Home page Giovanni Dall'Orto > Scrivimi > Istruzioni per i non vedenti  > Email dai visitatori > Pubblicazione dei processi e Legge
 
Pubblicazione dei processi: la Legge la permette?

05/02/2003

Caro Giovanni, vorrei farti una domanda a proposito delle leggi che regolano la possibilità di pubblicare gli atti dei processi

Copertina del libro ''La sentenza Braibanti''La mia tesi di laurea sul processo ad Aldo Braibanti, effettivamente, ruota in questo momento intorno agli abbondanti documenti che ho consultato a Roma. 

Per motivi di ricerca mi è stato concesso di vederli, ma pare non sia possibile (soprattutto quando si tratti di questioni inerenti la sessualità delle persone) citarli in alcun modo prima che siano trascorsi settant'anni dagli avvenimenti. 

Secondo il mio relatore, che ha consultato alcuni esperti, è possibile fare una richiesta di deroga che, però, non avrebbe nel nostro caso alcuna chance di essere accolta. 
Le norme in questione sono il DL n. 490 del 29 ottobre 1999 e il DL n. 281 del 30 luglio 1999.

Se tutto questo risulta anche a te, ti prego di segnalarmelo così anche se tu avessi dei consigli in materia sarei prontissimo ad ascoltarli.
A tuo parere devo rinunciare a pubblicare qualunque citazione?

Ciao

Gabriele Ferluga (Parigi)

Caro Gabriele,

mi hai preso alla sprovvista perché nemmeno io sapevo cosa risponderti, specie dopo l'approvazione delle nuove leggi sulla privacy, che hanno cambiato il quadro di riferimento.

Ho perciò girato la domanda all'avvocato Ezio Menzione, autore fra l'altro del manuale Diritti omosessuali (Castelvecchi, Roma 2000, € 10,33), che prima mi ha un poco sgridato :-) perché un quesito giuridico così complesso normalmente rientrerebbe nell'attività di consulenza professionale... ma poi a titolo d'amicizia m'ha mandato un'esauriente risposta, che col suo permesso pubblico anche sul sito.

Ecco allora la risposta dell'avvocato Menzione:
 

07/02/2003

Copertina del libro di Ezio Menzione - Diritti omosessualiCaro Giovanni,

rispondo a te a titolo di amicizia, premettendo che il quesito che  mi hai posto ha comportato una giornata di ricerca (che ho fatto giusto per te). Ovviamente la mia risposta si riferisce a processi non più in corso: in caso contrario la disciplina sarebbe del tutto diversa.

(...)

Ciò posto, del tutto inconferente è il riferimento al D. Lgs. n. 490 del 29/10/99; giusto è quello al DL n. 281 del 30/7/99; più esattamente agli artt. 7, 8 e 9 di detto decreto, che disciplinano la ricerca storica a fronte della riservatezza personale, e più in particolare ai dati relativi alle scelte sessuali.

Pacifico che si applichino non solo ai documenti di archivio, ma anche ai documenti relativi ai processi penali.

Dunque, bisognerebbe aspettare 70 anni, o avere il consenso degli interessati.

A tal proposito, gioverà sapere che Braibanti non intende rivangare la questione, ma soprattutto che uno dei due allora giovani coinvolti già fece causa alla RAI perché non andasse in onda una trasmissione che rievocava il caso.

Ovviamente, un buon avvocato potrebbe sostenere che il caso non è mai uscito dalla cronaca e dunque il cosiddetto "diritto all'oblio" non può essere invocato... 
Ma ovviamente perché possa farlo occorre essere disposti a un'eventuale azione legale...

Ezio

[Torna alla pagina delle lettere "Avvisi dai naviganti"]