Statuta civitatis
Urbisveteris / Statuti della città di Orvieto
[1492/1503].[1]
.Liber III
De poena committentis
scoelus sodomiticum.
Rub. XXVII.
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Libro 3
La pena di chi commette
il delitto sodomitico.
Rubrica 27.
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p. 174 // Officiales, & eorum Curia teneantur & debeant vinculo iuramenti procedere ex eorum officio, & inquisitionem facere contra sodomitas qui tempore sui Officij, vel per annum antedictum // p. 175 // scelus committerent, aut dicerentur commisisse agendo, vel patiendo, |
Gli Officiali, e la loro corte, sono tenuti e devono, sotto vincolo di giuramento, procedere d'ufficio e fare indagine contro i sodomiti che al tempo del loro mandato, o nell'anno precedente, avessero commesso il crimine, o di cui si dicesse che lo hanno commesso, sia come attivi sia come passivi. |
& quos culpabiles invenerint vivis flammis igneis comburentur, exceptis pueris à quatuordecim annis infra, qui non teneantur ad poenam predictam, sed puniantur usque ad vigintiquinque libras denariorum arbitrio Officialium si sint doli capaces, aliter non puniantur.
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E coloro che trovassero colpevoli siano bruciati con vive fiamme di fuoco, esclusi i bambini sotto i quattordici anni, che non sono tenuti alla pena suddetta ma siano puniti fino a 25 lire di denaro secondo il giudizio degli Officiali, se sono capaci d'intendere, altrimenti non siano puniti.
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Affresco di Signorelli nel Duomo di Orvieto.
De poena Lenonum, sive Lenarum Mulierum. Rub. XXVIII.
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La pena dei ruffiani, o delle ruffiane di donne.
Rubrica 28.
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Si quis, vel siqua commisserit (sic) lenocinium ad vitium sodomiae committendum, sive attentaverit, vel perfecerit, puniatur & puniri debeat poena ducentarm librarum, & nihilominus nudis carnibus fustigetur per totam Civitatem, & de Civitate expellatur, ad quam perpetuo redire non possit; |
Se qualcuno, o se qualcuna, si fosse comportato da ruffiano favorendo il vizio della sodomia, sia che ci abbia provato, sia che ci sia riuscito, sia punito e debba essere punito con una pena di duecento lire, e inoltre sia fustigato sulle nudi carni attraverso tutta la città, e sia espulso dalla città, alla quale in perpetuo non potrà ritornare. |
Si autem fuerit leno, vel lena in adulterio, incestu, aut stupro cum Mulieribus honestis bonae vitae & famae, in centum libris puniatur, & similiter fustigetur, & expellatur de Civitate, adeo quod numquam possit redire. (...) |
Se invece fosse stato ruffiano, o ruffiana, in un adulterio, o in un incesto, o nella violenza carnale con donne oneste di buona vita e buona fama, sia punito per cento lire, e similmente sia fustigato, e sia espulso dalla città, tanto che mai possa ritornare. |
L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi gli segnalerà eventuali errori contenuti in questa pagina. |
Note
[1] Da: Statuta civitatis Urbisveteri, Bladio, Romae 1581. Liber III, rub. 27, pp. 174-175 e rub. 28, p. 175.
Ne esiste una ristampa anastatica dell'editore Forni.
La traduzione dal latino, inedita, è stata offerta da don Marco, che ringrazio.
Orvieto apparteneva ai dominii del papa.
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