Da: Commentary
on the laws of England / Commentario sulle leggi d'Inghilterra [1765-1769] [1]
BOOK 4, CHAPTER 15.
Of offenses against
the persons of individuals.
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LIBRO 4, CAPITOLO
15.
Dei reati contro
le persone fisiche.
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IV. WHAT has been
here observed, especially with regard to the manner of proof, which ought
to be the more clear in proportion as the crime is the more detestable,
may be applied to another offense, of a still deeper malignity; the infamous
crime against nature, committed either with man or beast. A crime,
which ought to be strictly and impartially proved, and then as strictly
and impartially punished. |
IV. QUANTO è
stato osservato, specialmente sui metodi di prova, cioè che dovrebbero
essere proporzionalmente ancora più cogenti quando il crimine è
particolarmente detestabile, può essere applicato a un altro delitto,
di un reato ancora maggiore, l'infame crimine contro natura, commesso
sia con uomo che con bestia. Un crimine, che dovrebbe essere provato rigorosamente
e imparzialmente, e poi punito in modo altrettanto rigoroso e imparziale. |
But it is an offense of
so dark a nature, so easily charged, and the negative so difficult
to be proved, that the accusation should be clearly made out: for, if false,
it deserves a punishment inferior only to that of the crime itself. |
Ma è un reato di natura
tanto oscura, così facile da imputare, e il contrario è
tanto difficile da provare, che l'accusa dovrebbe essere attentamente chiarita,
perché, se falsa, merita una punizione inferiore solo a quella del
delitto in sé. |
I WILL not act
so disagreeable part, to my readers as well as myself, as to dwell any
longer upon a subject, the very mention of which is a disgrace to human
nature. It will be more eligible to imitate in this respect the delicacy
of our English law, which treats it, in its very indictments, as a crime
not fit to be named; "peccatum
illud horribile, inter Christianos non nominandum" [2]. |
NON agirò in
modo tanto sgradevole, per i miei lettori e me, da indugiare oltre su un
soggetto la cui menzione stessa è una disgrazia alla natura umana.
Sarà senz'altro preferibile imitare a questo riguardo la delicatezza
della nostra legge inglese, che lo tratta, perfino nel metterlo sotto accusa,
come un crimine innominabile: "quel peccato orribile,
da non nominarsi fra i cristiani" [2]. |
A taciturnity observed
likewise by the edict of Constantius and Constans.[3]:."ubi
scelus est id, quod non proficit scire, jubemus insurgere leges, armari
jura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt, vel
qui futuri sunt, rei". |
Una discrezione osservata
parimenti dall'editto di Costanzo e Costante [3]:
"quando
si commette un crimine di cui è meglio non sapere,
ordiniamo
che le leggi insorgano, che il Diritto si armi della spada vendicatrice,
in modo che gli infami, che sono o saranno rei, subiscano le pene prestabilite". |
Which leads me to add
a word concerning its punishment. |
Il che mi porta ad aggiunge
qualche parola sulla sua punizione. |
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Quattro sodomiti inglesi alla gogna, per lo "scandalo di Vere street" [1810]. Gli spettatori scagliano ogni tipo d'immondizia, inclusi cani e gatti morti. Come conseguenza del "tiro al bersaglio" l'accecamento era comune, e non rari i casi in cui la vittima non sopravviveva.
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THIS
is the voice of nature and of reason, and the express law of God.[4],
determined
to be capital. Of which we have a signal instance, long before the Jewish
dispensation, by the
destruction of two cities by fire from heaven: so that this
is an universal, not merely a provincial, precept. |
QUESTA
è la voce della natura e della ragione, e la legge espressa di Dio [4],
stabilita
come capitale. Cosa di
cui abbiamo un notevole esempio, molto prima della diaspora degli ebrei,
nella
distruzione delle due città da parte del fuoco dal cielo, cosicché
questo è un precetto universale, e non semplicemente locale. |
And our
ancient law in some degree imitated this punishment, by commanding
such miscreants to be burnt to death.[5];
though
Fleta.[6]says
they should be buried
alive: either of which punishments was indifferently used for this
crime among the ancient Goths.[7]. |
E la
nostra legge antica in qualche misura imitava questa pena, comandando
che tali miscredenti fossero bruciati fino a che morissero [5],
sebbene
Fleta.[6].dicesse
che dovevano essere
sepolti vivi: fra gli antichi goti entrambe queste pene erano usate
indifferentemente per questo crimine [7]. |
But
now the general punishment of all felonies
is the same, namely, by hanging: and this offense (being in the times of
popery
only subject of ecclesiastical censures) was made single felony by the
statute 25
Hen. VIII. c. 6. and felony without
benefit of clergy by statute 5
Eliz. c. 17. |
Ma
ora la punizione comune di tutti i crimini
capitali è la stessa, cioè l'impiccagione; e questo
crimine (che ai tempi del papismo
era sottoposto unicamente alle pene ecclesiastiche) è stato reso
crimine
capitale a sé dallo statuto
25 di Enrico VIII, cap. 6, e crimine capitale escluso dal Foro
ecclesiastico [8]
dallo statuto 5 di Elisabetta,
cap. 17. |
And the rule of law herein
is, that, if both are arrived at years of discretion,
agentes
et consentientes pari poena plectantur.[9]. |
E il volere della legge ivi
contenuta è che, se entrambi sono giunti all'età della ragione,
"criminali e consenzienti siano colpiti dalla medesima pena" [9]. |
L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti. |
Note
[1] Il testo dalla trascrizione online nella Lonang library (con correzione dei refusi), che ripubblica: Commentaries on the laws of England, Clarendon press, Oxford 1765-1769 (4 voll.) e, in ristampa anastatica, University of Chicago press, Chicago 1979.
L'ho collazionato sul testo in: Jeremy Bentham, Essai sur la pédérastie, CKG, Lille 2003, p. 153. Entrambi sono di cattiva qualità, con refusi abbondanti.
Cattiva, nel senso opposto, l'edizione dell'università di Yale, pedissequa al punto da trascrivere con la "f" le "s" allungate dell'edizione originale...
Questo è uno fra i più autorevoli trattati di Diritto dell'Inghilterra settecentesca (e oltre).
Fu tradotto in italiano: Guglielmo Blackstone, Comentario sul codice criminale d'Inghilterra, Buccinelli, Milano 1813, 2 voll. Non escludo di riuscire, prima o poi, a trovare il tempo di pubblicare qui gli interessanti commenti di tale traduzione.
Le presenti traduzioni dall'inglese e dal latino, l'aggiunta di neretti e la reimpaginazione del testo, sono mie.
[2] La formula risale, a quanto ne so, ad Edward Coke (1552-1634), The first [-third] part of the Institutes of the Laws of England [1625-1644], Lee & Pakeman, London 1644.
[3] "Cod.<ex Justiniani> 9. 9. 31". [Nota di Blackstone].
[4] "Levit.<icus> xx. 13-15" [Nota di Blackstone].
[5]
"Brit. c. 9". [Nota di Blackstone].
Si tratta dell'opera di diritto franco-inglese Britton, I 10 ( = I 9, De arsouns), del 1300 ca. (a stampa, con traduzione inglese, a cura di Francis Morgan Nichols: Clarendon Press, Oxford 1865).
[6] "L.<iber> 1. c.<aput> 37". [Nota di Blackstone].
[7] "Stiernh, De jure Goth, l. 3. c. 2". [Nota di Blackstone].
Si tratta di: Joh Stiernhöök, De jure sveonum et gothorum vetusto, Wankijf, Stockholm 1674, libro 3, cap. 2.
[8] In altre parole: per questo delitto non valeva il privilegio concesso ai preti prima della Rivoluzione francese, cioè essere processati da tribunali propri in base a leggi ecclesiastiche (Il "Foro ecclesiastico").
In campo cattolico, anche papa Pio V stabilì la stessa deroga (con la bolla Cum primum dell'1/4/1566, recepita come cànone 2357 dal Corpus juris canonici), permettendo ai tribunali laici di processare i religiosi per questo reato.
In compenso nei regni iberici l'Inquisizione condivideva con le autorità civili il diritto inverso, cioè processare per sodomia i laici.
Sui processi per sodomia nel Regno Unito nel Settecento si veda il sito di Rictor Norton.
[9] "3 Inst. 59". [Nota di Blackstone]. Non comprendo la citazione: se parla delle Institutiones Iustiniani, non c'è un § 59 nel libro 3. |