Codice per i dominii
austriaci in Italia [13/1/1787] [1]
.
Parte
seconda. Capitolo quinto.
"De' delitti,
che portano alla corruttela de' costumi".
[p. 97]
(...)
69.
Chi in istrada
pubblica perseguita una donna d'intemerata fama, la quale va onestamente
a far i fatti suoi, e ciò con gesti, o parole tali, che indicano
chiaramente la seduzione alla lussuria, dovrà ad accusa della persona
offesa trattarsi da delinquente politico.
70.
La pena
di tale delitto è prigionia temporale mite.
71.
Chi degrada
a segno l'umanità sino a peccare carnalmente con una bestia, o col
sesso suo simile, si fa reo di un delitto politico.
72.
Se il delitto
sarà stato commesso in modo, che abbia dato pubblico scandalo, in
tal caso la pena sarà castigo con bastonate e lavoro pubblico temporale.
Se però il misfatto non sarà venuto che a notizia di pochi,
il reo dovrà castigarsi con prigionia temporale più dura,
la quale dovrà inasprirsi mediante digiuno, e bastonate.
[p. 98]
Oltre di
ciò sarà il reo sfrattato dal luogo, in cui avrà dato
pubblico scandalo.
(...)
75.
Chiunque,
sia uomo o donna, fa mestiere del proprio suo corpo, e mediante lussuria
si procura guadagno, è un delinquente politico.
[p. 99]
76.
Il reo per
la prima volta di questo delitto dovrà condannarsi a prigionia temporale
più dura. Ne' casi di replicate ricadute dovrà sempre raddoppiarsi
la pena sofferta in ultimo luogo, ed anche inasprirsi mediante ulteriori
castighi di digiuno, o di bastonate, allorché persone di minor età
saranno sedotte.
Se il reo
è uno straniere, esso dovrà bandirsi da tutti i paesi ereditarj [2]. |
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su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà
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Note
[1]
Traduzione italiana del Codex Josephina, del 1787. Edito come: Codice
generale sopra i delitti e le pene per gli dominii ereditarii di S. M.
I. R. A., Vitto, Venezia 1787.
Testo promulgato
in lingua italiana per la Lombardia
austriaca.
Un estratto
dell'originale tedesco (II 5, §§ 71-72), è
online qui.
[2]."Temporanea",
non perpetua.
[3]
Cioè dell'Impero austriaco.
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