Act, 5
Elisabeth
I / Legge, 5 Elisabetta I [1563] [1]
.
5 Eliz
I. chap. 17
|
Quinto
anno del regno
di Elisabetta I, cap. 17
|
<I.>
Where in the Parliament
begun at London the 3d Day of November in the 21st Years of the late
King
of most famous Memory, King Henry the Eighth,
and after by Prorogation holden at Westminster in the 25th Year of the
Reign of said late King, there was one Act and Statute made, entitled,
An
Act for the Punishment of the Vice of Buggery, whereby the said
detestable Vice was made Felony, as in the said Estatute [sic] more
and large it doth and may appear: |
<1.> Poiché
nel Parlamento inaugurato a Londra il 3 di novembre del ventunesimo anno[2]
<di regno> del defunto sovrano di chiarissima memoria, re Enrico ottavo, e dopo la proroga avvenuta a Westminster nel venticinquesimo anno di regno del detto defunto
re [3],
fu
fatta una legge e statuto, intitolata, "Una
legge
per la punizione del vizio di Buggery", con la quale il
detto
detestabile vizio era stato reso un delitto
capitale,
come meglio e ampiamente appare nel detto statuto; |
Forasmuch
as the said Statute concerning the Punishment of the said Crime and
Offence
of Buggery standeth at this present repealed and void by Virtue
of the Statute of Repeal made in the 1st Year of the Reign of the late
Queen Mary: |
e
poiché il detto statuto relativo alla punizione del detto crimine
e delitto di buggery al momento presente si ritrova abrogato e
annullato
in virtù dello Statuto di abrogazione promulgato nel primo anno
di regno della defunta regina Maria [4]; |
Sithence which Repeal so had and made divers evil disposed Persons have been the
more bold to commit the said most horrible and detestable Vice of Buggery
aforesaid, to the high Displeasure of Almighty God. |
Successivamente alla cui abrogazione così voluta ed effettuata, svariate persone disposte
al male sono state molto audaci nel commettere il detto
orribilissimo
e detestabilissimo vizio di buggery sopraddetto, con gran corruccio
dell'Onnipotente
Dio; |
II. Be it
enacted,
That the said Statute before mentioned, made in the 25th Year of the
said
late King Henry the 8th, for the Punishment of the said detestable Vice
of Buggery, and every Branch, Clause, Article and Sentence therein
contained,
shall from and after the 1st Day of June next coming be revived, |
2. Sia
stabilito,
che il detto statuto prima menzionato, fatto nel 25mo anno del detto
defunto
re Enrico VIII, per la punizione del detto detestabile vizio di buggery,
ed ogni suddivisione, clausola, articolo e frase in esso contenuto, torneranno
in vigore dal e dopo il primo giorno del giugno prossimo venturo, |
and from
thenceforce shall
stand, remain, and be in full Force, Strength and Effect for every, in
such Manner, Form and Condition, as the same Statue was at the Day of
the
Death of the said late King Henry the Eighth, the said Statute of
Repeal
made in the said 1st Year of the said late Queen Mary or any Words
general
or special therein contained, or any other Act or Acts, Thing or
Things,
to the contrary notwithstanding. |
e
da ora in
poi starà,
rimarrà e sarà in pieno vigore, forza ed effetto per tutti,
nello stesso modo, forma e condizione in cui era lo stesso statuto nel
giorno della morte del detto fu re Enrico VIII, non ostando a ciò nulla
in contrario nel detto Statuto di abrogazione, fatto nel citato primo
anno della detta Regina Maria, o qualsiasi parola generale o speciale
in esso contenuta, o in qualsiasi legge o leggi, o qualsiasi cosa o
cose.
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L'autore
ringrazia
fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati
su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà
eventuali errori in essa contenuti.
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Note
[1]
Il testo è quello online sul sito del Center
for the Original intent of the Constitution, un'associazione di
destra
che vuole il ripristino di questo tipo di leggi negli Usa. La grafia di
tale versione è stata completamente aggiornata alla forma corrente oggi.
L'aggiunta
di acapo e neretti, come pure la traduzione italiana,
inedita,
sono opera mia.
Questo
decreto
di limita a ripristinare la legge antisodomia promulgata da re Enrico
VIII nel 1533, e rinnovata nel 1541.
Per le vicende legate a tale approvazione, rimando al commento che ho
già
fatto parlando di tale legge.
Ho lasciato non tradotta la definizione di "Buggery",
che era corrente nella legge inglese del tempo (gli indici di diversi
manuali giuridici del tempo alla voce "Sodomy" rimandano alla voce
"Buggery", non il contrario), perché essa si differenzia da quella di
"sodomia" per il fatto di comprendere anche il bestialismo,
e più tardi qualsiasi atto sessuale non procreativo. Si tratta di una
concezione tipicamente nordeuropea e protestante, e quindi anche
britannica, laddove i paesi cattolici distinguevano, seguendo san
Tommaso d'Aquino, fra sodomia, atti contro natura, e bestialismo.
Ho trattato la questione nel mio libro Tutta un'altra storia, Il saggiatore, Milano 2015, pp. 142-165.
[2]
Nel 1533.
[3]
Nel 1541.
[4]
Nel 1553. Edoardo VI aveva ribadito nel 1548 la validità di tale legge.
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