Grazia per Giovanfrancesco
Maineri di Cremona [22/1/1479] [1]
.
/ p. 255 / Duces Mediolani etc. |
I duchi di Milano,
eccetera. |
Cum supplicasset nobis
elapsis diebus Joannes Franciscus de Mayneriis pro obtinenda a nobis
gratia occasione cuiusdam imputationis sibi datae de Sodomia, |
Poiché nei giorni
passati Giovanfrancesco de' Maineri ci ha supplicato per ottenere
da noi la grazia per una certa imputazione di sodomia a suo carico, |
ut maturius superinde
procederemus, scripsimus potestati nostro Cremonae, ut habita informatione
opportuna rei huis qualitatem nobis significaret. |
onde poter procedere sulla
vicenda con maggiore maturità, abbiamo scritto al nostro podestà
di Cremona, perché prendesse l'opportuna informazione sulla
natura di questa faccenda e ci facesse sapere. |
Quiquidem
potestus (sic) nobis
rescripsit comperisse per fidedignos / p. 256 / ipsum Joannfranciscum optimorum esse morum honestaeque
vitae nec eo vito (sic) Sodomiae delectari, licet
semel in id inciderit iuventu potius, aut subdolis daemonis incitationibus
quam culpa naturae inductus.[2]. |
Il
quale podestà ci ha risposto di aver appurato tramite persone degne
di fede che lo stesso Giovanfrancesco è di ottimi costumi e onesta
vita e non si diletta di quel vizio della sodomia, anche se ci è
caduto, una volta soltanto, più per gioventù, o per i subdoli
istigamenti del diavolo, che indottovi per colpa della sua natura.[2]. |
Cum
tamen libera pax secuta sit cum patre illius, cum quo deliquisse imputatus
fuit, quae omnia talia sunt, quae nos ad misericordiam ab omni severitate
revocent, cum praecipue simus ad misericordiam nostrapte
natura propensi et in eos potissimum, |
Poiché
inoltre ha risarcito, rappacificandosi, il padre del ragazzino su
cui fu imputato di aver compiuto il delitto, tutte circostanze tali da
distoglierci da qualsiasi severità e inclinarci alla misericordia,
poiché siamo per nostra natura particolarmente propensi alla misericordia
e specialmente verso costoro, |
in Joannem Franciscum
ab ipsa imputatione
Sodomiae, banno, processu et condemnatione ac
aliis quibuscunque secutis occasione praedicta ex certa scientia
absolvimus et liberamus ac absolutum, liberatum et exemptum (sic)
esse
volumus et decernimus restituentes cum (sic)
ad
gratiam nostram pristinosque honores, famam, iura et bona etc etc; |
con piena cognizione assolviamo
e liberiamo Giovanfrancesco, e vogliamo e deliberiamo che sia assolto,
libero ed esente da questa imputazione di sodomia, dal bando, dal
processo e dalla condanna e da qualunque altra cosa sia derivata dalla
predetta circostanza, restituendolo alla nostra grazia e ai precedenti
onori, fama, diritti e beni ecc. ecc. |
Mediolani
die 22 Januarii 1479. |
Milano,
il giorno 22 gennaio 1479. |
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Ludovico Maria Sforza detto "il Moro", tutore di Gian Galeazzo e, dopo la sua "misteriosa" morte, suo successore.
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L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti. |
Note
[1] Il testo è copiato da: "Zeitschrift für Sexualwissenschaft"; I 1908, pp. 255-256, che cita come sua fonte: "Archivio di Stato di Milano, Registri ducali T. 43, fol.195b".
Duca di Milano era il minorenne Gian Galeazzo Sforza (1469-1494), sotto la tutela della madre Bona e di Cicco Simonetta. Per questo si parla al plurale dei "duchi" (cioè duchessa e duchino).
Traduzione italiana, acapo e neretti sono opera mia.
Questo tipo di decreti è di solito rivelatore d'una situazione di precario potere: la grazie è barattata con alleanza politica o (molto) denaro. Come regola i sodomiti erano infatti esclusi da amnistie e grazie, e l'omofobia faceva sì che la regola fosse rispettata. Solo chi poteva offrire davvero molto poteva quindi sperare nella grazia.
Che questo Maineri non avrà certo ottenuto gratis...
[2] Trovo di particolare interesse il pretesto con cui si è riabilitato questo sodomita: Maineri "non si diletta del vizio di sodomia", ma gli è capitato di praticarlo una volta sola. In altre parole, lo ha fatto, sì... però non è un sodomita "per natura" (sarà stato un metrosexual).
Dunque, esistevano: (1) persone che "erano" sodomite per "natura", e (2) persone che pur comportandosi come tali non lo erano.
Ma allora la linea di confine tra (1) e (2), dove correva? La domanda la giro agli acuti storici del "costruzionismo storico", che sostengono che per la mentalità antica il sodomita era un "single-act sinner", cioè una persona che commetteva un peccato composto da "un singolo atto", che però non derivava, come pensiamo oggi noi, da una tendenza interiore.
Stranamente però i documenti antichi continuano a smentire tale visione. Come mai? |