Dal:
Progetto
preliminare di un Nuovo Codice Penale [1928] [1].
Art. 528.
Relazioni omosessuali.
Chiunque,
fuori dai casi previsti negli articoli dal 519 a 521.[2],
compie atti di libidine su persona dello stesso sesso, ovvero si presta
a tali atti, è punito, se dal fatto derivi pubblico scandalo, con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1º - se il colpevole, essendo maggiore degli anni ventuno, commetta il fatto su persona minore degli anni diciotto;
2º - se il fatto sia commesso abitualmente, o a fine di lucro.
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Miliziano fascista. (Dal mausoleo del gen. Cadorna, Verbania-Pallanza. Foto G. Dall'Orto).
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Note
[1] Il testo copiato da: Progetto preliminare di un Nuovo Codice Penale, Tipografia delle mantellate, Roma 1927, p. 206. Neretti aggiunti da me.
Questo è il testo della proposta di criminalizzazione dell'omosessualità nel codice penale fascista, il codice Rocco, che avrebbe sostituito il codice Zanardelli.
Questo articolo non fu approvato: dopo il Concordato, il regime fascista trovò infatti più pratico "appaltare" la repressione dei comportamenti sessuali devianti alla Chiesa cattolica che gestirla in proprio.
Sul dibattito che portò alla non approvazione di questa proposta di legge si veda, dettagliatamente, la tesi di laurea di Carola Susani, La riflessione sull'omosessualità nel tardo positivismo italiano, Università "La sapienza", Roma, Facoltà di lettere e filosofia, anno accademico 1990-1991.
Si veda inoltre:
-- Proteus, Osservazioni sopra il progetto del nuovo codice penale italiano, "Rassegna di studi sessuali", VII 1927, pp. 209-215.
Vi si sostiene che la legge antiomosessuale avrebbe fatto più male che bene, perché avrebbe dato il via a una serie di scandali e ricatti ben poco edificanti.
-- (Anonimo), I reati e le pene nel nuovo Codice penale, "Corriere della sera", 23 agosto 1927, p. 2.
[2] Relativi alla violenza sessuale. |