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Statuti prenapoleonici italiani

(1309-1799)

La Giustizia, da un'incisione allegorica manierista


Alcuni statuti prenapoleonici in lingua italiana [1309-1799] [1]
.
[1309-1310] "Constituto" di Siena del 1296 volgarizzato


[1377] Statuti di Ascoli Piceno  [1bis]


 
Rubrica XV. 
De li heretici et sodomiti et de li incestiosi.
Capitolo 15.
Sugli eretici e i sodomiti e gli incestuosi.
Statuemo che se alicuno dentro la ciptà d'Ascoli et suo distrecto, instigato de spirito diabolico, actemptasse violar la fede captolicha publicamente overe privatamente overo comictesse alicuno peccato contra natura, cioè de sodomia, facendo overo comictendo, overo carnalmente cognoscerà alicuna persona ad lui cognonta in primo overo secundo grado de consanguinità, siano puniti in le pene legali, cioè sia arso con lu focho. Stabiliamo che se qualcuno nella città di Ascoli e distretto, istigato da spirito diabolico, attentasse violare la fede cattolica pubblicamente oppure privatamente, oppure se commettesse qualche peccato contro natura, cioè di sodomia, come attivo o come passivo, oppure se avesse rapporti sessuali con persona a lui congiunta in primo o secondo grado di consanguineità, sia punito con le pene legali, cioè sia arso col fuoco.
Et omne uno possa denunptiare et accusare et sia secreto et lu potestà et lu capitanio siano tenuti et debia, per virtù de lu suo salario, omne mese una fiata inquirere et cercare et fare inquisitione contra tucti quelli che comectesse le predicte cose illicite. E chiunque possa denunciare ed accusare segretamente, e il podestà e il capitano debbano, come parte del loro incarico salariato, ogni mese, indagare una volta e ricercare ed inquisire contro tutti coloro che facessero le predette cose illecite.
Et ad prova de li dicti delicti baste 6 testimoni degni de fede et de bona oppinione, che prove de la fama, ma precedente li innicii; la quale prova de la fama sia havuta per plena et legitima prova. E per provare i detti delitti bastino 6 testimoni degni di fede e di buona reputazione, che testimonino sulla pubblica fama degli accusati, ma solo prima dell'imputazione, e questa prova della pubblica fama sia tenuta come prova piena e legittima.


[febbraio 1397] Bando di Carlo I Malatesta a Rimini


[1476] Grida a Milano


[29/12/1494] "Provvisione" fiorentina
(Link esterno al mio sito)


[1549] Statuti di Valtellina [2]

Cap. 50. Della pena del sodomita (p. 91).

È anchora statuito, che ciascun sodomita sia col foco abrusciato, talmente che mora.[3].

Et sodomita s'intenda d'esso fatto, et ragione, non solamente colui che haverà a far col maschio, ma anchora quello che haverà a fare con animal bruto, overo con alcuna don<n>a contra de la natura.

Iustitia - Incisione allegorica
 La Giustizia. Incisione allegorica


[1558 e 1561] Francesco I de' Medici (1541-1587), Legge toscana contro lo stupro


[1566] Francesco I de' Medici (1541-1587), Bando (...) sopra la bestemmia


[1572] Statuti della Corsica [4]

Vol. 1, Statuti criminali, par. 41, "Degli adulteri, e stupri" (pp. 135-137):

... coloro che contro natura, ed abominevol vizio di sodomia peccheranno, od incorreranno, siano impiccati per la gola, ed abbruciati.


[1578] Statuti della Val di Scalve [4a].

De poena Sodomitarum. Cap. 190.

/p. 76/ Ancora è statuito, & ordinato, che se alcuno cascarà in quello nefando, & abhorrendo peccato di Sodomia, sia condannato di esser abbrusciato /p.  77 / nel fuoco, & far che in quello mori avanti <che> partino li officiali dal luogo della giustitia

Riproduzione dello Statuto della Val di Scalve, p. 76
Riproduzione dello Statuto della Val di Scalve, p. 77


[1610] card. Benedetto Giustiniani (1554-1621), Bando generale [per Bologna]


[1620] Statuti del Lago di Garda [5].

Che i Sodomiti siino abbrusciati. Cap. CCXI.

Parimente, che qualunque usarà con Donna, ò con Maschio contro natura, con animo di commettere Sodomia; sii punito capitalmente si che muora; & dipoi sii con foco abbrusciato; & ciò, se sarà seguita pollutione, come di sopra; ma se non sarà seguita pollutione; stij nelle prigioni per un anno, & sij condennato in Lire 300. piccioli, & sii bandito della Riviera per anni dieci: & se frà l'anno venirà in detta Riviera, le sii troncata la mano più valida; et il patiente sii punito, ò castigato; ò veramente si assolva ad arbitrio del Signor Capitanio, & Giudice, attesa la qualità della persona, & del delitto; et l'età parimente.

L'Italia in una mappa del 1756
L'Italia in una mappa del 1756


[1767, ma 1329] Statuto di Padova [6]

Liber V, statutum VIII, caput 2 (vol. 2, p. 204-205).

p. 205:
Quello che avrà ardire di contaminare Donna, o Uomo contro natura si [sic] abbruciato.
Quello poi che permette di essere contaminato si punisca, e castighi, ovvero ancora si assolvi ad arbitrio del Podestà, e sua Corte, considerata la qualità del delitto, Persona, e di lei età-[7].

L'Italia nel 1790
L'Italia nel 1790, in una mappa inglese


[1771] Francesco III d'Este duca di Modena e Reggio (1698-1780) [8]

Tomo 2. Libro V. Titolo XI. Dello stupro, ed altri delitti di carne.

§ XX (p. 268)

(...)

Per gli altri delitti di carne anche nefandi si starà alla disposizione del Gius Civile [9].


[13/1/1787] Giuseppe II d'Asburgo (1741-1790), Codice per i dominii austriaci in Italia


L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.

Note

[1] Perché "prenapoleonici"? Perché fu Napoleone ad abrogare in Italia gli antichi Statuti e le antiche leggi, comprese quelle contro la sodomia e i sodomiti qui riportate. Al loro posto rimase, anche dopo la sua caduta, un nuovo codice penale e civile, il Codice napoleonico, che non condannava più gli atti omosessuali.
Tutti gli Stati italiani mantennero in vigore il Codice napoleonico anche dopo la Restaurazione, ad eccezione dei due più reazionari, il regno dei Savoia e lo Stato della Chiesa.
Per la legislazione prenapoleonica si vedano anche gli statuti in latino.

[1bis] Da: Statuti di Ascoli Piceno dell'anno 1377, Istituto storico italiano, Roma 1910, p. 15.

[2].Li statuti di Valtellina riformati nella Città di Coira nell'anno del Signore MDXLVIII, Delfino Landolfo, Poschiavo 1549, II, Statuti Criminali, pp. 80r-108v.
La Valtellina in quel periodo, e fino all'epoca napoleonica, apparteneva alla Svizzera. Questi statuti furono approvati nel gennaio 1549.

[3] "Sia bruciato col fuoco, fino a che muoia".

[4] Da: Statuti criminali e civili di Corsica, Dumoulin, Lyon 1843 (2 voll.). La Corsica in questo periodo apparteneva a Genova.

[4a] Da: Statuti, leggi et ordini municipali di tutta la val di Scalve, nuovamente reformati anno Domini MDLXXVIII, Santini, Bergamo 1733. Devo a Stefano Bolognini, che ringrazio, l'invio delle scansioni.
La Val di Scalve faceva parte dei dominii della Repubblica di Venezia.

[5] Da: Statuti criminali et civili della Magnifica Communità della Riviera nuovamente tradotti di Latino in Volgare [1620], Lantoni, Salò 1626, Statuti criminali, p. 110. Promulgati dalla Repubblica di Venezia.

[6] Da: Statutorum magnificae civitatis Paduae libri sex. Degli statuti della magnifica città di Padua libri sei, Tivano, Venezia 1747 (ma 1767) e 1767, 2 voll.
Si tratta del rinnovo, nel 1767, dello Statuto del 1329. 
Padova apparteneva allora alla Repubblica di Venezia.

[7] È traduzione del testo latino degli Statuti del 1329, riportato a fronte a p. 204 di questa edizione.

[8] Da: Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima [1771], Società tipografica, Modena 1781, 2 tomi.

[9] Cioè della tradizione del Corpus juris civilis di Giustiniano, che prevede la pena del rogo. "Nefando" è un eufemismo assai comune in questo periodo per indicare la sodomia ("peccato nefando", "vizio nefando", o anche semplicemente "il nefando").

Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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