Codice penale per
il Regno di Sardegna [20-11-1859] [1]
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Libro II, titolo VII -
"Dei reati contro il buon costume"
420.
Chiunque offenda l'altrui
pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo,
sarà punito col carcere estensibile a sei mesi.
Se l'oltraggio al pudore
è seguito in privato, e vi sia querela della Parte offesa, il colpevole
sarà punito col carcere estensibile a tre mesi.
In ambi i casi sarà
aggiunta una multa estensibile a lire duecento.
421.
Chiunque avrà eccitato,
favorito o facilitato la corruzione di persone dell'uno o dell'altro
sesso, minori degli anni ventuno [2],
e chiunque le avrà indotte alla prostituzione, sarà punito
col carcere non minore di tre mesi, estensibile a tre anni.
Se la prostituzione
o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora
compiuto gli anni quindici, il colpevole sarà punito col
carcere non minore di due anni, e col maximum
di detta pena quando il reato avesse il carattere di abituale ed infame
traffico.
422.
Quando la prostituzione
o la corruzione di persone minori degli anni ventuno sarà
stata eccitata o facilitata dagli ascendenti, tutori, od altri incaricati
di sorvegliare la condotta delle medesime, la pena sarà della reclusione.
Se la prostituzione o la
corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora
compiuto gli anni quindici, la pena della reclusione non sarà
minore di anni cinque.
(...)
425.
Qualunque
atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza,
nei modi e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà
punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai
lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà
intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà
punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi ai lavori
forzati per anni dieci, a seconda dei casi.[3]. |
L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti. |
Note
[1] Da: Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Stamperia reale, Torino 1859. Promulgato il 20 novembre 1859 da Vittorio Emanuele II.
Il testo qui dato è quello della scansione realizzata da Massimo Consoliper "Rome Gay News" n. 128, 4 Febbraio 1997 (ho aggiunto "acapo", neretti e interlinee per facilitare la lettura online).
Ringrazio Consoli per avermelo inviato.
[2] All'epoca, la maggiore età.
[3] A differenza della maggioranza degli altri Stati italiani preunitari i domini dei Savoia, lo Stato della Chiesa e i domini austriaci reintrodussero il reato di atti omosessuali, tornando alla legislazione pre-napoleonica.
Il codice penale sardo (valido in Piemonte, Savoia, Val d'Aosta, Liguria e Sardegna) fu poi esteso alla Lombardia appena conquistata nel 1859, alle regioni centrosettentrionali conquistate nel 1860 (Emilia-Romagna, Marche, Umbria -- Toscana esclusa) ma non a quelle meridionali (per via di un presunto carattere particolare delle popolazioni meridionali...), poi al Veneto nel 1866 e infine al Lazio nel 1870.
Così, fino al primo codice unitario italiano, il Codice Zanardelli, nel 1889, l'omosessualità fu o no un reato a seconda del fatto che ci si trovasse al Centro-Nord o al Sud.
Per due esempi di applicazione di tali leggi, si veda:
-- Cassazione di Roma, Atti di libidine contro natura, "Rivista penale", XXVIII 1888, pp. 191-192.
Estratto della sentenza del 6 giugno 1888 che stabiliva essere "atti contro natura" (e come tali punibili dal presente codice penale) tutti gli atti sessuali che non portano alla procreazione;
-- Cassazione di Roma, Corruzione di minori, "Rivista penale", XXX 1889, pp. 245-246.
Condanna di un sacerdote veneto per aver corrotto ben 19 ragazzini affidati alle sue cure.
Si vede inoltre l'articolo di Enrico Oliari sulla sentenza del 28 febbraio 1884. |