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papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia, 1431-1503) [1492/1503]

papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia)
Papa Alessandro VI

Statuta civitatis Urbisveteris / Statuti della città di Orvieto [1492/1503].[1]
 
.Liber III

De poena committentis 
scoelus sodomiticum
Rub. XXVII.

Libro 3

La pena di chi commette 
il delitto sodomitico.
Rubrica 27.


p. 174 // Officiales, & eorum Curia teneantur & debeant vinculo iuramenti procedere ex eorum officio, & inquisitionem facere contra sodomitas qui tempore sui Officij, vel per annum antedictum // p. 175 // scelus committerent, aut dicerentur commisisse agendo, vel patiendo,

Gli Officiali, e la loro corte, sono tenuti e devono, sotto vincolo di giuramento, procedere d'ufficio e fare indagine contro i sodomiti che al tempo del loro mandato, o nell'anno precedente, avessero commesso il crimine, o di cui si dicesse che lo hanno commesso, sia come attivi sia come passivi.
& quos culpabiles invenerint vivis flammis igneis comburentur, exceptis pueris à quatuordecim annis infra, qui non teneantur ad poenam predictam, sed puniantur usque ad vigintiquinque libras denariorum arbitrio Officialium si sint doli capaces, aliter non puniantur.
 
E coloro che trovassero colpevoli siano bruciati con vive fiamme di fuoco, esclusi i bambini sotto i quattordici anni, che non sono tenuti alla pena suddetta ma siano puniti fino a 25 lire di denaro secondo il giudizio degli Officiali, se sono capaci d'intendere, altrimenti non siano puniti.
  

Affresco di Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto

Affresco di Signorelli nel Duomo di Orvieto.

 
De poena Lenonum, sive Lenarum Mulierum. Rub. XXVIII.
La pena dei ruffiani, o delle ruffiane di donne.
Rubrica 28.

Si quis, vel siqua commisserit (sic) lenocinium ad vitium sodomiae committendum, sive attentaverit, vel perfecerit, puniatur & puniri debeat poena ducentarm librarum, & nihilominus nudis carnibus fustigetur per totam Civitatem, & de Civitate expellatur, ad quam perpetuo redire non possit;

Se qualcuno, o se qualcuna, si fosse comportato da ruffiano favorendo il vizio della sodomia, sia che ci abbia provato, sia che ci sia riuscito, sia punito e debba essere punito con una pena di duecento lire, e inoltre sia fustigato sulle nudi carni attraverso tutta la città, e sia espulso dalla città, alla quale in perpetuo non potrà ritornare.
Si autem fuerit leno, vel lena in adulterio, incestu, aut stupro cum Mulieribus honestis bonae vitae & famae, in centum libris puniatur, & similiter fustigetur, & expellatur de Civitate, adeo quod numquam possit redire. (...) Se invece fosse stato ruffiano, o ruffiana, in un adulterio, o in un incesto, o nella violenza carnale con donne oneste di buona vita e buona fama, sia punito per cento lire, e similmente sia fustigato, e sia espulso dalla città, tanto che mai possa ritornare.

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi gli segnalerà eventuali errori contenuti in questa pagina.

Note

[1] Da: Statuta civitatis Urbisveteri, Bladio, Romae 1581. Liber III, rub. 27, pp. 174-175 e rub. 28, p. 175.
Ne esiste una ristampa anastatica dell'editore Forni.
La traduzione dal latino, inedita, è stata offerta da don Marco, che ringrazio.

Orvieto apparteneva ai dominii del papa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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