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1. Premessa
l tema che mi
è stato assegnato, l'evoluzione storica dell'atteggiamento dello
Stato italiano nei confronti dell'omosessualità, può
forse apparire un po' arido.
Perché faccio questa affermazione? Ma perché in Italia esiste da quasi due secoli una tradizione giuridica mai messa in discussione (nemmeno durante il fascismo), tramandata di generazione in generazione dall'inizio dell'Ottocento ad oggi, che è tuttora assai viva. Lo stesso codice penale attualmente in vigore in Italia (il "Codice Rocco", approvato nel 1930), è nato all'interno di una tradizione legislativa consolidata: quella del Code Napoléon, cioè del codice penale imposto da Napoleone a tutte le nazioni da lui conquistate o controllate. Questo nuovo
codice, benché costituisse sotto molti punti di vista una "restaurazione",
per molti altri era figlio legittimo della Rivoluzione francese. Il
suo modo di trattare dei comportamenti sessuali "devianti" è fra
questi ultimi: l'omosessualità in quanto tale non è infatti
neanche nominata.
2. La codificazione preunitaria Furono pochi
gli stati italiani che dopo la caduta di Napoleone seppero rinunciare
a uno strumento così adatto ai tempi come il "suo" codice penale.
In molti casi esso rimase "provvisoriamente" in vigore, con
le ovvie modifiche necessarie ai nuovi padroni; in altri costituì
il modello su cui fu ricalcato un nuovo codice penale.
Questa circostanza spiega perché l'omosessualità in quanto tale non costituisse un reato per quasi tutti i codici penali italiani pre-unitari, con la sola eccezione di quello austro-ungarico (che era in vigore nel Lombardo-Veneto) e di quello del Regno di Sardegna.[4]. Questa "eccezione" ebbe comunque un'importanza notevole, perché il codice penale del Regno di Sardegna fu esteso nel 1860 al resto dell'Italia appena unificata. Il famigerato articolo 425, che puniva gli atti omosessuali su querela di parte o in caso di "scandalo", entrò così in vigore anche nelle altre province del neonato Regno. Ci fu però
un'eccezione molto significativa: al momento di promulgare il "nuovo" codice
nell'ex-Regno delle due Sicilie, l'art. 425, assieme a pochi altri, fu
abrogato [5].
Di fatto si giunse comunque a un paradosso: la pratica omosessuale fra adulti consenzienti poteva costituire un reato a Torino, Milano, Cagliari o Ancona, ma non a Firenze, Napoli, Bari o Palermo. Una situazione decisamente anomala. Quando però
venne il momento, dopo interminabili discussioni, di promulgare il primo
codice penale veramente "italiano" (il codice
Zanardelli, del 1889), il contrasto fra le due disposizioni legislative
fu risolto una volta di più secondo la tradizione del codice napoleonico.
Quello omosessuale ritornò così ad essere un comportamento
che, se compiuto fra adulti consenzienti in privato, non era preso in considerazione
dalle leggi.
L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi gli segnalerà eventuali errori contenuti in questa pagina. |
Note
[1]
Originariamente edito in: Arci gay nazionale (a cura di), Omosessuali
e Stato, Cassero, Bologna 1988, pp. 37-57, che proponeva gli atti d'un
convegno di studi dell'Arcigay sulla legislazione italiana, tenuto
a Roma il 20 giugno 1986.
[2]
Si noti come nei Paesi di tradizione anglosassone la
pena di morte sia sopravvissuta più a lungo: ancora
nei primi decenni dell'Ottocento si registrano in Gran
Bretagna esecuzioni capitali per buggery.
Ciò dovrebbe metterci in guardia (specie in campo storico) contro l'abitudine di applicare al mondo del "codice napoleonico" conclusioni tratte da studi sul mondo anglosassone, come fanno allegramente gli adepti della "Queer theory" e del "costruzionismo storico", senza tener conto della diversità delle tradizioni giuridiche e sociali. [3] Charles de Montesquieu, Lo spirito delle leggi (1748), varie edizioni, libro XII, cap. 6. Voltaire, Prix de la justice et de l'humanité (1777), article XIX ("De la sodomie"), in: Oeuvres complètes, Aux bureaux du siècle, Paris 1869, tomo V. [4] Si veda al proposito la bibliografia in breve sui codici penali preunitari, facendo clic qui. [5]
Si veda in proposito la Relazione luogotenziale presentata a S.A.R.
il principe luogotenente dalla commissione per gli studii legislativi istituita
con decreto del 6 febbraio 1861.
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