Dagli: Statuta
terrae Pergulae / Statuti della terra di
Pergola
[1510] [1].
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Liber III, 45
De paena [sic] committentis
vitium sodomiticum. Rub. XLV.
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Libro III, 45
Pena per chi soggiace al
vizio sodomitico. Rubrica 45.
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Quoniam propter scelestum crimen sodomie descendit ira Dei in filios diffidentie, & plures civitates ex hoc crimine conflagrasse leguntur. |
Poiché si legge che per lo scellerato crimine della sodomia l'ira di Dio è scesa sui figli della mancanza di fede, e molte città sono state arse. |
Piantina antica di Pergola.
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Piantina antica di Pergola.
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Ut ab ipso posthac detereantur homines: statuimus & ordinamus quòd si quis contra naturam se immiscuerit & cum aliqua persona mare vel femina contra naturam vitium sodomiticum commiserit si fuerit xx. Ann<norum> maior igne debeat concremari: Si vero fuerit minor xx. Ann<norum> puniatur mitius arbitrio Potestatis inspecta qualitate facti & conditione persone: |
Per far sì che d'ora in poi gli esseri umani siano dissuasi dal compierlo, stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno copulasse contro natura e si macchiasse con un'altra persona, sia maschio che femmina, del vizio sodomitico, se avrà più di 20 anni debba essere bruciato col fuoco; se ne avesse di meno sia punito più mitemente ad arbitrio del Potestà, considerata la qualità del fatto e la condizione della persona. |
patiens vero si voluntarie passus fuerit paena [sic] simili puniatur.
Si vero violenter passus fuerit aut metu tali quòd cadere possit <,> in constantem sit immunis a dicta paena, |
Quanto al passivo, se ha subito volontariamente sia punito con la medesima pena. Se però ha subito l'atto per violenza o per paura di subirne, sia immune in perpetuo da detta pena. |
& de tali crimine procedi possit per accusationem & denuntiationem cuiuscunque & etiam ex Iudicis officio per inditia verisimilia & probabilia, & per omne genus tormentorum & probationis cum veris tamen inditiis: Domus autem seu locus in quo predictum facinus perpetratum fuerit si delinquentis fuerit publicetur cammere Illust<rissimi>. D.<omini> N.<ostri> & c. |
E per questo crimine si possa procedere su accusa e denuncia di chiunque, e il giudice può procedere d'ufficio per mezzo d'indizi verosimili e probabili, e usando ogni tipo di tortura e prova, purché ci siano degli indizi.
Infine la casa o il luogo in cui fosse stato commesso il crimine, se appartenesse al delinquente, sia incamerato dalle finanze dell'Illustrissimo signore nostro eccetera. |
L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi gli segnalerà eventuali errori contenuti in questa pagina. |
Note
[1] Da: Statuta terrae Pergulae, Concordia, Pisauri 1567, liber III, 45.
La traduzione in italiano, inedita, è mia.
Non ho trovato notizie dirette sul responsabile della promulgazione di questo Statuto, che ho attribuito a Francesco Maria I Della Rovere in quanto nel 1510 era il nuovo sovrano di Pergola.
Nel caso in cui la mia congettura fosse errata apprezzerò la correzione.
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