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Clemente Manco, Giuseppe Gonella ed altri [22-1-1960]

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.La proposta di legge nella versione ripresentata nel 1963.
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Proposta di legge contro l'omosessualità, n. 1920 [22-1-1960] [1]
N. 1920
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
[Clemente] MANCO [Msi], GONELLA GIUSEPPE [Msi], [Ferruccio] DE MICHIELI VITTURI [Msi], DE VITO ANTONIO, [Riccardo?] GEFTER  WONDRICH [Msi], [Arturo] MICHELINI [Msi], [Gianni] ROBERTI [Msi], [Pino] ROMUALDI [Msi], [Domenico] LECCISI [Msi]

Presentata il 22 gennaio 1960
Modificazione e integrazione del titolo IX, capo II, del Codice Penale

ONOREVOLI COLLEGHI! - La proposta di legge che abbiamo l'onore ed il dovere di sottoporvi, perché venga approvata, rappresenta l'ultimo stadio di un lungo processo di maturazione e convincimento che trae origine da fatti, elementi e ragioni di indiscutibile portata.

Con la presente proposta di legge ci proponiamo, in buona sostanza, di impedire il possibile dilagare di un fenomeno che, soprattutto in questi ultimi anni di vita della società nazionale, ha preoccupato tutti coloro i quali hanno a cuore la sanità morale del paese ed in particolare della sua gioventù.

La perversione relativa alla consumazione di rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso trae origine da fattori molteplici e diversi che vanno da una causale patologica, ove esistente, ad un fenomeno di pura e semplice degenerazione e di vizio.
Ma non v'ha dubbio che la situazione morale dei nuclei familiari deve proteggersi e che tale finalità non può raggiungersi se non con una legge dello Stato.

Esiste oggi in Italia una vera e propria letteratura del vizio; teorici di questa moderna degenerazione hanno avuto financo la temerarietà e l'audacia di elevare il vizio ad arte, sollecitando una vera e propria organizzazione con adesioni concettuali e filosofiche e per ciò stesso determinando il pericolo che siffatte perversioni non rappresentino soltanto una sia pur degenerata ansia di sensi ma una direzione psicologica e spirituale verso traguardi di chiara involuzione morale.

Giovanissimi vengono adescati a queste pseudo scuole di rivoluzionamento sessuale col miraggio di emozioni nuove, di affetti più genuini perché lontani dall'interesse della naturale attrazione degli opposti sessi, di conquista in un campo tanto più eccitante perché nuovo ed incognito.

La società deve difendersi contro il pericoloso dilagare di questo vizio - che tende a scardinare non solo la unità della famiglia e del Paese, ma soprattutto la naturalezza dell'istinto [2].

Motivi di carattere religioso consigliano l'approvazione della presente proposta di legge giacché è pur vero che la concezione unificatrice di persone di diverso sesso, sia sotto il profilo fisico che sotto quello spirituale, nell'ambito delle leggi dello Stato e dei postulati sacramentali, è sancito dalla morale cattolica.[3].
  

"Speriamo che la Senatrice" [Lina Merlin, autrice della legge che proibì i bordelli, detti "case chiuse", NdR] "non faccia chiudere anche le nostre case e non ci butti sul marciapiede", commentano due ragazzi effeminati. La vignetta, consegnatami ritagliata con la sola indicazione "marzo 1960", implica che lo Stato discriminasse i poveri eterosessuali, chiudendo i luoghi del loro legittimo sfogo ma tollerando le "case chiuse" degli invertiti. Le premesse dello scandalo dei "balletti verdi" sono già in questa vignetta.
Non è raro, oggi, nei grandi centri soprattutto, vedere giovani e giovanissimi assumere atteggiamenti femminili, in dispregio della sana e naturale femminilità e della sana e naturale virilità. Né vale l'opposizione di coloro i quali, sotto l'orpello della difesa assoluta del principio di libertà finiscono col celare gli scopi deteriori del vizio che giunge fino alla bassezza del delitto.

Non vale, si ripete, l'opposizione di costoro perché è fuori di dubbio che esiste un diritto della società e della Nazione a difendersi da queste vere e proprie aggressioni, tanto più efficaci quanto più usufruiscono dei mezzi della insinuazione e della suggestione; perché il diritto della Società postula e comporta il diritto di difesa dell'individuo il quale, molte volte, anche contro la sua stessa volontà può finire col diventare vittima delle frodi e delle altrui perversioni.

Disporre, come da autorevole parte può asserirsi, del proprio corpo ad esclusivo piacimento, significa porsi, per l'esercizio di tale assoluto diritto, sul piano della contaminazione dell'interesse morale del prossimo e del superiore interesse della società.

Se abbiamo (e riteniamo giustamente) contestato agli apologeti di questo genere di libertà il diritto di difendere, in omaggio a tal principio, l'uso di questo vizio e per ciò stesso la consumazione di questo delitto, parimenti contestiamo a quanti giustificano il vizio ed il delitto con la causale patologica, la saggezza e la logica di una convincente spiegazione.
Ogni fatto illecito può o meno configurarsi delitto, sol che abbia i requisiti che la tradizionale legge penale riesce a reperire nel fatto delittuoso.

Lo stabilire aprioristicamente e per le ragioni precisate che la omosessualità costituisca delitto, non esclude il valore obbiettivo della casistica e l'affidamento dell'indagine e della decisione al libero convincimento del magistrato.

Comizio del MSI nel 1948Sarà infatti il magistrato, nella sua sovrana funzione, a stabilire se il fatto delittuoso debba beneficiare o non di quelle esimenti totali e parziali che costituiscono il riconoscimento della provata e diagnosticata anomalia psichica e cerebrale.
Non possono forse imputati di furto, di rapina, di omicidio beneficiare della discriminante o della attenuante del vizio mentale? E perché bisognerebbe riconoscersi solo ai dediti a questo vizio e delitto l'aprioristica anomalia psico-fisica che molte volte può costituire comoda finzione per meglio manovrare e perfezionare il dolo nell'azione contaminante la società?

Legislazioni straniere prevedono il fatto della omosessualità come reato e trattasi di legislazioni appartenenti a nazioni ricche di civiltà e di pensiero. Basti ricordare, per esempio, che il Codice penale russo all'art. 154 [4] prevede la omosessualità come reato per convincersi come in altri paesi problema così delicato ed importante sia stato già molto tempo addietro posto e risolto.

Abbiamo previsto come reato il semplice fatto della persona (maschio o femmina [5]) che abbia rapporti sessuali con altra persona dello stesso sesso.

Non ci nascondiamo la difficoltà dell'articolazione della legge perché possa facilmente giungersi da parte del magistrato all'accertamento del reato ed alla sua conseguente punizione.
Convinti però che il fatto vada punita siccome tale, indipendentemente da requisiti di notorietà e pubblico scandalo, abbiamo ritenuto che gli estremi della legge debbano riferirsi direttamente alla consumazione reiterata e singola di atti che configurino i rapporti sessuali [6].

Due giovani omosessuali. Dettaglio della vignetta precedente.È evidente che, per rapporti sessuali abbiamo inteso ed intendiamo definire non solo il congiungimento carnale ma altresì tutti quegli atti di libidine previsti già dalla legge ordinaria penale come tali e che manifestino concreta attività erotica tra persone dello stesso sesso.

Sarà perciò sufficiente l'accertamento di un fatto relativo a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso, perché vi sia la perseguibilità d'ufficio del delitto di cui ci occupiamo.

Abbiamo invece ritenuto che il requisito dello scandalo debba costituire aggravante per il reato ed è indubbio che si tratti di circostanza aggravante di natura obiettiva.
Per la nozione di scandalo è sufficiente il diretto riferimento all'articolo 564 del Codice penale sull'incesto.

Abbiamo infine ritenuto colpire maggiormente il maggiorenne che abbia e mantenga rapporti sessuali con persona dello stesso sesso di età minore degli anni 18.

Onorevoli colleghi, in una Nazione come la nostra ricca di dottrina e di civiltà, ma soprattutto depositaria della più alta morale che è quella cattolica, non può disattendersi il grido di allarme che si leva ormai da innumerevoli parti della pubblica opinione nell'interesse soprattutto delle giovani generazioni.


Noi abbiamo fiducia che gli onorevoli colleghi vorranno approvare la presente proposta di legge:
 

PROPOSTA DI LEGGE
Articolo Unico

Al titolo IX, capo II, del Codice penale, è aggiunto il seguente articolo 527-bis:

"Art. 527-bis. (Omosessualità) - Chiunque ha rapporti sessuali con persona dello stesso sesso è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000.

Se dal fatto deriva pubblico scandalo la pena è aumentata.

Se tra le persone che hanno rapporti sessuali con persone dello stesso sesso vi siano uno o più minori di anni 18, la pena sarà aumentata nei confronti del maggiorenne o dei maggiorenni" [7].

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.

Note

[1] Il testo qui dato è quello scansito da Massimo Consoliper "Rome Gay News" n. 128, 4 Febbraio 1997 (ho aggiunto "acapo", neretti e interlinee per facilitare la lettura online).
Ringrazio Consoli per avermelo inviato.

Questa proposta di legge e i Balletti verdi risalgono allo stesso anno, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questa legge non è una risposta "da destra" allo scandalo (che ebbe luogo solo nell'ottobre 1960): fu semmai lo scandalo ad essere la realizzazione dell'epurazione sociale teorizzata da questa legge.

Legge e scandalo nacquero del resto dallo stesso ambiente: i nostalgici del fascismo, raccolti nell'Msi.

Questo spiega, a mio parere, il mistero di questa legge, che in tempi non certo favorevoli ai gay (nello stesso giro d'anni l'introduzione di una legge antigay in Francia riuscì) fu lasciata marcire senza mai essere discussa in Parlamento, neanche al momento della ripresentazione nel 1963 (proposta 759/1963).

L'Msi infatti aveva usato i "balletti verdi" in modo politico, manovrando questo ed altri scandali di costume contro i democristiani, accusati d'essere troppo "molli" nonché corrotti.

Se a questo s'aggiunge il fatto che nei "balletti verdi" rimase incastrato più di un prete (come al solito!) si capisce perché la Democrazia Cristiana non avesse la minima voglia d'offrire all'Msi anche quest'arma di ricatto e destabilizzazione del quadro politico, foriera di una sequela di "scandali di costume" (di cui i "balletti verdi", costruiti dalla stampa di destra, furono solo una "prova generale").

Infatti, se la Dc controllava saldamente il Parlamento, i fascisti controllavano buona parte delle "forze dell'ordine", delle forze armate e dei servizi segreti, come avrebbero dimostrato di lì a qualche anno realizzando impuniti la "strategia della tensione".
Era quindi prevedibile che di un'eventuale legge antiomosessuale  non sarebbe stato fatto un uso imparziale, ma al contrario finalizzato a spostare ulteriormente a destra il Paese, ricattando la Dc con l'accusa di mancanza di fermezza, oltre che con  qualche scandalo a danno di suoi esponenti (Fiorentino Sullo fu perseguitato per anni,  con insinuazioni anche volgari, dal giornale neofascista "il Borghese").

Può darsi che questa mia ricostruzione non sia quella giusta, ma il punto è che l'"offensiva antiomosessuale" del 1960-1961 è ancora da studiare e contestualizzare. C'è ancora molto da scoprire, e da capire.

Sulla richiesta di criminalizzare il comportamento omosessuale si veda anche: Salvatore Messina, L'omosessualità nel diritto penale, "Ulisse", primavera 1953, pp. 671-677.

[2].Si noti la costanza con cui la retorica omofoba giustifica sempre le aggressioni ai danni di omosessuali come legittima difesa contro l'aggressività degli omosessuali. Fin dal tempo di Giovenale gli omofobi lamentano che "un tempo" le cose andavano bene, ma ormai gli  invertiti moltiplicandosi hanno fatto diventare anormali i poveri "normali"...

[3] Personalmente non credo affatto ai sentimenti cattolici dei proponenti (ben altri erano i loro scopi). In caso contrario la proposta l'avrebbe presentata la DC... Questa è quindi una captatio benevolentiae per allettare i voti cattolici, indispensabili per far passare la legge in Parlamento.

[4] "Dovrebbe essere un errore. L'articolo era il 121" [Nota di Massimo Consoli].
Il fatto che dei fascisti citino quale esempio il codice penale russo è palesemente beffardo. Il riferimento ideologico di questa proposta era semmai la legislazione antiomosessuale di molti Paesi europei e americani non comunisti.

[5] Questo è il primo ed unico tentativo che io conosca di criminalizzare il lesbismo in Italia.

[6] Cioè: l'atto omosessuale va punito in quanto tale, anche in assenza dello scandalo o della querela previste dal codice penale preunitario per punire l'omosessualità maschile.

[7] "Questa proposta di legge è poi stata ripresentata, perfettamente identica, con il n. 759, il 14 novembre 1963, a firma dei soli Manco, Gonella Giuseppe, Franchi, Romeo, Romualdi". [Nota di Massimo Consoli].

Poco dopo questa presentazione fu proposta un'altra legge ancora più repressiva (colpiva addirittura la libertà di espressione) da un deputato del Psdi, Bruno Romano. Nemmeno questa proposta fu mai discussa.


Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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