Grida genovese [9
ottobre
1555] [1]
.
Grida
|
Proclama
pubblico
|
/p.
279/
Quanto
abbominevole sia il vicio della lussuria usata contro natura, ciascuno
per se chiaramente il conosce.
|
/p.
279/
Tutti sanno da sé, chiaramente, quanto sia abominevole il vizio della lussuria praticata contro natura. |
Qual peccato per esser stato in tanto dispiacer dell'omnipotente Iddio,
fu con severissimo castigo da Sua Maestà punito.
|
Un peccato che è stato tanto sgradito all'onnipotente Dio, da
essere punito dalla sua Maestà con un severissimo castigo. |
La
qual cosa considerando l'Ill.mo et Ecc.mo S. Duce et molto Mag.ci S.ri
Govern.'ri et Procu.ri dell'Ecc.ma Repu.ca nostra, et desiderosi per
tutte le vie et modi possibili svellere et estirpare cosi nefando
vicio, hanno lor S.rie Ill.me per pubblico decreto dichiarato
deliberato et statuito,
|
Considerando
ciò l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Doge, ed i molto
magnifici
signori governatori e procuratori della nostra eccellentissima
Repubblica, desiderosi di sradicare ed estirpare i tutti i modi e per
tutte le vie possibili un vizio tanto nefando, hanno con pubblico
decreto deliberato e stabilito,
|
che tutti coloro quali da
hora in l'avvenire come colpevoli di detto vicio
sodomitico et contro natura saranno condannati et banditi.[2], non pensino
né li sia più lecito godere il beneficio del Decreto formato contro li
banditi, per quale si dichiara et dispone come possono domandare,
rimettere et rebandire li banditi [3], in modo tale che detti banditi, per
il vicio predetto in vigore et forza di detto Decreto non possino esser
per alcun tempo mai né domandati, né rimessi, né rebanditi, così per
ragione che si potessi dire che competessi ad essi banditi, come esser
domandati rimessi, o rebanditi da altri a quali competessi ragione in
vigore et forza di detto Decreto,
|
Che tutti coloro i quali,
da ora in poi, saranno condannati e banditi.[2] perché colpevoli del
detto vizio sodomitico e contro natura, non pensino di
poter godere né possano più godere delle amnistie concesse nel Decreto
sugli esiliati, nel quale è dichiarato e stabilito che sia possibile
richiamare, amnistiare e liberare dal bando gli esiliati [3], in modo tale che questi esiliati per il
vizio predetto non possano più, per mezzo del detto decreto, essere
richiamati, né amnistiati, né liberati dal bando, e questo sia per
una questione che riguardi loro stessi, sia per una richiesta di amnistia o
liberazione dal bando fatta da altri, che avessero il diritto di
richiederlo in base e grazie al detto Decreto,
|
escludendo al tutto, come
si dice, li detti delinquenti del vicio predetto dal beneficio del
Decreto disopra, che in qualsivoglia modo non lo possino
godere, al quale decreto in questo caso di piena possanza, movimento proprio,
et certo sapere, loro S.rie Ill.me hanno derrogato et
derrogano. |
escludendo
completamente, come detto, questi rei colpevoli del vizio predetto,
dai vantaggi concessi dal Decreto sopradetto, di modo che non ne
possano godere in nessun modo, poiché le loro Signorie Illustrissime in
questo caso hanno derogato e derogano <dal dettato della legge>
con pieno potere, di
propria iniziativa, e con piena dottrina. |
Et afine che la presente
deliberatione et Decreto sia a notitia universale, hanno comandato che
se ne facci pubblica grida per parte di
loro S.rie Ill.me acciochè in qualsivoglia tempo non se ne possi per
alcuno pretender ignoranza. |
E
poiché la presente deliberazione e decreto sia universalmente nota,
hanno comandato che venga proclamata pubblicamente per ordine delle
loro Signorie illustrissime, di modo che in futuro nessuno possa
pretendere di ignorarne il contenuto.
|
1555
die VIIII octobris. |
1555,
a dì 9 ottobre.
|
L'autore
ringrazia fin d'ora
chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone,
luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori
in essa contenuti.
|
Note
[1]
La grida (conservata presso l'Archivio di Stato di Genova, Senato, Filza 94, n. 390) è
pubblicata in: A. Neri, Il processo di Jacopo Bonfadio,
"Giornale
ligustico", XI 1884, pp. 275-282. Il testo è online
(come .pdf) sul
sito della Società Ligure di Storia patria, dal quale l'ho
ricopiato. La parafrasi in italiano moderno è mia.
[2] Il bando
(esilio) era
di
norma proclamato contro qualsiasi sodomita fosse stato processato in
contumacia, per evitare che chi era fuggito in tempo la
scampasse senza punizione. Il bando poteva essere a vita (perpetuo), o
per un numero prestabilito di anni, specie se l'imputato era di tenera
età.
In entrambi i casi, però,
chi lo avesse "contraffatto", ossia
trasgredito, se catturato avrebbe subito la pena stabilita per il reato
per cui era stato bandito (nel nostro caso, la morte).
[3] Questo tortuosa frase
tratta d'una consuetudine antica: una persona "bandita" poteva essere
"liberata dal bando" qualora avesse catturato e consegnato, o permesso
di
catturare, un "bandito" per un reato più grave del suo, oppure due o
più "banditi".
Questa revoca (rimessione) del bando si poteva
chiedere direttamente per se stessi, o poteva essere chiesta da
una persona non bandita in favore d'una persona bandita, che veniva in
questo modo "richiamata" (domandata) e
"liberata dal bando" (rebandita).
La presente grida fu emessa fondamentalmente per privare di
questo diritto sia i sodomiti, sia i loro parenti e amici che avessero
voluto
aiutarli a chiedere la revoca.
|