Da: Statuta Scandiani
/ Statuti di Scandiano
[1506] [1].
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Liber III, tit. 23. De incestuosis, adulteris,
sodomitis, & concubinarijs.
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Libro 3°, titolo 23: "Incestuosi, adulteri,
sodomiti e concubinari"
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Statutum est, quod incestuosae, adulterae, sodomiticae, concubinariaeque personae his poenis afficiantur. |
Sia stabilito che le persone incestuose, adultere, sodomite e concubine, siano sottoposte a queste pene. |
Filius, & mater committentes inter se vicissim horrendum coitus incestum, ambo igne comburantur, ita quòd animae eorum à proprijs corporibus separentur, omniaque talium personarum bona publicentur. |
Il figlio e la madre che commettessero vicendevolmente tra di loro un orrendo coito incestuoso, siano entrambi bruciati con il fuoco, fino a che le loro anime siano separate dai propri corpi, e tutti i beni di tali persone passino al patrimonio pubblico. |
(...) |
(...) |
Item similiter de quacunque persona utriusque sexus committente coitum cum bestijs, & contra naturam, peccatumque illud maledictum sodomiae, si hoc casu delinquentes fuerint maiores annis quatuordecim eorum, earumque aetatis, ab annis vero quatuordecim infra publicè, acriterque nudi fustigentur, & aliam poenam non incurrant. |
Inoltre, [si proceda] nella stessa maniera a proposito di una qualunque persona dell'uno o dell'altro sesso che commettesse un coito con animali e contro natura, e quel maledetto peccato della sodomia, nel caso in cui i delinquenti fossero maggiori dei loro quattordici anni; invece, sotto i quattordici anni di loro età, siano fustigati nudi pubblicamente e severamente, e non incorrano in altra pena. |
L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti. |
Note
[1] Da: Statutorum Scandiani impressio secunda, Vedrotus, Regii 1669, Liber III, tit. 23.
La traduzione dal latino, inedita, è stata offerta da don Marco, che ringrazio.
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