Proposta di "parte"
del 15/9/1446 [1]
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Quoniam in
justicia que exequitur cum igne contra sodomitas, convenit justicie
nostri dominii uti christiana quadam pietate et super animas justificatorum
considerare ut si corpus igne comburitur illorum anime saltem non dannentur |
Poiché
nelle esecuzioni capitali eseguite col fuoco contro i sodomiti,
si addice alla giustizia del nostro Dominio far uso di una certa pietà
cristiana, e riguardo alle anime dei giustiziati tenere in considerazione
il fatto che se il corpo è bruciato dal fuoco, tuttavia le loro
anime non sono dannate [2], |
et attento quod omnes
christiani qui justiciam cum igne faciunt observant alium modum quam nos, |
e dato che tutti i cristiani
che giustiziano per mezzo del fuoco seguono un metodo diverso dal nostro, |
pium est, quod nos etiam
pro salute animorum quarum corpora comburuntur, provideamus cum pia et
convenienti justicia, |
è cosa pia che anche
noi, per la salvezza delle anime di coloro i corpi dei quali vengono bruciati,
provvediamo con un'esecuzione capitale pia e adeguata [3], |
vadit pars, |
sia decretato: |
Quod
sub pedibus comburendorum decetero ponatur lignum, ed al collum ultra solitas
colligationes ponatur una catena satis stricta, |
che
sotto i piedi di coloro che devono essere bruciati d'ora in poi si metta
un legno, e oltre alle solite corde si metta una catena piuttosto stretta
al collo, |
et posito igne ad ligna
pali ad quem ille qui comburendus fuerit, colligatur erit, debeat litor
extrahere lignum predictum de sub pedibus ardentis, Ita ut remanendo sine
aliqua re sub pedibus remaneat suspensus, |
e dato fuoco alla legna attorno
al palo a cui è legato colui che deve essere bruciato, il boia [4].
debba
togliere il predetto legno da sotto i piedi di colui che sta bruciando,
in modo che rimanendo senza niente sotto i piedi resti strangolato, |
Et
comburatur corpus Juxta solitum tali modo quod anima combusti possit esse
salva. |
e
il corpo sia bruciato come al solito, in modo tale che l'anima del bruciato
possa essere salva. |
De parte 6 - 6 - 6 - 5 |
A favore 6 - 6 - 6 - 5 |
De non 6 - 6 - 6 - 7 |
Contro
6 - 6 - 6 - 7 |
Non sincere 3 - 3 - 3
- 3 |
Astenuti 3 - 3 - 3
- 3 |
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Questo disegno di rogo di Jusepe de Ribera (1591-1652), del 1640-45, mostra il condannato strangolato prima d'essere arso. In quest'epoca lo strangolamento era riservato a chi si fosse "riconciliato" con la Chiesa cattolica. Questa "carità cristiana" era una formidabile arma di ricatto contro "eretici" e "infedeli".
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L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti. |
Note
[1] Archivio di Stato di Venezia, Consiglio dei Dieci, "Miste", registro XIII, fol. 13v.
Edito in: Patricia Labalme, Sodomy & Venetian justice in the Renaissance, "The legal history review", LII 1984, p. 242, nota 112.
La traduzione in italiano, inedita, è mia.
La "parte" (cioè "decreto") riguarda il tentativo d'introdurre modalità di condanna a morte più miti per i sodomiti.
La proposta, che nasceva dal fatto che ormai Venezia era rimasto l'unico stato ad applicare il rogo da vivo, fu respinta, alla quarta votazione, con sette voti contro cinque, e tre astenuti.
Ci volle qualche altro tempo prima che anche Venezia adottasse la regola di impiccare o decapitare i sodomiti prima di bruciarne il solo cadavere.
[2] Perché la condanna al rogo era considerata una "penitenza" per la loro colpa, e perché era concesso loro confessarsi e ricevere l'assoluzione prima dell'esecuzione.
[3] Il timore, che è comunque pretestuoso, è che il condannato, preso da disperazione per il dolore che prova, rinneghi il suo pentimento, ad esempio bestemmiando Dio.
[4] Traduco a senso, non avendo trovato il vocabolo: litare è infatti anche "vendicare", "fare espiare". Volendo mantenere l'eufemismo: "esecutore di giustizia". |