Dal: Bando generale.[1].dell'illustrissimo
e reverendissimo sig. Benedetto cardinal Giustiniano.[2],
legato
di Bologna [1610].
.
|
|
DELLA SODOMIA,
Cap. XXI.
|
Sodomia.
|
1.
|
/
p. 37 / Perche il
vitio nefando della Sodomia offende la Divina Maestà, &
la Natura insieme, però [perciò,
NdR] S.<ua> S.<ignoria> Illustrissima vuole, ordina, & commanda,
che qualunque maggiore d’anni diciotto in qualsivoglia modo ardirà
di commettere così enorme delitto, tanto l’agente [attivo],
come il patien- /
p. 38 / te [passivo]
incorra nella pena della forca, & del fuoco. |
Atto
prossimo.
|
2.
|
Et
se alcuno, come di sopra, verrà all’atto prossimo di commetterlo
[si limitasse al tentativo], ancorché per qualsivoglia impedimento,
o causa non l’havesse consumato, sarà punito rigorosamente ad arbitrio
di S. S. Illustrissima ilqual’arbitrio in caso di violenza si estenderà
etiam[anche] fino alla morte, |
Mediatore,
ausiliatore, & c.
|
3.
|
Et
chi sarà mez<z>ano, o causa, ò in qualsivoglia modo darà
consiglio, aiuto, o commodità a fine di commettere tale delitto
incorrerà nelle medesime pene. |
Indicio
à tortura.
|
4.
|
Et
perche l’indiciare [indiziare], e provare in tal delitto è
molto difficile, dichiara, che il detto [le confessioni] dell’agente,
o patiente di qualsivoglia sesso, & età ratificato in tortura,
quando il patiente non fusse stato violentato, si haverà per [considererà]
indicio
sufficiente alla tortura ad arbitrio del Giudice;
Et
quando il deponente [denunciante] sarà stato violentato
farà inditio, come di sopra, senza tortura [3];
eccetto però in questo caso se tal deponente fusse meretrice [prostituta],
o persona di vile conditione, o patisse altro difetto, perché si
ricercarà anco la tortura. |
Pena
straordinaria, & c.
|
5.
|
Dichiarando,
che per inditij indubitati sarà lecito al Giudice di procedere alla
pena della galea.[4],
o altra straordinaria [5]etiam
corporale, secondo la qualità de gli inditij. |
Minori
di 18, anni.
|
6.
|
Et
con la detta pena straordinaria anco [anche] saranno puniti i minori
di diciotto anni. |
Falso
accusatore.
|
7.
|
Et
finalmente [infine] chi accuserà falsamente alcuno di simile
delitto incorrerà nell’istessa pena, che si saria dovuta all’accusato
quando fusse stato colpevole[6]. |
Immagini
delle scansioni originali
Frontespizio
dell'opera. Fare clic sull'immagine per un ingrandimento (75 Kb).
Dettaglio da
p. 37. Fare clic sull'immagine per un ingrandimento (22 Kb).
Dettaglio da
p. 38. Fare clic sull'immagine per un ingrandimento (77 Kb).
L'autore ringrazia
fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati
su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà
eventuali errori in essa contenuti. |
Note
[1]
Da: Bando generale dell'illustrissimo e reverendissimo sig. Benedetto
cardinal Giustiniano, legato di Bologna, pubblicato alli 23 di Giugno,
& reiterato alli 24 di Luglio, 1610, Benacci, Bologna s.d. ma 1610?,
cap. XXI, pp. 37-38.
Dalla collezione
di Raimondo
Biffi, che mi ha inviato la scansione delle pagine (online
in fondo alla trascrizione).
Chi è
iscritto alla lista "Storia
gay" può scaricare le scansioni, ad alta risoluzione
e a colori, dalla
cartella "documenti".
La trascrizione
è di Salvatore
Grillo, che ringrazio.
I neretti
sono stati aggiunti da me.
[2].Benedetto
Giustiniani fu legato pontificio (cioè "governatore"
del Papa, che all'epoca dominava Bologna) dal 1606 al 1611.
Oggi è
ricordato soprattutto come protettore e collezionista del Caravaggio,
del quale c'è chi sospetta che condividesse
i gusti omosessuali... Ma non sarebbe la prima volta nella storia che
un omosessuale, arrivato a condividere il potere, abbia emanato le condanne
più dure per quanti condividevano le stesse preferenze.
Piuttosto che
l'eccezione, questa è semmai la regola.
[3]
"Quando ci sia stato stupro, la sola denuncia dello stuprato basterà
per torturare il sospettato, senza bisogno di torturare anche il violentato".
Se però
il violentato è una prostituta, o una persona di bassa condizione,
andrà torturato prima di poter torturare lo stupratore.
[4]
Le galere, nel senso di navi a remi in cui remavano schiavi e condannati.
[5]
"Straordinaria" nel solo senso di: "diversa dalla pena ordinaria"
(che per la sodomia era la morte, quindi: a una pena più mite).
[6]
"Sia condannato alla stessa pena che ha rischiato la persona falsamente
accusata". |