"Parte" del 26/6/1447 [1]
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Cum in carceribus
reperiatur unus puer vocatus Meneginus Scutellarius, qui per istud
Consilium fuit condemnatus habere XXV scuticatas, quas habuit, et stare
in carceribus anno uno, |
Poiché
nelle carceri si trova un ragazzino detto Meneghino scodellaio,
che da questo Consiglio fu condannato a ricevere 25 scudisciate, che ha
avuto, ed a stare in carcere per un anno, |
et
cum de novo carcere fuerit positus in Muzina, evenit sibi infirmitas
extremi caloris, quia sempre videtur ardere, et de albo effectus est viridis
et totus marcidus, et fractum sibi sit caput in multis locis, et inflata
facies, |
e
quando dal Carcere nuovo fu messo nella Muzina, gli è venuta
una grave malattia con febbre altissima, dato che pare sempre ardere, e
da bianco è diventato verde e tutto marcio, e gli si è aperto
il capo in molti punti, e gli si è gonfiata la faccia, |
et
stat ipse puer cum hominibus XXVIII qui in uno loco tenebrarum carcerati
sunt, quod non est sine periculo et suspicione mali, |
e
che questo ragazzino sta con ventotto uomini che sono incarcerati
assieme in una cella buia, il che non avviene senza pericolo e sospetto
che accada qualcosa di male, |
et
una mulier vidua, quae dicitur esse mater sua, quotidie veniat ad palatium
lacrimando et supplicando ne filius suus praedictus teneatur in tale marcido
loco ad moriendum, et cum tot hominibus ad adiscendum malum, |
e
che una vedova, che si dice sia sua madre, ogni giorno viene al palazzo
piangendo e supplicando che il predetto suo figlio non sia tenuto in tale
posto putrido a morire, e con tanti uomini adulti ad imparare il male, |
Vadit pars |
sia decretato che |
quod praedicto puero condemnatus
per istud Consilium, ex rationibus praedictis, detur, auctoritate hujus
Consilii, licentia veniendi in anditus carcerum sicut alliis condemnatis
ad tempum solitum est concedi. |
al predetto ragazzino condannato
da questo Consiglio, per le ragioni predette, per autorità di questo
Consiglio, sia dato il permesso di trasferirsi nell'anticamera delle carceri,
come si è soliti concedere ad altri condannati a tempo. |
L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti. |
Note
[1] Archivio di Stato di Venezia, Consiglio dei Dieci, "Miste", registro XIII, 28/6/1447.
Edito in: Rinaldo Fulìn, Gl'Inquisitori dei Dieci, "Archivio veneto", I 1871, pp. 1-64, e II 1871, pp. 357-391, a pagina 18.
La traduzione dal latino, inedita, è mia.
Questa "parte" (sentenza) permette di dare uno sguardo anche alla condizione di chi, per la tenera età, era trattato con più "clemenza" dalla Giustizia antica. Il quadro che dà questo documento ufficiale mostra che la "clemenza" degli antichi era comunque qualcosa di cui aver paura...
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