetti di pederastia e tutto ciò abitualmente ed a fine di lucro.


La differenza fra le due deposizioni, consiste nel fatto che l’art. 345 si applica per i minorenni non ancora corrotti, mentre per quelli già corrotti si applica l’art. 346: nel primo caso (così la relazione ministeriale), il lenone, consigliando ed istigando fa nascere in un essere inesperto e forse anche innocente il pensiero o il desiderio di farsi strumento dell’altrui impudicizia, nell’altro il lenone si limita a favorire o agevolare la corruzione già avvenuta, commettendo un’azione intrinsecamente meno immorale e producendo un danno meno rilevante.


Della corrispondenza di tale ipotesi delittuosa alla specie in esame non è da dubitare, in quanto i giovanotti minorenni che si prestavano a farsi fotografare nudi e nelle oscene pose innanzi descritte, avevano indubbiamente già perduto ogni senso del pudore e di decoro, ed erano già inoltrati nella triste via del vizio e del pervertimento, onde il Pluschow trovava facile terreno per intavolare rapporti di conoscenza fra essi ed i depravati suoi amici stranieri, agevolando e facilitando i loro incontri e le loro trattative, e ciò abitualmente ed a fine di lucro, come dalle lettere chiaramente risulta.




[7. Attenuante delle presunte condizioni mentali]

Considerato che la difesa ha indotto a discarico due periti medici per riferire sullo stato mentale del Pluschow nello intento di escludere o almeno attenuare la sua responsabilità.


Anzitutto la stessa discrepanza delle conclusioni prese dai periti sta a dimostrare come l’assunto di ciascuno rispecchi bene a profonda convinzione, ma non possa imporsi nel giudizio del magistrato.

Sta in fatto che mentre il prof. Mingazzini ha concluso la semi irresponsabilità, il prof. Cervelli ha concluso per la piena irresponsabilità, desumendo il loro giudizio dal probabile pervertimento sessuale del Pluschow e dall’ampio stato di alcolismo.


Rivela però il Collegio che non si hanno elementi per ritenere il Pluschow un degenerato o pederasta, essendo i reati da lui commessi ad esclusivo fine di lucro, non si può per l’indole stessa dei reati medesimi ritenere che l’alcolismo (nemmeno provato) possa escludere o diminuire la sua responsabilità.

Si tratta di una vera e propria speculazione immonda impiantata dal Pluschow, con ogni accorgimento e di tempo non breve, onde le sue abitudini di bevitore poca influenza possano avere.




[8. Conclusione]

Considerato in ordine alla pena che se la sanzione penale deve corrispondere in ordine alla gravità dei delitti commessi, occorre sempre tener conto delle condizioni subbiettive dell’imputato, specialmente in ordine all’ambiente ove egli visse ed operò.

Crede pertanto il Collegio equa la pena della reclusione per mesi sei e L. 500 di multa pel reato di cui all’art. 346 C.P., e mesi tre di reclusione e L. 500 di multa pel reato di cui all’art. 339 detto Codice, cumulandosi le due pene a norma di legge.


Considerato che la condanna trae suo l’obbligo al risarcimento dei danni e pagamento delle spese processuali, e vanno confiscati tutti gli oggetti in sequestro attinenti ai reati [7].


Stenza del processo Pluschow
Sentenza del processo Plüschow




[9. Sentenza]


P.<er> Q.<uesti> M.<otivi>

Il Tribunale


Dichiara Pluschow Guglielmo colpevole del reato di cui all’art. 346 C.P, così modificata per questo capo la imputazione di cui alla lettera b, e dell’altro reato di cui alla lettera c, e, visti ed applicati gli articoli 346, 339, 68, 36, 37, 39 CP, 586, 569 PP lo condanna a mesi sette e giorni quindici di reclusione e L. 1000 (mille) di multa, ai danni verso chi di ragione, ed alle spese processuali.

Ordina la confisca degli oggetti sequestrati attinenti ai reati [7].


V. poi l’art. 393 PP

Dichiara non farsi luogo a procedimento penale verso lo stesso Pluschow in ordine all’imputazione di cui alla lettera a per estinzione dell’azione penale a seguito di remissione di querela accettata.


Letto e pubblicato all’udienza suddetta presenti il P.M. e l’imputato.


Firme della Corte

 



[10. Esito dell'appello]


29 maggio 1909 - Rigettato l’appello.




[11. Esito del ricorso contro la sentenza di appello]


12.10.1909 - Rigettato in ricorso.



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L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.
Note 

[1] Il testo della sentenza di condanna del fotografo Wilhelm von Plüschow (1852-1930), è stato rintracciato da Enrico Oliari, che gli ha dedicato un capitolo del suo L'omo delinquente, (Prospettive editrice, Roma 2006) ed era stato trascritto per il suo sito, ora non più online.

Ho aggiunto alcuni "acapo" e neretti; oltre ai titoli dei paragrafi in colore verde.

L'immagine del fascicolo viene dal sito di Enrico Oliari.

[2] Non essendo stato discusso nel merito questo capo d'imputazione, non è dato sapere se davvero Plüschow ricorresse alla narcotizzazione delle sue vittime, o se questo dettaglio fosse stato inventato dalla vittima per sottolineare al padre la sua assenza del consenso all'atto.
Si ricordi peraltro che prima del Codice Rocco l'età del consenso era, scandalosamente, solo di 12 anni, poi alzata a 16.
Nel caso discusso in questo processo, però, poteva essere invocata la "corruzione di minorenne", solo che all'epoca la violenza era perseguibile solo su querela di parte, cioè su denuncia della vittima o del suo tutore. Qualora (come avvenne in questo caso) la vittima avesse accettato un risarcimento per ritirare la denuncia, l'azione penale si sarebbe interrotta.

[3] "Luigi Wulmer" si chiamava in realtà Ludwig Wüllner (1858-1938), ed era un celebre cantante lirico. Dopo lo scandalo si ritirò per qualche tempo a Taormina, dove costruì la "Casa rossa" sul monte Ziretto, per poi tornare a calcare le scene.
Di Enrico Simoncini appaiono saltuariamente opere nelle aste, perciò sopravvisse a questa disavventura e divenne un pittore.
Delle altre persone nominate non è per ora stata trovata traccia, come pure degli artisti Portanova e Soliveri citati come testimoni più oltre.

[4] All'epoca la maggiore età era 21 anni, quindi erano tutti minorenni.

[5] In questi casi la famiglia veniva convinta con una somma di denaro a ritirare la denuncia. Del resto la legge era stata pensata in questo modo proprio per permettere ai ricchi di sfuggire ai processi per stupro.

[6] Il ragionamento che segue mira a dimostrare che l'imputato era davvero un pornografo, e non un artista che sconfinava talora nell'erotismo e che poteva magari anche aver fatto dono a qualcuno delle sue opere, senza però diventare un produttore seriale di opere oscene.
Questa cautela nasceva dalla concezione liberale e ottocentesca della libertà d'espressione artistica, per tutelare la quale era consentito all'artista eccedere, qualora fosse riuscito a riscattare, con il sublime dell'arte, l'audacia del soggetto (ed è significativo che il giudice denigri come "arte industriale" il lavoro di Plüschow per negargli dignità di "vera" arte).
Questa cautela fu eliminata dal fascismo, che cedette alle pressioni cattolica per rendere la semplice "offesa al comune senso del pudore" (che, guarda caso, coincideva con la concezione cattolica del pudore) un reato in sé.
Questo spiega perché in Italia ci sia stata una produzione di nudo artistico prima del fascismo, ma non dopo.

[7] Sul destino del materiale sequestrato (oggi al Museo di criminologia di Roma) relaziona Giuseppe Falco, Su alcune anomalie sessuali, "Rivista di medicina legale e giurisprudenza medica", 1919, pp. 100-106 e pp. 133-137.

 

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