Pars (legge) [2/3/1455] [1]
Cum clarissime intelligatur quantum multiplicet in hac civitate abhominabile et detestandum vicium sodomitis, unde ad obviandum huic pessimo morbo et ne provocemus super nos iram domini nostri Dei, est totis sensibus et ingenijs providendum.... |
È chiarissimo a tutti quanto si moltiplichi in questa cività l'abominevole e detestabile vizio della sodomia, per cui per opporsi a questo morbo gravissimo e per non provocare sopra di noi l'ira del Signore nostro Dio, occorrendo provvedere con ogni capacità e intelligenza... |
...Vadit pars [2], quod eligi debeant per capita [3].huius consilij duo Nobiles nostri mature etatis pro quolibet contrata, qui tales electi sint per unum annum et non possint refutare sub pena librarum C pro quolibet exigenda per capita huius consilij. |
vada "parte" per cui debbano essere eletti dai Capi di questo Consiglio due nostri nobili di età matura per ogni sestiere, i quali siano eletti per un anno e non possano rifiutarsi, sotto pena di cento lire di multa ciascuno riscuotibile dai Capi di questo Consiglio. |
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Vittore Carpaccio, Paesaggio veneziano del XV secolo. [Foto di G. Dall'Orto].
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Et sub debito sacramenti diligenter inquirere et investigare teneantur quilibet, videlicet per contratam suam si in contrata illa tenentur per aliquos loca aut domus que appellantur bastie.[4].in quibus solent multa illicita et inhonesta committi, aut si sunt compagnie non convenientis etatis, videlicet magnis cum parvis insimul conversantis, vel alie persone suspecte de huismodi vicio, et ubi se reducunt de die vel de nocte. |
E sotto il vincolo del giuramento saranno tenuti a interrogare e investigare diligentemente su chiunque, vale a dire per il loro sestiere se nel sestiere stesso qualcuno gestisca luoghi pubblici o case che vengono chiamate "bastie" [4], nelle quali solitamente vengono commessi molti atti illeciti e disonesti, oppure se esistano frequentazioni di età non conveniente, vale a dire adulti che conversano insieme a ragazzi, oppure ancora altre persone sospettate di tale vizio, e dove vadano sia di giorno che di notte. |
Et si predicti tales vadunt insimul spatiatum extra civitatem, et ubi et demum omnem operam et curam suam adhibeant ad rem istam bene perscruptandam dando immediate notitiam et advisationem de omnibus que habuerint et invenerint in tempus Capitibus istius Consilij. |
E se i predetti vadano assieme nello spazio vuoto al di fuori della città, e dove; e facciano tutto il possibile perché la faccenda sia bene investigata, dando immediata notizia e avviso di ogni cosa che avranno trovato e scoperto in quel periodo ai Capi del presente Consiglio. |
Que capita postmodum exequantur et faciant contra eos de quibus facta fuerit eis conscientiam, sicuti disponunt partes et ordines capti in hoc consilio super facto predicti abhominabili vicij. |
Dopodiché i detti Capi facciano ed eseguano contro di loro secondo quanto sia stato portato a loro cognizione, come dispongono le "parti" e i regolamenti promulgati in questo Consiglio sul fatto del predetto vizio abominevole. |
L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi gli segnalerà eventuali errori contenuti in questa pagina. |
Note
[1].Archivio di Stato di Venezia, Consiglio dei Dieci, "Miste", registro XV, foll. 49v-50v.
Edito in Giovan Battista Lorenzi (cur.), Leggi e memorie venete sulla prostituzione fino alla caduta della Repubblica, Visentini, Venezia 1870-1872, p. 50.
La traduzione dal latino è di Giovanni Dall'Orto.
Il Consiglio dei Dieci era un organo di "massima sicurezza" dello Stato che all'inizio del Quattrocento avocò a sé il reato di sodomia dopo che un'altra magistratura, i Signori di Notte, aveva causato una mezza catastrofe politica prendendo troppo sul serio il proprio compito, coinvolgendo in un processo decine di persone, fra cui molti nobili, alcuni dei quali imparentati con magistrati delle maggiori cariche della Repubblica.
Lo scandalo fu enorme: di denuncia in denuncia stava emergendo tutta al stottocultura sodomitica della Venezia antica, ma l'effetto era quello di un magliond al quale si tiri un filo.
Il processo fu perciò insabbiato, i verbali chiusi sotto doppia chiave, e il reato fu appunto avocato dai Dieci. Che avevano capito che non va presa sul serio la propaganda etero secondo cui l'omosessualità è un peccato che ripugna tanto alla natura umana che solo rarissimi mostri se ne macchiano... Altro che rarissimi!
[2]."Parte" o pars è "decreto".
[3] "Capi del Consiglio" dei Dieci.
[4] "Taverne". Siamo di fronte a una vera sottocultura organizzata, con i suoi luoghi d'incontro, come le taverne e gli spazi non costruiti ai margini della città. |