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Antonello Soro et all. [14/10/2009]

L'onorevole Antonello Soro, primo firmatario di questa proposta di legge.
L'onorevole Antonello Soro (Pd), primo firmatario di questa proposta di legge.
 
Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia [2009] [1].
 
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
 N. 2802
  

/p. 1/ 

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SORO, SERENI, BRESSA, FERRANTI, CAPANO, CAVALLARO, CIRIELLO, CONCIA, CUPERLO, GIANNI FARINA, MELIS, ROSSOMANDO, SAMPERI, TENAGLIA, TIDEI, TOUADI, VACCARO, POLLASTRINI
 
Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia
Presentata il 14 ottobre 2009

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porre rimedio a una grave lacuna del nostro ordinamento che non prevede attualmente una tutela nei confronti delle persone vittime di reati anche in ragione del loro orientamento sessuale. La proposta di legge si rende di urgente approvazione alla luce dei sempre più frequenti episodi di violenza a sfondo omofobico. Solo nella città di Roma, dove la comunità omosessuale è più numerosa e cerca con maggior fiducia e consapevolezza di rivendicare la propria condizione sociale, essa è vittima da alcuni mesi di attentati e di intimidazioni nei suoi abituali luoghi di ritrovo, attentati che si stanno ripetendo con una periodicità davvero preoccupante. Da febbraio ad oggi si sono registrati otto atti di violenza omofobici e transfobici, tra i quali un omicidio. Tra il 2006 e il 2007 in Italia si sono verificati 42 delitti contro omo e transessuali, 11 omicidi, 23 violenze e 8 atti vandalici. 

La presente proposta di legge intende anche dare attuazione al Trattato di Lisbona, ratificato da questo Parlamento ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130, con unanimità di consensi. Gli articoli 1 e 2 del citato Trattato, che recano modifiche al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato istitutivo della Comunità europea /p. 2/ (TIUE), prevedono l'introduzione di norme per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (articolo 2 del TUE e articoli 5-ter e 16E del TIUE). Tutte queste discriminazioni sono già perseguite penalmente nel nostro ordinamento. In particolare il legislatore ha normato nel recente pacchetto sicurezza (legge n. 94 del 2009) le aggravanti a tutela di soggetti deboli vittime di reati, come minori, anziani e disabili (articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e articoli 61, numeri 5) e 11-ter), e 609-ter, numero 5-bis), del codice penale). 

Per colmare tale grave lacuna, la presente proposta di legge all'articolo 1 introduce nel codice penale tra le circostanze aggravanti cosiddette «comuni» una circostanza che si applica ai reati contro la persona, in particolare ai reati che siano stati commessi per motivi di omofobia e transfobia. Per omofobia e transfobia si intendono, in linea con la legislazione dell'Unione europea e con quella dei principali Paesi membri della stessa, l'odio e la discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi. 
Con l'articolo 2, consapevoli che l'aggravante penale di cui all'articolo 1 sia solo una delle misure necessarie ma non sufficienti per il contrasto delle discriminazioni, si prevede che il Ministro per le pari opportunità, annualmente presenti al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni operate per motivi di omofobia e transfobia, sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi da seguire.  



/p. 3/
PROPOSTA DI LEGGE
      Art. 1. 
      1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: 
        «11-quater) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, intesi come odio e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi».
      Art. 2. 
      1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni operate per motivi di omofobia e transfobia, sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi da seguire. 
 
L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti. 
 
Note 

[1] Il testo l'ho ripreso da qui. La proposta, al momento di pubblicarla nel mio sito (maggio 2011) non era mai stata discussa.


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