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Capitolo
IV.
(Venere forense).
/p.
48/ XLV. Che se fa orrore, che fra gli uomini dotati
di ragione si commettano così fatti delitti, di cui è devoluta
la cognizione [riservata l'indagine, NdR] ai Periti, un altro ve
ne ha anche più detestabile, contemplato, e /p.
49/ punito severamente dalle leggi, come lo stupro, e specialmente
se sia commesso sulla persona di un fanciullo al disotto dell’età
di anni quindici compiti.
La decenza vorrebbe
cuoprirlo fino col nome [2],
e sarebbe stato molto conveniente quello di pederastia
[=
sodomia],
con cui i legali lo chiamano, se il fallo [il peccato] dei cittadini
di Sodoma
non gli avesse ormai devoluto il suo [3].
XLVI.Sempre
che un tal delitto contro natura sia stato commesso di recente,
ed in persona di un <sic> età al di sotto della pubertà,
facile sarà riconoscerlo, e stabilirlo per mezzo delle lacerazioni,
per le contusioni, e ragadi,
per l’effusione del sangue, e l’alterazione di tutte le parti adiacenti,
ma più specialmente per la violenza fatta allo sfintere dell’ano.
Passato che
sia qualche tempo, allora riesce molto difficile il poterlo determinare,
se la verificazione di un tal delitto dalla prova fisica unicamente si
voglia dedurre [4].
Qualche volta
però, essendo i delinquenti infetti di lue
venerea, l’esistenza di creste, o ulceri nella parte
violentata, può stabilire la prova ancora [anche] nel caso,
che sia trascorso un [un po' di] tempo dal commesso delitto.
Conviene
altronde avvertire che le ulceri, l’escoriazioni, ed anche le fistole
provengono talvolta da umori acri e corrosivi, che si determinano al podice,
il che si potrà dedurre bastantemente e dal temperamento, e dalle
malattie precedute.
“Laonde
(finirò questo capitolo con Zacchia [5])
deve
adoprarsi moltissima cautela per distinguere con /p.
50/ chiarezza quando tali lesioni procedono dallo stupro, o da
altre cagioni” [6].
Frontespizio
del libro di Zacchia.
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