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Francesco I de' Medici (1541-1587)
 
Francesco I de' Medici (1541-1587)
Francesco I de' Medici.

Dal: Bando (...) sopra la bestemmia [1566] [1]
Legge sopra la Sodomia
Legge sulla sodomia

/ pagina 2 / Atteso la Eccellenza dell’Illustrissimo Signor Duca et li suoi Magnifici Consiglieri, qualmente nelli tempi preteriti persone si sono poco guardate dal nefando vitio della Sodomia rispetto alle piccole pene imposte dalle leggi infino a qui ordinate: et volendo al tutto estinguerlo per la grande offesa che se ne fa al sommo & onnipotente Iddio, & al disonore che ne resulta nell’universale, & massime a chi preposto alla cura, governo, & reggimento de popoli, & che nella sua città, & dominio si viva col timore di sua immensa Maestà, & con la debita onestà, quale si ricerca al politico vivere. 

L'illustrissimo Signor Duca e i suoi Magnifici Consiglieri, avendo notato come nei tempi passati alcune persone si sono poco guardate dal nefando vizio della sodomia, viste le pene moderate imposte dalle leggi fin qui vigenti, e volendolo eliminare del tutto per la grande offesa che fa al sommo e onnipotente Dio, e per il disonore che ne risulta per tutti [2], e soprattutto per chi è preposto alla cura, governo e guida dei popoli, e <volendo> che nella sua città <di Firenze> e Dominio si viva col timore della sua immensa Maestà, e con la dovuta onestà, come è necessario fare per il vivere sociale.
Per tanto mossi da dette, & altre urgenti iuste et ragionevoli cause. Hanno con parere di più savi et prudenti Cittadini nell’infrascritto modo provveduto. Pertanto mossi da queste, ed altre impellenti giusti e ragionevoli cause, sentito il parere dei più saggi e prudenti cittadini, hanno provveduto nel modo che è scritto qui sotto.
Che per l’avvenire non sia alcuno in detta città, & dominio, di qualsi voglia grado, stato, o conditione così maschio come femmina che ardisca, o presuma commettere agendo, o patendo il detto nefando detestabile, et abominevole vitio della Sodomia, et chi contrafara incorra oltre alla indignatione di loro signorie nelle infrascritte pene, et preiuditi. Che per l'avvenire non ci sia nessuno in detta città e Dominio, di qualunque grado o condizione, sia maschio che femmina, che osi o si azzardi a commettere (come attivo o passivo) il detto nefando, detestabile e abominevole vizio della sodomia, e chi disubbedirà incorra, oltre che nell'indignazione delle Loro Signorie, nelle punizioni, e pene qui sotto scritte.
Se detto commettente tal vitio sarà agente cittadino habile alli offitii, et minore di anni XX, finiti sia condennato per la prima volta che in quello errore incorrerà, et ne sarà notificato in scudi cinquanta d’oro in oro, et confinato a stare un anno continuo nelle stinche. Se la detta persona che commette questo atto vizioso sarà attivo, cittadino con diritti politici, e minore di 20 anni compiuti, sia condannato per la prima volta che incorrerà in quell'errore, e sia multato di cinquanta scudi d'oro, e condannato a stare per un anno intero nel carcere delle Stinche.
Et se sarà artefice, o daltra condizione, sia condennato detti scudi cinquanta, & messo in Gogna, in Mercato vecchio, o ne principali, pubblici luoghi nel Dominio, dove sarà preso, et si debba tenere el termine de una hora al meno, con uno / pagina 3 / breve al collo che dica per Sodomito. E se sarà artigiano, o di altra condizione, sia condannato ai detti cinquanta scudi, e messo alla gogna al Mercato vecchio.[3], o nei principali luoghi pubblici del Dominio, là dove sia stato arrestato, e ce lo si debba tenere per un'ora almeno, con un cartello al collo che dica: "Come sodomita".
Et se non paghera detti scudi cinquanta intra dieci dì della fatta condannatione, incorra in pena di quattro tratti di fune da darseli subito in pubblico, & palesemente che ogn’uno veggia: E se non pagherà i detti cinquanta scudi entro dieci giorni dalla condanna, incorra nella pena di quattro strappate di corda 
[4] da dargli subito in pubblico, e in modo palese, tale che tutti possano vederlo.
Et se sara patiente & minor d’anni XX. sia scoreggiato con cinquanta staffilate, e i cittadini dentro al Bargello, o nel palazzo del Rettore dove si troveranno presi, & gli altri alla colonna di Mercato vecchio, o ne luoghi publici & principali del dominio, come di sopra è detto: E se sarà passivo e minore di 20 anni sia frustato con cinquanta staffilate, se sarà cittadino all'interno del Palazzo del Bargello, o nel palazzo del Rettore della città in cui sia stato arrestato, e gli altri alla colonna del Mercato vecchio, o nei luoghi pubblici e principali del Dominio, come è detto sopra.
Et se tali delinquenti così agenti come patienti saranno di età, o maggiori d’ani XX. e Cittadini sieno condennati in scudi cinquanta, & privi in eterno di tutti gli officii delle loro patrie, & confinati per quattro anni nelle stinche E se tali delinquenti tanto attivi che passivi saranno dell'età di 20 anni, o maggiore, e cittadini, siano condannati a cinquanta scudi, e privati in perpetuo di tutti i diritti politici della loro zona, e siano incarcerati per quattro anni nelle Stinche,
& li artefici & altri soprascritti sieno condennati pur in scudi cinquanta da pagarsi per loro infra dieci dì dalla sententia data, sotto pena d’essere messi su l’Asino & scopati per tutti e luoghi publici & consueti della iurisditione di quel Magistrato, Rettore, Officio, o Officiale che gli havrà a giudicare, & confinato per anni dua in Galea. e gli artigiani e gli altri soprascritti siano condannati anche loro a cinquanta scudi da pagarsi entro dieci giorni dalla data della sentenza, sotto pena d'essere messi sull'asino e frustati [5] per tutti i luoghi pubblici e consueti della giurisdizione di quel magistrato, rettore, ufficio o ufficiale che li avrà giudicati, e incarcerato per due anni a remare in una galera.[6].

Galere veneziane.
Galere veneziane seicentesche [Foto G. Dall'Orto].

Ma se di poi alcuno dei predetti così castigati …. [lacuna] agente nel med<esimo> errore debba così il Cittadino come qualcunche altro di qualsivoglia età esser confinato in perpetuo in Galea per forza, & condennato in scudi cento simili da pagarsi intra dieci dì dalla data sententia sotto pena al Cittadino di quattro tratti di fune da darseli subito, in publico, & a gli altri di essere messi in su l’Asino & scopati come di sopra e detto, Ma se poi qualcuno già castigato come sopra <sarà ricaduto, nel ruolo> attivo, nel medesimo errore, debba essere, indifferentemente dal fatto che sia cittadino o no, e di qualunque età sia, condannato all'ergastolo su una galera, e multato di cento scudi, da pagarsi entro dieci giorni dalla data della sentenza sotto pena, per il cittadino di quattro strappate di corda da dare subito, in pubblico, e per gli altri di essere messi sull'asino e frustati come è detto sopra,
& incorrendovi come patiente sia nella medesima pena condennato che lo agente se sara minore di anni XX.  e se avrà avuto il ruolo passivo sia condannato alla medesima pena dell'attivo, se abbia meno di 20 anni,
& essendo di eta, o maggiore di detti XX. anni si condanni al fuoco a essere pubblicamente come huomo tristo. & sceleato abbrusciato, per pena sua, & essemplo delli altri. mentre se avesse quell'età o più di 20, sia condannato al fuoco, <e> ad essere bruciato pubblicamente come uomo malvagio e scellerato, quale pena per lui ed esempio per gli altri.
Li quali delinquenti da poi che saranno stati puniti due volte incorreranno nella terza in si nefando vitio, sieno come incorrigibili condennati subito al fuoco, cosi li agenti come li patienti senza redentione alcuna. E questi delinquenti, dopo che saranno stati puniti due volte, se incorreranno per la terza in tanto nefando vizio siano, come incorreggibili, condannati subito al fuoco, tanto gli attivi quanto i passivi, senza possibilità di grazia.
/ pagina 4 / Et quelli che piu d’una volta haranno commesso el detto detestabile vitio, così agendo come patendo senza essere mai notificati, o  puniti sien condennati oltre alle pene ordinate a chi la prima volta ne fusse accusato in quel magior supplitio insino al fuoco inclusive, che liberamente parra al giusto & retto arbitrio di chi gli hara a giudicare, considerato la qualità delle persone, el tempo che in tal vitio haranno perseverato el numero di quelli con i quali haranno commessi tali errori, & l’habito che vi haranno fatto dentro. E coloro che avranno commesso più di una volta il detto detestabile vizio, sia come attivi che come passivi, senza essere stati denunciati o puniti, siano condannati, oltre alle pene imposte a chi ne fosse accusato per la prima volta, a quel maggior supplizio fino al rogo incluso, che parrà al giusto e retto arbitrio di chi lo dovrà giudicare [7], considerata la qualità della persona, e il tempo per cui ha perseverato in tale vizio e il numero di coloro con cui avranno commesso tali errori, e l'abitudine che vi avessere preso o meno.

Debbinsi le infrascritte pene pecuniarie applicare, & ipso iure sempre applicate se intendino per un terzo al notificatore palese, o secreto, un terzo al Magistrato, o Rettore che la riscuotera & fara venire in comune, & il resto alla Camera di Firenze.

Le soprascritte pene in denaro debbano essere versate, e automaticamente si intendano da versare, per un terzo, al denunciante palese o segreto, un terzo al magistrato o rettore che la riscuoterà, e l'incamererà, e il resto al Fisco di Firenze.
Dichiarando che la presente provisione, & ordine si debba ad unguem inviolabilmente osservare non solo nella citta, ma etiam in tutto el detto dominio.  Dichiarando che la presente legge, e ordine, si debba inviolabilmente osservare fino all'ultima riga, non solo a Firenze, ma anche in tutto il detto Dominio.
Comprendendo anche espressamente Pistoia & suo contado, & montagna, & qualunque altra città, terra & luogo de quali fussi neces<sario> ... [riga illeggibile nell'originale, probabilmente: "farsi speciale, & espressa mentione,"] ... <abrog>ando ogni altra legge, statuto, ordine, consuetudine obitaculo, o repugnantia infino a qui fatte di qualunque luogo quantunque derogatorie & precise che in contrario, o altrimenti disponessino; Nel quale comprendiamo espressamente anche Pistoia e il suo contado e montagna, e qualunque altra città, terra e luogo del quale fosse necessario <fare menzione esplicita, abrog>ando ogni altra legge, statuto, ordine, consuetudine, obiezione o disposizione contraria promulgate fino ad ora in qualunque luogo, per quanto dispongano in deroga o in contrario o in altro modo.[8].
Et togliendo in questo caso lo arbitrio delli spettabili signori Otto di Balia, & di qualunque altro Magistrato, o Rettore accio non si accenda in parte alcuna la buona & giusta disposizione soprascritta. E abrogando in questo caso il potere di decidere altrimenti degli spettabili signori Otto di Balia.[9], e di qualunque altro magistrato, o rettore, affinché non si turbi (?) da nessuna parte la buona e giusta decisione sopra scritta.
Dovendosi tutto interpretare a puro & sano intelletto, & senza cavilatione alcuna. Dovendosi interpretare tutto nel senso puro e semplice, e senza nessun cavillo.
Non ostantibus & c. E nessuna <disposizione contraria possa opporsi> eccetera.
Fine del bando.
Fine del bando.

Supplizio della corda.
Supplizio della corda.

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi gli segnalerà eventuali errori contenuti in questa pagina.

Note

[1] Da: Bando dell'Illustrissimo et eccellentissimo signor Duca di Firenze e delli suoi Magnifici consiglieri. Sopra la Bestemmia, Giunti, Firenze 1566.

Dalla collezione privata di Raimondo Biffi, che mi ha inviato la scansione delle pagine (online in fondo alla trascrizione). 
Chi è iscritto alla lista di discussione "Storia gay" può scaricare le scansioni, ad alta risoluzione, dalla cartella "documenti" (379 Kb).

La trascrizione è di Salvatore Grillo, che ringrazio.

La parafrasi in italiano moderno e i neretti e gli acapo sono opera mia.

Su Francesco I de' Medici si veda il commento alla sua precedente legge del 1558.

La carta è ingiallita e il testo è purtroppo danneggiato sulla piega a metà (si tratta di un "foglio volante") e in una pagina in quel punto il testo è addirittura abraso. Per questo ci sono alcune lacune nella trascrizione.

[2] Già Bernardino da Siena nel XV secolo si lamentava della fama di sodomiti che avevano in tutto il mondo i toscani.
E non perché praticassero più di altri la sodomia, ma solo perché, per una sorta di costume sociale che non riusciva a considerarla un peccato degno di morte, la punivano con minore ferocia. 
Prima della restaurazione medicea, in effetti, le condanne a morte documentate sinora furono pochissime (una dozzina in un secolo), e quasi tutte comminate in caso di stupro di bambini.
Questo bando si ripropone quindi di "riportare in riga" la Toscana, ovviando così anche alla sua "cattiva fama"..

[3] Luogo di esecuzioni capitali. Oggi il luogo, distrutti gli antichi edifici, è occupato dall'orrida  Piazza della Repubblica.

[4] Il condannato era legato ai polsi con le braccia indietro, sollevato, lasciato cadere, e fermato prima che toccasse il suolo, provocando una "strappata". In questo modo si slogavano le giunture e si provocavano strappi muscolari dolorosissimi.

[5] Messi alla berlina, seminudi, a cavallo di un'asino (di solito montati alla rovescia) e frustati ("scopati") con fascine ("scope").

[6] Con questo metodo i granduchi armarono numerose navi da guerra, mosse sia a vela sia a remi da schiavi mussulmani o "galeotti" (appunto), per portare la guerra ai corsari del Nordafrica che attaccavano le zone costiere dei loro dominii.

[7] La reiterazione dell'atto sodomitico è un'aggravante. Ma l'aggravio della pena non è automatico, bensì lasciato all'arbitrio del giudice. Detta senza giri di parole: il granduca qui cerca carne da cannone per le sue galee, e non un aumento delle condanne a morte. Anche se le due cose in pratica si equivalevano.

[8] Nella società premoderna ogni città o regione poteva avere leggi proprie, diverse da quelle di altre città e zone sottomesse al medesimo governo. 
Qui il granduca utilizza quindi il privilegio del sovrano di abrogare qualunque legge particolare o privilegio locale che potesse disporre altrimenti.

[9] Gli "Otto di Guardia e Balìa", la magistratura a cui tradizionalmente spettava al repressione della sodomia. 
Questa parte del decreto toglie loro il potere di mitigare le pene o di assolvere, nei processi per sodomia.
Di solito gli Otto sostituivano la pena con multe, anche pesanti, da pagare in parte al fisco e in parte in beneficenza ai monasteri che assistevano i poveri (e le multe potevano consistere quindi in... sacchi di farina, per esempio).

Se, come sospetto, il granduca voleva galeotti per le sue galee, e non farina per i poveri, questa ultima disposizione si spiega da sé.


Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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