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Giuseppe Zanardelli (1826-1903)

Il politico italiano Giuseppe Zanardelli (1826-1903)
Il politico italiano Giuseppe Zanardelli (1826-1903).
 
Relazione sul primo Codice penale per il Regno d'Italia [1887] [1]
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TITOLO VIII - Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.[2].

CXXVIII. Il Progetto riunisce in un solo Titolo, a somiglianza del codice penale toscano, i delitti contro il buon costume e quelli contro l'ordine delle famiglie. 
Con ciò si evita il pericolo, assai facile, di classificare erroneamente una specie criminosa; massime quando trattasi di reati dei quali, per la varietà delle offese che arrecano, non è agevole precisare i caratteri che li differenziano da altre categorie affini.

Così dicasi, a cagion d'esempio, della violenza carnale, del ratto, dell'adulterio e simili: delitti che offendono ad un tempo il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Nel determinare i fatti da comprendersi nel presente Titolo, il Progetto attuale, in conformità ai precedenti, si ispira a questo concetto fondamentale che, se occorre da un lato reprimere severamente i fatti dai quali può derivare alle famiglie un danno evidente ed apprezzabile o che sono contrarii alla pubblica decenza, d'altra parte occorre altresì che il legislatore non invada il campo della morale
In conseguenza, le sanzioni penali del Progetto non colpiscono tutti indistintamente i fatti che offendono il buon costume e l'ordine delle famiglie, ma quelli soltanto che si estrinsecano coi caratteri della violenza, dell'ingiuria, della frode o dello scandalo, la repressione dei quali è più vivamente reclamata nell'interesse sociale. 
Quindi non sono incriminate le azioni che non hanno quei caratteri, e le indagine delle quali farebbe trascendere oltre i suoi giusti confini l'opera legislativa.
 

Il Regno d'Italia dopo le guerre d'Indipendenza [1870].

Il Progetto tace pertanto intorno alle libidini contro natura; avvegnaché rispetto ad esse, come ben dice il Carmignani, "riesce più utile l'ignoranza del vizio che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione delle pene che lo reprimono".( * ).

Anche questi atti di libidine sono compresi fra quelli che si rendono incriminabili per la violenza, o per l'età delle persone con le quali siano commessi, o per la loro pubblicità, senza però che essi siano in alcun modo nominati per farne oggetto di speciali disposizioni.


[Nota originale di Zanardelli:]

( * ) Ne tace infatti il codice toscano; ne tacciono il codice francese, il belga, lo spagnuolo.

Invece il codice sardo prevede nell'art. 425 "qualunque atto di libidine contro natura" commesso con violenza, oppure con scandalo, od anche senza alcuno di questi due estremi se vi è stata querela. Il detto articolo 425 venne però abrogato per le provincie meridionali dal decreto luogotenenziale del 1861, quando quel codice vi fu esteso.

Il codice di Berna ha una disposizione somigliante a quella preindicata del codice sardo.

Altri codici, pure stabilendo sanzioni penali per le libidini contro natura, ne danno precisa definizione, ad impedire sconfinate interpretazioni e sconvenienti indagini concernenti la vita intima nei rapporti fra l'uno e l'altro sesso. Infatti, tanto il codice germanico (§ 275.[3]) quanto l'ungherese (§ 241) limitano il concetto degli atti di libidine contro natura a quelli commessi tra persone di sesso maschile, o da uomini con animali. 
Mentre il codice austriaco (§ 129.[4]) dichiara contro natura la libidine con bestie o con persone del medesimo sesso.

Ed allo stesso concetto è informata la legge inglese, che prevede la sodomia e la bestialità, sotto l'espressione di buggery...

Il codice ticinese pure prevede "gli atti della specie aborriti dalla natura sopra persone dello stesso sesso".

La casa di Zanardelli a Brescia. [Foto Giovanni Dall'Orto].
La casa che fu di Giuseppe Zanardelli, a Brescia. [Foto G. Dall'Orto].

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.

Note

[1] Da: Camera dei Deputati, Progetto del Codice penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione (...), vol. 1: Relazione ministeriale; Stamperia Reale, Roma 1887, pp. 213-214 (seduta del 22 novembre 1887).

Il testo qui dato è quello della scansione realizzata da Massimo Consoli per "Rome Gay News" n. 128, 4 Febbraio 1997 (ho aggiunto "acapo", neretti e interlinee per facilitare la lettura online).
Ringrazio Consoli per avermelo inviato.

Umberto I re d'Italia, in una moneta del 1893
[2] Fatta l'Italia, si sa, fu necessario fare gli italiani... ma anche i nuovi codici di legge. Nell'attesa i Savoia estesero il loro codice penale (non certo il più illuminato fra quelli preunitari, e che prevedeva il reato d'omosessualità) al resto d'Italia, eccetto il Sud e la Toscana. Solo dopo lunghe discussioni, si arrivò all'approvazione, nel 1889, del primo codice penale veramente italiano (Codice penale per il Regno d'Italia, Stamperia reale, Roma 1889), detto "Codice Zanardelli" dal nome del ministro guardasigilli Giuseppe Zanardelli

Sul dibattito che portò all'abolizione del reato di "libidine contro natura" si veda anche:

Camera dei deputati, Relazione della commissione (...) sul disegno di legge (...) del 22 novembre 1887, Tipografia della Camera dei deputati, Roma 1888, alle pp. 259-260 (tit. VIII, CXCV). 
"La legge penale è la tutelatrice e la vìndice del diritto; non può esplicare legittimamente la sua azione se non là dove nella violazione del diritto si incentri. È senza dubbio un peccato, ed un peccato che si manifesta talvolta in forme ributtanti, la incontinenza; ma questa non può essere punita per se stessa dal legislatore, senza che egli varchi i confini segnati al magistero repressivo. La incontinenza può diventare reato ed essere punibile soltanto quando si trasformi nella violazione di un diritto individuale e sociale".
Senato del Regno, Relazione della commissione speciale... che autorizza il Re a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, s.i.t., 1888.
Alle pp. 183-185 il relatore Costa spiega le ragioni per cui nel codice Zanardelli non si volle menzionare l'omosessualità in quanto delitto: "I delitti [di stupro] che si vorrebbero prevedere in due ipotesi distinte sono costituiti da elementi obbiettivi identici".

[3] "Chiaro errore: qui si vuol intendere il paragrafo 175". [Nota di Massimo Consoli].

[4] "Promulgato il 27 maggio 1852". [Nota di Massimo Consoli].

Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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