Da: Statuta civitatis
Urbini / Statuti della città di Urbino [1556] [1]
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Liber IV. De adulterio, incestu, stupro
& sodomia. Rub. XXXIX.
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Libro 4. Su adulterio, incesto, stupro
e sodomia. Rubrica 39.
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//p. 91r: // SODOMITAE verò mares vel foeminae maiores viginti annis igne concrementur. |
Inoltre i SODOMITI, sia maschi che femmine, se maggiori di vent'anni, siano bruciati col fuoco. |
Minores verò viginti annis, maiores tamen quatuordecim in ducatis quinquaginta puniantur, tam agens, quàm patiens, quam poenam si infra decem dies à die comdemnationis non solverint fustigentur per Civitatem & loca publica & consueta. |
Invece i minori di vent'anni, se maggiori di quattordici, siano multati di cinquanta ducati, tanto l'attivo quanto il passivo, e se non pagheranno la multa entro dieci giorni dal giorno della condanna siano frustati per la città e nei luoghi pubblici e soliti. |
Urbino e dintorni,
dettaglio da una mappa antica.
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Urbino e dintorni,
dettaglio da una mappa antica.
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RUFFIANI verò lenones, & mediatores maiores viginti annis ad supradicta delicta committenda portantes ambasciatam, domum commodantes, auxilium, & favorem impendentes consumato delicto, eadem poena puniantur cum delinquentibus. |
Inoltre i RUFFIANI o lenoni, e mezzani maggiori di vent'anni, che avessero portato ambasciata perché fossero commessi i sopraddetti delitti, o prestato la casa, dato aiuto o favoreggiato un delitto consumato, siano puniti con la stessa pena dei rei. |
Minores verò viginti annis vel flagitio nondum consumato ut supra faventes, Iudicis arbitrio citra mortem puniantur. |
Però i minori di vent'anni o i colpevoli di favoreggiamento, come sopra, di un delitto non consumato, siano puniti ad arbitrio del giudice con l'esclusione della pena di morte. |
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Note
[1] Da: Statuta civitatis Urbini, Cesano, Pisauri 1559. Liber IV, Rub. XXXIX (pp. 90r-91v).
La traduzione in italiano, inedita, è mia.
Nel 1556 era duca di Urbino Guidobaldo II Della Rovere (1538-1574).
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