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Consiglio dei Dieci di Venezia [15/9/1446]

La Giustizia. Venezia, Palazzo Ducale.
La Giustizia. Venezia, palazzo ducale. 
[Foto G. Dall'Orto].


Proposta di "parte" del 15/9/1446 [1]
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Quoniam in justicia que exequitur cum igne contra sodomitas, convenit justicie nostri dominii uti christiana quadam pietate et super animas justificatorum considerare ut si corpus igne comburitur illorum anime saltem non dannentur Poiché nelle esecuzioni capitali eseguite col fuoco contro i sodomiti, si addice alla giustizia del nostro Dominio far uso di una certa pietà cristiana, e riguardo alle anime dei giustiziati tenere in considerazione il fatto che se il corpo è bruciato dal fuoco, tuttavia le loro anime non sono dannate [2],
et attento quod omnes christiani qui justiciam cum igne faciunt observant alium modum quam nos, e dato che tutti i cristiani che giustiziano per mezzo del fuoco seguono un metodo diverso dal nostro, 
pium est, quod nos etiam pro salute animorum quarum corpora comburuntur, provideamus cum pia et convenienti justicia, è cosa pia che anche noi, per la salvezza delle anime di coloro i corpi dei quali vengono bruciati, provvediamo con un'esecuzione capitale pia e adeguata [3],
vadit pars, sia decretato:
Quod sub pedibus comburendorum decetero ponatur lignum, ed al collum ultra solitas colligationes ponatur una catena satis stricta, che sotto i piedi di coloro che devono essere bruciati d'ora in poi si metta un legno, e oltre alle solite corde si metta una catena piuttosto stretta al collo,
et posito igne ad ligna pali ad quem ille qui comburendus fuerit, colligatur erit, debeat litor extrahere lignum predictum de sub pedibus ardentis, Ita ut remanendo sine aliqua re sub pedibus remaneat suspensus,  e dato fuoco alla legna attorno al palo a cui è legato colui che deve essere bruciato, il boia [4]. debba togliere il predetto legno da sotto i piedi di colui che sta bruciando, in modo che rimanendo senza niente sotto i piedi resti strangolato,
Et comburatur corpus Juxta solitum tali modo quod anima combusti possit esse salva. e il corpo sia bruciato come al solito, in modo tale che l'anima del bruciato possa essere salva.

De parte 6 - 6 - 6 - 5

A favore 6 - 6 - 6 - 5
De non 6 - 6 - 6 - 7 Contro    6 - 6 - 6 - 7
Non sincere 3 - 3 - 3 - 3 Astenuti  3 - 3 - 3 - 3
dimensioni h 170 x largh 132
Questo disegno di rogo di Jusepe de Ribera (1591-1652), del 1640-45, mostra il condannato strangolato prima d'essere arso. In quest'epoca lo strangolamento era riservato a chi si fosse "riconciliato" con la Chiesa cattolica. Questa "carità cristiana" era una formidabile arma di ricatto contro "eretici" e "infedeli".

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.

Note

[1] Archivio di Stato di Venezia, Consiglio dei Dieci, "Miste", registro XIII, fol. 13v.
Edito in: Patricia Labalme, Sodomy & Venetian justice in the Renaissance, "The legal history review", LII 1984, p. 242, nota 112.
La traduzione in italiano, inedita, è mia.

La "parte" (cioè "decreto") riguarda il tentativo d'introdurre modalità di condanna a morte più miti per i sodomiti. 
La proposta, che nasceva dal fatto che ormai Venezia era rimasto l'unico stato ad applicare il rogo da vivo, fu respinta, alla quarta votazione, con sette voti contro cinque, e tre astenuti.
Ci volle qualche altro tempo prima che anche Venezia adottasse la regola di impiccare o decapitare i sodomiti prima di bruciarne il solo cadavere.

[2] Perché la condanna al rogo era considerata una "penitenza" per la loro colpa, e perché era concesso loro confessarsi e ricevere l'assoluzione prima dell'esecuzione.

[3] Il timore, che è comunque pretestuoso, è che il condannato, preso da disperazione per il dolore che prova, rinneghi il suo pentimento, ad esempio bestemmiando Dio.

[4] Traduco a senso, non avendo trovato il vocabolo: litare è infatti anche "vendicare", "fare espiare". Volendo mantenere l'eufemismo: "esecutore di giustizia".


Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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