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Francesco Maria I Della Rovere (1490-1538) [1510]

Francesco Maria I Della Rovere ritratto dal Tiziano verso il 1531

Dagli: Statuta terrae Pergulae / Statuti della terra di Pergola [1510] [1].
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Liber III, 45

De paena [sic] committentis 
vitium sodomiticum. Rub. XLV.

Libro III, 45

Pena per chi soggiace al 
vizio sodomitico. Rubrica 45.


Quoniam propter scelestum crimen sodomie descendit ira Dei in filios diffidentie, & plures civitates ex hoc crimine conflagrasse leguntur.

Poiché si legge che per lo scellerato crimine della sodomia l'ira di Dio è scesa sui figli della mancanza di fede, e molte città sono state arse.
Piantina antica di Pergola
Piantina antica di Pergola.
Piantina antica di Pergola
Piantina antica di Pergola.
Ut ab ipso posthac detereantur homines: statuimus & ordinamus quòd si quis contra naturam se immiscuerit & cum aliqua persona mare vel femina contra naturam vitium sodomiticum commiserit si fuerit xx. Ann<norum> maior igne debeat concremari: Si vero fuerit minor xx. Ann<norum> puniatur mitius arbitrio Potestatis inspecta qualitate facti & conditione persone: Per far sì che d'ora in poi gli esseri umani siano dissuasi dal compierlo, stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno copulasse contro natura e si macchiasse con un'altra persona, sia maschio che femmina, del vizio sodomitico, se avrà più di 20 anni debba essere bruciato col fuoco; se ne avesse di meno sia punito più mitemente ad arbitrio del Potestà, considerata la qualità del fatto e la condizione della persona.
patiens vero si voluntarie passus fuerit paena [sic] simili puniatur. 
Si vero violenter passus fuerit aut metu tali quòd cadere possit <,> in constantem sit immunis a dicta paena,
Quanto al passivo, se ha subito volontariamente sia punito con la medesima pena. Se però ha subito l'atto per violenza o per paura di subirne, sia immune in perpetuo da detta pena.
& de tali crimine procedi possit per accusationem & denuntiationem cuiuscunque & etiam ex Iudicis officio per inditia verisimilia & probabilia, & per omne genus tormentorum & probationis cum veris tamen inditiis: Domus autem seu locus in quo predictum facinus perpetratum fuerit si delinquentis fuerit publicetur cammere Illust<rissimi>. D.<omini> N.<ostri> & c. E per questo crimine si possa procedere su accusa e denuncia di chiunque, e il giudice può  procedere d'ufficio per mezzo d'indizi verosimili e probabili, e usando ogni tipo di tortura e prova, purché ci siano degli indizi.
Infine la casa o il luogo in cui fosse stato commesso il crimine, se appartenesse al delinquente, sia incamerato dalle finanze dell'Illustrissimo signore nostro eccetera.

Stemma di Pergola

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi gli segnalerà eventuali errori contenuti in questa pagina.

Note

[1] Da: Statuta terrae Pergulae, Concordia, Pisauri 1567, liber III, 45.
La traduzione in italiano, inedita, è mia.

Non ho trovato notizie dirette sul responsabile della promulgazione di questo Statuto, che ho attribuito a Francesco Maria I Della Rovere in quanto nel 1510 era il nuovo sovrano di Pergola.
Nel caso in cui la mia congettura fosse errata apprezzerò la correzione.
 
 

La cittą di Pergola oggi. 


Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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