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Repubblica di Milano [1447]

Rogo di due sodomiti, del 1482
Rogo per sodomia, nel 1482, del cavaliere di Hohenberg e del suo fattore, a Zurigo (miniatura da un manoscritto rinascimentale).
Decreto antisodomia di Milano [1447] [1]
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Capitanei et defensores libertatis illustris et excelsae communitatis Mediolani. Noi capitani e difensori della libertà dell'illustre ed eccelsa comunità di Milano.

Dilecte noster.

Nostro carissimo.
Ad solidandum, augendum, ornandum hujus nostrae caeptae libertatis optabilem statum, non magis conveniens quam necessarium arbitramur virtutum coli decentiam, abbominari vitiorum sordes; ita <e>.n.<im> et suscepti a Deo muneris grati videbimur, et accumulatiores ab ejus omnipotentia gratiarum sperare poterimus largitiones. Poiché vogliamo consolidare, aumentare e ornare questa nostra desiderabile condizione di libertà che abbiamo ricevuto, reputiamo non solo appropriato, ma addirittura necessario coltivare il decoro delle virtù e disprezzare le brutture dei vizi; infatti in questo modo ci mostreremo  grati a Dio del suo dono, e potremo sperare dalla sua onnipotenza elargizioni di grazie ancora più ricche.
Animadvertentes igitur quam foedissimum et detestandum, quam horrendum sit innominabile Sodomiae crimen, existimantesque quod impunitas incentivum parit, deliquendique etiam malos efficere deteriores solet, deliberavimus, et mente nostra decreto stabili firmavimus hoc execrabile exitium nullatenus tollerare. Riflettendo dunque su quanto sia puzzolentissimo, detestabile e orrendo il crimine innominabile della sodomia, e reputando che l'impunità di solito crei un incentivo a commetterlo, e renda peggiori i già infetti di quel vizio, abbiamo deliberato, e stabilito per nostra decisione, con decreto durevole, di non volere più tollerare in alcun modo questo esecrabile eccesso.
Quamquam igitur ad detrahendos ab hoc scelestissimo crimine qui in eo maculati sunt, ad faciendum ne de caetero in tale crimen incidant posse satis et debere sufficere videntur constituta per sanctissimas leges ac statuta hujus civitatis, quam ita vulgarissimam ignorare quidem non debent, ignis poena, E nonostante sembri già che a distogliere da questo sceleratissimo delitto coloro che se sono macchiati, e a far sì che non ci ricadano, dovrebbe bastare la pena del fuoco stabilita dalle santissime leggi e dagli statuti di questa città, pena che essendo notissima non possono certo ignorare,
ut tamen eorum infamis turpitudo reddatur prorsus inexcusabilis, volumus et tibi mandamus, quatenus, his receptis, patenter ac pubblice, voce praeconis, divulgari per solita hujus civitatis loca facias, tuttavia, per rendere totalmente inescusabile la loro infame turpitudine , vogliamo, e ti comandiamo che, appena ricevute le presenti lettere, tu faccia proclamare per i luoghi consueti di questa città, apertamente e pubblicamente, per voce del banditore:
quod amodo quisquis cujusvis status et conditionis existat, sive terrigena, sive forensis, aut stipendiarius vel provisionatus, et generalite, quisquis se ab eo penitus caveat et abstineat crimine, nec illud committere audeat quoquomodo; sciens et ex certo tenens quod si dehinc illud incidisse comperietur, irremissibili profecto, juxta legum sanctiones, punietur ignis poena. Che d'ora in avanti qualunque persona, di qualunque stato e condizione sia, del territorio o forestiera, stipendiata o redditiera, e in generale chiunque sia, si guardi e si astenga totalmente da quel delitto, né osi commetterlo in qualunque modo, sapendo e considerando certo che se si scoprirà che fosse caduto in quel delitto, sarà punito irremissibilmente colla pena del fuoco, secondo quanto previsto dalle leggi.
Astanti al rogo 1
Tuque deinde ad investigandum et inquirendum de hujusmodi sceleratis et diligentiam omnem, studium et curam adhibeas, et contra quoscumque quos amodo id crimen perpetrasse comperies, debite procedas, eos, jure justitiaque mediante, puniendo.
Astanti al rogo 2
Tu poi dovrai dedicare ogni sforzo, diligenza e cura a investigare e a ricercare questi scellerati, e dovrai procedere debitamente contro chiunque tu avessi scoperto colpevole di questo delitto, punendolo in base al Diritto e per mezzo della Giustizia.
In qua quidem re, quo magis vigil magisque diligens fueris, eo magis honori debitoque servies, et nostrae menti vehementissime complacebis. E quanto più sarai vigile e diligente in questo incarico, tanto più servirai l'onore e il dovere, e verrai incontro in massimo grado alla nostra intenzione.
Et ut.[2].ab ejusmodi delictis malefactores se abstineant, volumus quod accusatoribus, seu denuntiatoribus ipsorum delictorum, cum bonis tamen inditiis, satis fiat pro qualibet vice, et teneantur secreti, Ed affinché i predisposti al male si astengano da questi delitti vogliamo che agli accusatori o denuncianti di quei delitti si accordi (se avranno fornito buoni indizi) un premio per ciascuna volta, e se ne tenga segreto il nome,
de ducatis decem auri, ex et de bonis delinquentis, quam satisfactionem volumus per te et successores tuos fieri debere, omni exceptione et contradictione cessante. il quale premio sarà di dieci ducati d'oro da prelevare dai beni del delinquente, e vogliamo che tu e i tuoi successori lo paghino, abrogando qualunque eventuale eccezione e regola contraria a ciò.
Scribimus etiam super hoc d. Bartolomeo Cacciae, capitaneo justitiae hujus civitatis, cumquo volumus habeas intelligentiam in fieri facendis proclamationibus praedictis. - Di questo scriviamo anche al signor Bartolomeo Caccia, Capitano di Giustizia di questa città, col quale vogliamo che tu ti metta d'accordo per far fare i proclami sopra detti. -
Mediolani, die XVIII oct. 1447. Milano, il giorno 18 ottobre 1447.
Piazza Duomo di Milano nel 1476
La celebre miniatura di Cristoforo de Predis con Piazza Duomo di Milano nel 1476, con la vecchia facciata del Duomo stesso.

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.

Note

[1] Da: Pietro Verri, Storia di Milano [1783], Sansoni, Firenze 1963, cap. 16, nota 8, così come pubblicato online dal progetto Manuzio (testo in formato .zip), alla nota 655.

La traduzione dal latino, inedita, è mia, e ingloba per quanto possibile quella offerta dal Verri stesso (alquanto obsoleta). Neretti ed acapo sono aggiunti da me.

Non ho scoperto a quale responsabile dell'ordine pubblico di Milano fosse stata inviata questa lettera (Verri non nomina né la fonte del testo né il destinatario della lettera).

Molto bello il commento del Verri a questo testo, che ho messo online qui.
Verri nota che mentre l'effimera Repubblica Ambrosiana correva il rischio di cadere nelle mani di Francesco Sforza (il che in effetti accadde), i suoi governanti non sembravano aver nulla di più utile da fare che proibire ai barbieri di lavorare di domenica, o  emanare questo bando contro l'omosessualità.

Verri paragona esplicitamente queste condanne al rogo ai sacrifici umani offerti nell'antichità alle divinità per ingraziarsele. Un'osservazione assolutamente azzeccata.

[2] Emendo qui un "tu" al posto di "ut".
 


Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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