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Francesco I de' Medici (1541-1587)

Francesco I de' Medici (1541-1587)
Francesco I de' Medici, duca di Firenze e Toscana.


Legge toscana contro lo stupro [1558 e 1561] [1]

Volendo l'illustrissimo, & eccellentissimo Signore, il Signor DVCA di Fiorenza & di Siena, reprimer con certa & conveniente pena, quelli che volessino per appetito dishonesto usar forza, & violenza contro femina, o maschio.

Atteso che li medesimi casi seguiti fino a qui (benche rarissimi) sono dalli Magistrati variamente puniti, & con leggieri pene secondo li statuti, & altre leggi. Et che la giustitia vuole, che per pari delitto, ciascuno sia parimente castigato. Imperò S. Eccell. Illust. insieme con gli suoi Magnifici Consiglieri, ha provisto, ordinato, & colla presente legge, statuito.

Galera veneziana del Seicento. [Foto G. Dall'Orto]Che qualunche persona di qual si voglia stato, grado, dignità, & conditione, cosi del Dominio Fiorentino, come del Sanese attenterà con violenza, senza arme, o bastone, & senza percossa d'effusione di sangue conoscere carnalmente, & sforzare[2].femina, o maschio, & non ne seguirà l'effetto della carnal coniuntione, incorra in pena della galea[3].dove si intenda esso fatto[4].relegato per quel tempo, che parrà al Magistrato, Rettore, Governatore, o Ciudice [sic], che ne sarà cognitore, attesa [5] la qualità delle persone, & del delitto.

Et se alla predetta violentia, & forza seguirà l'effetto, incorra in pena del capo.[6].

Et qualunche attenterà con arme, o con bastone, o // con percossa d'effusione di sangue, violare carnalmente femina, o maschio, anchor che tal violenza non sortisca l'effetto, incorra in pena capitale. 
Eccettuando li Cittadini Fiorentini, Sanesi, & li altri che saranno in lor patrie habili alli ufficj, solamente quanto alli casi, che hanno per pena la galea, come di sopra. Alli quali Cittadini commetendo il delitto in luogo della Galea la pena sia di carcere di fondo di Torre, o delle Stinche ad arbitrio di Sua Eccellentia[7].

La qual sopradetta legge ella vuole, & comanda sotto pena della sua indignatione si osservi inviolabilmente per tutti li suoi Magistrati, Rettori, Governatori, Officiali, & Giudici competenti respettivamente in tutte le città, terre, castella, & luoghi dell'uno, & dell'altro suo Ducal Dominio, comprendendo ancora la Città, Contado, & Montagna di Pistoia, & qualunche altra Città, Terra, & luogo, del quale fusse necessario farsi speciale, & espressa mentione, & particularmente s'osservi per il Magistrato degli Otto di Balia della Città di Firenze, non onostante ogni arbitrio, o Balia, che fusse lor concessa, o in l'avvenire si concederà; Et non ostante qual si voglia legge, statuto, uso, consuetudine, provisione, reformatione, & qualunche altra ordinatione, che incontrario disponessi, quantunche precisa, penale, giurata, approvata legitimamente, o in l'avenire da approvarsi, fatta, o da farsi, salva sempre, & reservata la potestà del Principe, le quali tutte, & ciascuna di esse s'intendino // essere, & sieno quanto alle cose soprascritte espressamente, & in tutto abrogate, annullate, & di nessuno valore & c.[8].

Bandito per me[9].Tommaso di Bernardo Cortecci, 
questo di 2 di Decembre 1558.
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Bando antisodomia toscano del 1566. [Collezione Raimondo Biffi]
Frontespizio di un ulteriore bando di Francesco I contro bestemmia e sodomia (per leggere il testo fare clic sull'immagine). Collezione Raimondo Biffi.


L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.
Note

[1].Legge dell'ill. et Eccell. S. Duca di Fiorenza et di Siena, contro a quelli che useranno forza, & violenza a femina, o maschio per desiderio carnale. Bandita adi 2. di Dicembre 1561. (Foglio volante, 4 pp.), Giunti, Firenze 1561.

Ho messo online anche la scansione del Bando (...) sopra la bestemmia, del 1566, promulgato sempre da Francesco I.

[2] "Violentare".

[3] Qui si intende "galera" nel significato originale, cioè la nave da guerra funzionante tanto a vela quanto a remi. Il tasso di mortalità dei rematori era altissimo, perciò per il ruolo del "galeotto" si usavano condannati, o schiavi.

Francesco I iniziò il varo di una flotta da guerra toscana contro le navi turche: da qui il bisogno di rifornire di "carne da remo" le galee.

Parlare di "commutazione" della pena di morte è però eufemistico, dato che nel giro di qualche anno l'effetto sarebbe stato identico...

[4]."Ipso facto".

[5] "Per il tempo che piacerà al magistrato, tenuto conto del tipo di reato e di reo".

[6] "Se il tentativo avrà raggiunto il suo scopo, sia punito con la pena di morte".

[7] "I cittadini che godono di diritti politici avranno trattamento privilegiato solo nei casi che prevedono la galea, e saranno puniti col carcere". 

[8].Questa lunga conclusione si spiega col fatto che in epoca prenapoleonica ogni città o area poteva avere i suoi propri statuti. Essendo lo scopo di questo bando, come specificato all'inizio, l'imposizione di pene uniformi in tutta la Toscana, questa parte del decreto abolisce qualunque altra legge o privilegio od esenzione difforme da quanto qui stabilito.

[9] "Letto pubblicamente da me".
 

Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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