Costituto senese del
1296, volgarizzato [1309-1310] [1]
Distinzione V, [rubrica] CCLXXXVII.
De la pena di chi commettesse el peccato sodomitico.
Et se alcuno el detestabile peccato sodomitico commettarà, o vero farà, sia condennato et punito in CCC. libre [2] di denari al comune di Siena; et se la detta pena non pagarà infra uno mese dal dì de la condannagione, se avere si potrà, sia inpiccato per le membra virili nel Campo del mercato; et sia ditenuto ine [3] nel detto modo inpiccato per tutto el dì.
Et quella medesma pena luogo abia e s'oservi contro li ruffiani et conduttori [4] del detto peccato.
Siena, la piazza (= Campo) del Mercato, luogo assegnato a questo tipo di punizioni. [Foto G. Dall'Orto, 1998].
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Note
[1] Da: Alessandro Lisini (cur.), Il costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, 2 voll, Tipografia sordomuti di Lazzeri, Siena 1903, vol. 2, p. 354.
Riprende le pene del "Constituto" del 1262-1270, così come ampliate nel testo latino del 1296.
[2] "Trecento lire".
[3] "E sia tenuto lì".
[4] "Complici"; "persone che hanno facilitato".
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