Dal: Bando
(...) sopra la bestemmia [1566] [1]
Legge
sopra la Sodomia
|
Legge
sulla sodomia
|
/
pagina 2 / Atteso la Eccellenza dell’Illustrissimo Signor Duca et
li suoi Magnifici Consiglieri, qualmente nelli tempi preteriti persone
si sono poco guardate dal nefando vitio della Sodomia rispetto alle
piccole pene imposte dalle leggi infino a qui ordinate: et volendo al tutto
estinguerlo per la grande offesa che se ne fa al sommo & onnipotente
Iddio, & al disonore che ne resulta nell’universale, & massime
a chi preposto alla cura, governo, & reggimento de popoli, & che
nella sua città, & dominio si viva col timore di sua immensa
Maestà, & con la debita onestà, quale si ricerca al politico
vivere. |
L'illustrissimo
Signor Duca e i suoi Magnifici Consiglieri, avendo notato come nei tempi
passati alcune persone si sono poco guardate dal nefando vizio della
sodomia, viste le pene moderate imposte dalle leggi fin qui vigenti,
e volendolo eliminare del tutto per la grande offesa che fa al sommo e
onnipotente Dio, e per il disonore che ne risulta per tutti [2],
e soprattutto per chi è preposto alla cura, governo e guida dei
popoli, e <volendo> che nella sua città <di Firenze> e Dominio
si viva col timore della sua immensa Maestà, e con la dovuta onestà,
come è necessario fare per il vivere sociale. |
Per
tanto mossi da dette, & altre urgenti iuste et ragionevoli cause. Hanno
con parere di più savi et prudenti Cittadini nell’infrascritto modo
provveduto. |
Pertanto
mossi da queste, ed altre impellenti giusti e ragionevoli cause, sentito
il parere dei più saggi e prudenti cittadini, hanno provveduto nel
modo che è scritto qui sotto. |
Che
per l’avvenire non sia alcuno in detta città, & dominio, di
qualsi voglia grado, stato, o conditione così maschio come femmina
che ardisca, o presuma commettere agendo, o patendo il detto nefando
detestabile, et abominevole vitio della Sodomia, et chi contrafara
incorra oltre alla indignatione di loro signorie nelle infrascritte pene,
et preiuditi. |
Che
per l'avvenire non ci sia nessuno in detta città e Dominio, di qualunque
grado o condizione, sia maschio che femmina, che osi o si azzardi a commettere
(come attivo o passivo) il detto nefando, detestabile e abominevole
vizio della sodomia, e chi disubbedirà incorra, oltre che nell'indignazione
delle Loro Signorie, nelle punizioni, e pene qui sotto scritte. |
Se
detto commettente tal vitio sarà agente cittadino habile
alli offitii, et minore di anni XX, finiti sia condennato per la prima
volta che in quello errore incorrerà, et ne sarà notificato
in scudi cinquanta d’oro in oro, et confinato a stare un anno continuo
nelle stinche. |
Se
la detta persona che commette questo atto vizioso sarà attivo,
cittadino con diritti politici, e minore di 20 anni compiuti, sia condannato
per la prima volta che incorrerà in quell'errore, e sia multato
di cinquanta scudi d'oro, e condannato a stare per un anno intero nel
carcere delle Stinche. |
Et se sarà
artefice, o daltra condizione, sia condennato detti scudi cinquanta, &
messo in Gogna, in Mercato
vecchio, o ne principali, pubblici luoghi nel Dominio, dove sarà
preso, et si debba tenere el termine de una hora al meno, con uno /
pagina 3 / breve al collo che dica per Sodomito. |
E se sarà
artigiano, o di altra condizione, sia condannato ai detti cinquanta scudi,
e messo alla gogna al
Mercato vecchio.[3],
o
nei principali luoghi pubblici del Dominio, là dove sia stato arrestato,
e ce lo si debba tenere per un'ora almeno, con un cartello al collo che
dica: "Come sodomita". |
Et se non
paghera detti scudi cinquanta intra dieci dì della fatta condannatione,
incorra in pena di quattro tratti di fune da darseli subito in pubblico,
& palesemente che ogn’uno veggia: |
E se non pagherà
i detti cinquanta scudi entro dieci giorni dalla condanna, incorra nella
pena di quattro strappate di corda
[4]
da dargli subito in pubblico, e in modo palese, tale che tutti possano
vederlo. |
Et se sara
patiente & minor d’anni XX. sia scoreggiato con cinquanta staffilate,
e i cittadini dentro
al Bargello, o nel palazzo del Rettore dove si troveranno presi, &
gli altri alla
colonna di Mercato vecchio, o ne luoghi publici & principali del
dominio, come di sopra è detto: |
E se sarà
passivo e minore di 20 anni sia frustato con cinquanta staffilate, se sarà
cittadino all'interno
del Palazzo del Bargello, o nel palazzo del Rettore della città
in cui sia stato arrestato, e gli altri alla
colonna del Mercato vecchio, o nei luoghi pubblici e principali
del Dominio, come è detto sopra. |
Et se tali
delinquenti così agenti come patienti saranno di età,
o maggiori d’ani XX. e Cittadini sieno condennati in scudi cinquanta, &
privi in eterno di tutti gli officii delle loro patrie, & confinati
per quattro anni nelle stinche |
E se tali delinquenti
tanto attivi che passivi saranno dell'età di 20 anni, o maggiore,
e cittadini, siano condannati a cinquanta scudi, e privati in perpetuo
di tutti i diritti politici della loro zona, e siano
incarcerati per quattro anni nelle
Stinche, |
& li
artefici & altri soprascritti sieno condennati pur in scudi cinquanta
da pagarsi per loro infra dieci dì dalla sententia data, sotto pena
d’essere messi su l’Asino & scopati per tutti e luoghi publici &
consueti della iurisditione di quel Magistrato, Rettore, Officio, o Officiale
che gli havrà a giudicare, & confinato per anni dua in Galea. |
e gli artigiani
e gli altri soprascritti siano condannati anche loro a cinquanta scudi
da pagarsi entro dieci giorni dalla data della sentenza, sotto pena d'essere
messi sull'asino e frustati [5]
per tutti i luoghi pubblici e consueti della giurisdizione di quel magistrato,
rettore, ufficio o ufficiale che li avrà giudicati, e incarcerato
per due anni a remare in una galera.[6]. |
Galere veneziane
seicentesche [Foto G. Dall'Orto].
Ma se di
poi alcuno dei predetti così castigati …. [lacuna]
agente nel med<esimo> errore debba così il Cittadino
come qualcunche altro di qualsivoglia età esser confinato in
perpetuo in
Galea per forza, & condennato in scudi cento simili da pagarsi
intra dieci dì dalla data sententia sotto pena al Cittadino di quattro
tratti di fune da darseli subito, in publico, & a gli altri di essere
messi in su l’Asino & scopati come di sopra e detto, |
Ma se poi qualcuno
già castigato come sopra <sarà ricaduto, nel ruolo> attivo,
nel medesimo errore, debba essere, indifferentemente dal fatto che sia
cittadino o no, e di qualunque età sia, condannato all'ergastolo
su
una galera, e multato di cento scudi, da pagarsi entro dieci
giorni dalla data della sentenza sotto pena, per il cittadino di quattro
strappate di corda da dare subito, in pubblico, e per gli altri di essere
messi sull'asino e frustati come è detto sopra, |
& incorrendovi
come patiente sia nella medesima pena condennato che lo agente
se sara minore di anni XX. |
e se avrà
avuto il ruolo passivo sia condannato alla medesima pena dell'attivo,
se abbia meno di 20 anni, |
& essendo
di eta, o maggiore di detti XX. anni si condanni al fuoco a essere
pubblicamente come huomo tristo. & sceleato abbrusciato, per pena sua,
& essemplo delli altri. |
mentre se avesse
quell'età o più di 20, sia condannato al fuoco, <e>
ad essere bruciato pubblicamente come uomo malvagio e scellerato, quale
pena per lui ed esempio per gli altri. |
Li quali
delinquenti da poi che saranno stati puniti due volte incorreranno nella
terza in si nefando vitio, sieno come incorrigibili condennati subito
al fuoco, cosi li agenti come li patienti senza redentione
alcuna. |
E questi delinquenti,
dopo che saranno stati puniti due volte, se incorreranno per la terza in
tanto nefando vizio siano, come incorreggibili, condannati subito al
fuoco, tanto gli attivi quanto i passivi, senza possibilità
di grazia. |
/
pagina 4 / Et quelli che piu d’una volta haranno commesso el detto
detestabile vitio, così agendo come patendo senza essere mai notificati,
o puniti sien condennati oltre alle pene ordinate a chi la
prima volta ne fusse accusato in quel magior supplitio insino al fuoco
inclusive, che liberamente parra al giusto & retto arbitrio di
chi gli hara a giudicare, considerato la qualità delle persone,
el tempo che in tal vitio haranno perseverato el numero di quelli con i
quali haranno commessi tali errori, & l’habito che vi haranno fatto
dentro. |
E coloro che
avranno commesso più di una volta il detto detestabile vizio, sia
come attivi che come passivi, senza essere stati denunciati o puniti, siano
condannati, oltre alle pene imposte a chi ne fosse accusato per
la prima volta, a quel maggior supplizio fino al rogo incluso, che
parrà al giusto e retto arbitrio di chi lo dovrà giudicare [7],
considerata la qualità della persona, e il tempo per cui ha perseverato
in tale vizio e il numero di coloro con cui avranno commesso tali errori,
e l'abitudine che vi avessere preso o meno. |
Debbinsi
le infrascritte pene pecuniarie applicare, & ipso iure sempre
applicate se intendino per un terzo al notificatore palese, o secreto,
un terzo al Magistrato, o Rettore che la riscuotera & fara venire in
comune, & il resto alla Camera di Firenze. |
Le soprascritte
pene in denaro debbano essere versate, e automaticamente si intendano da
versare, per un terzo, al denunciante palese o segreto, un terzo
al magistrato o rettore che la riscuoterà, e l'incamererà,
e il resto al Fisco di Firenze. |
Dichiarando
che la presente provisione, & ordine si debba ad unguem inviolabilmente
osservare non solo nella citta, ma etiam in tutto el detto dominio. |
Dichiarando
che la presente legge, e ordine, si debba inviolabilmente osservare fino
all'ultima riga, non solo a Firenze, ma anche in tutto il detto Dominio. |
Comprendendo
anche espressamente Pistoia & suo contado, & montagna, & qualunque
altra città, terra & luogo de quali fussi neces<sario> ...
[riga illeggibile nell'originale, probabilmente:
"farsi speciale, & espressa mentione,"] ... <abrog>ando ogni
altra legge, statuto, ordine, consuetudine obitaculo,
o repugnantia
infino a qui fatte di qualunque luogo quantunque derogatorie & precise
che in contrario, o altrimenti disponessino; |
Nel quale comprendiamo
espressamente anche Pistoia e il suo contado e montagna, e qualunque altra
città, terra e luogo del quale fosse necessario <fare menzione
esplicita, abrog>ando ogni altra legge, statuto, ordine, consuetudine,
obiezione o disposizione contraria promulgate fino ad ora in qualunque
luogo, per quanto dispongano in deroga o in contrario o in altro modo.[8]. |
Et togliendo
in questo caso lo arbitrio delli spettabili
signori Otto
di Balia, & di qualunque altro Magistrato, o Rettore accio non
si accenda in parte alcuna la buona &
giusta disposizione soprascritta. |
E abrogando
in questo caso il potere di decidere altrimenti degli spettabili signori
Otto
di Balia.[9],
e di qualunque altro magistrato, o rettore, affinché non si turbi
(?) da nessuna parte la buona e giusta decisione sopra scritta. |
Dovendosi
tutto interpretare a puro & sano intelletto, & senza cavilatione
alcuna. |
Dovendosi interpretare
tutto nel senso puro e semplice, e senza nessun cavillo. |
Non ostantibus
& c. |
E nessuna <disposizione
contraria possa opporsi> eccetera. |
Fine
del bando.
|
Fine del
bando.
|
Supplizio della
corda.
L'autore ringrazia
fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati
su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi
gli segnalerà
eventuali errori contenuti in questa pagina.
|
Note
[1]
Da: Bando dell'Illustrissimo et eccellentissimo signor Duca di Firenze
e delli suoi Magnifici consiglieri. Sopra la Bestemmia, Giunti, Firenze
1566.
Dalla collezione
privata di Raimondo
Biffi, che mi ha inviato la scansione delle pagine (online
in fondo alla trascrizione).
Chi è
iscritto alla lista di discussione "Storia
gay" può scaricare le scansioni, ad alta risoluzione,
dalla cartella "documenti"
(379 Kb).
La trascrizione
è di Salvatore
Grillo, che ringrazio.
La parafrasi
in italiano moderno e i neretti e gli acapo sono opera mia.
Su Francesco
I de' Medici si veda il
commento alla sua precedente legge del 1558.
La carta è
ingiallita e il testo è purtroppo danneggiato sulla piega a metà
(si tratta di un "foglio volante") e in una pagina in quel punto il testo
è addirittura abraso. Per questo ci sono alcune lacune nella
trascrizione.
[2]
Già Bernardino
da Siena nel XV secolo si lamentava
della fama di sodomiti che avevano in tutto il mondo i toscani.
E non perché
praticassero più di altri la sodomia, ma solo perché, per
una sorta di costume sociale che non riusciva a considerarla un
peccato degno di morte, la punivano con minore ferocia.
Prima della
restaurazione medicea, in effetti, le condanne a morte documentate
sinora furono pochissime (una dozzina in un secolo), e quasi tutte comminate
in caso di stupro di bambini.
Questo bando
si ripropone quindi di "riportare in riga" la Toscana, ovviando così
anche alla sua "cattiva fama"..
[3]
Luogo di esecuzioni capitali. Oggi il luogo, distrutti gli antichi edifici,
è occupato dall'orrida Piazza della Repubblica.
[4]
Il condannato era legato ai polsi con le braccia indietro, sollevato, lasciato
cadere, e fermato prima che toccasse il suolo, provocando una "strappata".
In questo modo si slogavano le giunture e si provocavano strappi
muscolari dolorosissimi.
[5]
Messi alla berlina, seminudi, a cavallo di un'asino (di solito montati
alla rovescia) e frustati ("scopati") con fascine ("scope").
[6]
Con questo metodo i granduchi armarono numerose navi da guerra,
mosse sia a vela sia a remi da schiavi mussulmani o "galeotti" (appunto),
per portare la guerra ai
corsari del Nordafrica che attaccavano le zone costiere dei
loro dominii.
[7]
La reiterazione dell'atto sodomitico è un'aggravante. Ma
l'aggravio della pena non è automatico, bensì lasciato all'arbitrio
del giudice. Detta senza giri di parole: il granduca qui cerca carne da
cannone per le sue galee, e non un aumento delle condanne a morte. Anche
se le due cose in pratica si equivalevano.
[8]
Nella società premoderna ogni
città o regione poteva avere leggi proprie, diverse da quelle
di altre città e zone sottomesse al medesimo governo.
Qui il granduca
utilizza quindi il privilegio del sovrano di abrogare qualunque legge particolare
o privilegio locale che potesse disporre altrimenti.
[9]
Gli "Otto di Guardia e Balìa", la magistratura a cui tradizionalmente
spettava al repressione della sodomia.
Questa parte
del decreto toglie loro il potere di mitigare le pene o di assolvere, nei
processi per sodomia.
Di solito gli
Otto sostituivano la pena con multe, anche pesanti, da pagare
in parte al fisco e in parte in beneficenza ai monasteri che assistevano
i poveri (e le multe potevano consistere quindi in... sacchi di farina,
per esempio).
Se, come sospetto,
il granduca voleva galeotti per le sue galee, e non farina per i poveri,
questa ultima disposizione si spiega da sé. |