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Giuseppe II d'Asburgo (1741-1790)

Giuseppe II d'Asburgo (1741-1790) in un'incisione dell'epoca.

Codice per i dominii austriaci in Italia [13/1/1787] [1]
.
Parte seconda. Capitolo quinto.

"De' delitti, che portano alla corruttela de' costumi".

[p. 97]  (...)

69.
Chi in istrada pubblica perseguita una donna d'intemerata fama, la quale va onestamente a far i fatti suoi, e ciò con gesti, o parole tali, che indicano chiaramente la seduzione alla lussuria, dovrà ad accusa della persona offesa trattarsi da delinquente politico.

70.
La pena di tale delitto è prigionia temporale mite.

71.
Chi degrada a segno l'umanità sino a peccare carnalmente con una bestia, o col sesso suo simile, si fa reo di un delitto politico.

72.
Se il delitto sarà stato commesso in modo, che abbia dato pubblico scandalo, in tal caso la pena sarà castigo con bastonate e lavoro pubblico temporale. Se però il misfatto non sarà venuto che a notizia di pochi, il reo dovrà castigarsi con prigionia temporale più dura, la quale dovrà inasprirsi mediante digiuno, e bastonate. 
[p. 98]
Oltre di ciò sarà il reo sfrattato dal luogo, in cui avrà dato pubblico scandalo.

Giuseppe II d'Asburgo (1741-1790), ritratto da La Palferine

(...)

75.
Chiunque, sia uomo o donna, fa mestiere del proprio suo corpo, e mediante lussuria si procura guadagno, è un delinquente politico.

[p. 99]

76.
Il reo per la prima volta di questo delitto dovrà condannarsi a prigionia temporale più dura. Ne' casi di replicate ricadute dovrà sempre raddoppiarsi la pena sofferta in ultimo luogo, ed anche inasprirsi mediante ulteriori castighi di digiuno, o di bastonate, allorché persone di minor età saranno sedotte. 
Se il reo è uno straniere, esso dovrà bandirsi da tutti i paesi ereditarj [2].

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.

Note

[1] Traduzione italiana del Codex Josephina, del 1787. Edito come: Codice generale sopra i delitti e le pene per gli dominii ereditarii di S. M. I. R. A., Vitto, Venezia 1787.

Testo promulgato in lingua italiana per la Lombardia austriaca.

Un estratto dell'originale tedesco (II 5, §§ 71-72), è online qui.

[2]."Temporanea", non perpetua.

[3] Cioè dell'Impero austriaco.

 

Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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