Alcuni statuti prenapoleonici
in lingua italiana [1309-1799] [1]
.
[1309-1310]
"Constituto"
di Siena del 1296 volgarizzato
[1377] Statuti
di Ascoli Piceno [1bis]
Rubrica
XV.
De li
heretici et sodomiti et de li incestiosi.
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Capitolo 15.
Sugli eretici e i sodomiti
e gli incestuosi.
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Statuemo
che se alicuno dentro la ciptà d'Ascoli et suo distrecto, instigato
de spirito diabolico, actemptasse violar la fede captolicha publicamente
overe privatamente overo comictesse alicuno peccato contra natura, cioè
de sodomia, facendo overo comictendo, overo carnalmente cognoscerà
alicuna persona ad lui cognonta in primo overo secundo grado de consanguinità,
siano puniti in le pene legali, cioè sia arso con lu focho. |
Stabiliamo che
se qualcuno nella città di Ascoli e distretto, istigato da spirito
diabolico, attentasse violare la fede cattolica pubblicamente oppure privatamente,
oppure se commettesse qualche peccato contro natura, cioè di sodomia,
come attivo o come passivo, oppure se avesse rapporti sessuali con persona
a lui congiunta in primo o secondo grado di consanguineità, sia
punito con le pene legali, cioè sia arso col fuoco. |
Et
omne uno possa denunptiare et accusare et sia secreto et lu potestà
et lu capitanio siano tenuti et debia, per virtù de lu suo salario,
omne mese una fiata inquirere et cercare et fare inquisitione contra tucti
quelli che comectesse le predicte cose illicite. |
E
chiunque possa denunciare ed accusare segretamente, e il podestà
e il capitano debbano, come parte del loro incarico salariato, ogni mese,
indagare una volta e ricercare ed inquisire contro tutti coloro che facessero
le predette cose illecite. |
Et
ad prova de li dicti delicti baste 6 testimoni degni de fede et de bona
oppinione, che prove de la fama, ma precedente li innicii; la quale
prova de la fama sia havuta per plena et legitima prova. |
E
per provare i detti delitti bastino 6 testimoni degni di fede e di buona
reputazione, che testimonino sulla pubblica fama degli accusati,
ma solo prima dell'imputazione, e questa prova della pubblica fama sia
tenuta come prova piena e legittima. |
[febbraio
1397] Bando
di Carlo I Malatesta a Rimini
[1476] Grida
a Milano
[29/12/1494]
"Provvisione"
fiorentina
(Link esterno
al mio sito)
[1549] Statuti
di Valtellina [2]
Cap. 50.
Della pena del sodomita (p. 91).
È
anchora statuito, che ciascun sodomita sia col foco abrusciato, talmente
che mora.[3].
Et sodomita
s'intenda d'esso fatto, et ragione, non solamente colui che haverà
a far col maschio, ma anchora quello che haverà a fare con animal
bruto, overo con alcuna don<n>a contra de la natura.
La Giustizia.
Incisione allegorica
[1558 e 1561]
Francesco
I de' Medici (1541-1587), Legge toscana contro lo stupro
[1566] Francesco
I de' Medici (1541-1587), Bando (...) sopra la bestemmia
[1572] Statuti
della Corsica [4].
Vol. 1, Statuti
criminali, par. 41, "Degli adulteri, e stupri" (pp. 135-137):
... coloro
che contro natura, ed abominevol vizio di sodomia peccheranno, od incorreranno,
siano impiccati per la gola, ed abbruciati.
[1578] Statuti
della Val di Scalve [4a].
De poena
Sodomitarum. Cap. 190.
/p.
76/ Ancora è statuito, & ordinato, che se alcuno cascarà
in quello nefando, & abhorrendo peccato di Sodomia, sia condannato
di esser abbrusciato /p. 77 / nel fuoco,
& far che in quello mori avanti <che> partino li officiali
dal luogo della giustitia.
[1610] card.
Benedetto Giustiniani (1554-1621), Bando generale [per Bologna]
[1620] Statuti
del Lago di Garda [5].
Che i Sodomiti
siino abbrusciati. Cap. CCXI.
Parimente,
che qualunque usarà con Donna, ò con Maschio contro natura,
con animo di commettere Sodomia; sii punito capitalmente si che muora;
& dipoi sii con foco abbrusciato; & ciò, se sarà
seguita pollutione, come di sopra; ma se non sarà seguita pollutione;
stij nelle prigioni per un anno, & sij condennato in Lire 300. piccioli,
& sii bandito della Riviera per anni dieci: & se frà l'anno
venirà in detta Riviera, le sii troncata la mano più valida;
et il patiente sii punito, ò castigato; ò veramente si assolva
ad arbitrio del Signor Capitanio, & Giudice, attesa la qualità
della persona, & del delitto; et l'età parimente.
L'Italia in
una mappa del 1756
[1767,
ma 1329] Statuto di Padova [6]
Liber V,
statutum VIII, caput 2 (vol. 2, p. 204-205).
p.
205:
Quello che
avrà ardire di contaminare Donna, o Uomo contro natura si [sic]
abbruciato.
Quello poi
che permette di essere contaminato si punisca, e castighi, ovvero ancora
si assolvi ad arbitrio del Podestà, e sua Corte, considerata la
qualità del delitto, Persona, e di lei età-[7].
L'Italia nel
1790, in una mappa inglese
[1771] Francesco
III d'Este duca di Modena e Reggio (1698-1780) [8]
Tomo 2. Libro
V. Titolo XI. Dello stupro, ed altri delitti di carne.
§ XX
(p. 268)
(...)
Per gli altri
delitti di carne anche nefandi si starà alla disposizione del Gius
Civile [9].
[13/1/1787]
Giuseppe
II d'Asburgo (1741-1790), Codice per i dominii austriaci in Italia
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L'autore ringrazia
fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati
su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà
eventuali errori in essa contenuti. |
Note
[1]
Perché "prenapoleonici"? Perché fu Napoleone
ad abrogare in Italia gli antichi Statuti e le antiche leggi, comprese
quelle contro la sodomia e i sodomiti qui riportate. Al loro posto rimase,
anche dopo la sua caduta, un nuovo codice penale e civile, il Codice
napoleonico, che non condannava più gli atti omosessuali.
Tutti
gli Stati italiani mantennero in vigore il Codice napoleonico anche dopo
la Restaurazione, ad eccezione dei due più reazionari, il regno
dei Savoia e lo Stato della Chiesa.
Per la legislazione
prenapoleonica si vedano anche gli
statuti in latino.
[1bis]
Da: Statuti di Ascoli Piceno dell'anno 1377, Istituto storico italiano,
Roma 1910, p. 15.
[2].Li
statuti di Valtellina riformati nella Città di Coira nell'anno del
Signore MDXLVIII, Delfino Landolfo, Poschiavo 1549, II, Statuti
Criminali, pp. 80r-108v.
La Valtellina
in quel periodo, e
fino all'epoca napoleonica, apparteneva alla Svizzera. Questi
statuti furono approvati nel gennaio 1549.
[3]
"Sia bruciato col fuoco, fino a che muoia".
[4]
Da: Statuti criminali e civili di Corsica, Dumoulin, Lyon 1843 (2
voll.). La Corsica in questo periodo apparteneva
a Genova.
[4a]
Da: Statuti, leggi et ordini municipali di tutta la val di Scalve, nuovamente
reformati anno Domini MDLXXVIII, Santini, Bergamo 1733. Devo a Stefano
Bolognini, che ringrazio, l'invio delle scansioni.
La Val di Scalve
faceva parte dei dominii della Repubblica di Venezia.
[5]
Da: Statuti criminali et civili della Magnifica Communità della
Riviera nuovamente tradotti di Latino in Volgare [1620], Lantoni, Salò
1626, Statuti criminali, p. 110. Promulgati dalla Repubblica di
Venezia.
[6]
Da: Statutorum magnificae civitatis Paduae libri sex. Degli statuti
della magnifica città di Padua libri sei, Tivano, Venezia 1747
(ma 1767) e 1767, 2 voll.
Si tratta del
rinnovo, nel 1767, dello Statuto del 1329.
Padova apparteneva
allora alla Repubblica di Venezia.
[7]
È traduzione del
testo latino degli Statuti del 1329, riportato a fronte a p. 204 di
questa edizione.
[8]
Da: Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima
[1771], Società tipografica, Modena 1781, 2 tomi.
[9]
Cioè della tradizione del Corpus juris civilis di Giustiniano,
che prevede la pena del rogo. "Nefando" è un eufemismo assai comune
in questo periodo per indicare la sodomia ("peccato nefando", "vizio nefando",
o anche semplicemente "il nefando"). |