Dalle: Decretales
Gregorii IX / Decretali di Gregorio IX [1234] [1]
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Liber V, titulus XXXI.
De excessibus praelatorum
et subditorum.
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Libro 5, titolo 31.
Sugli eccessi del clero
e dei sudditi.
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Capitulum IV.
Contra naturam incontinentes,
si sunt clerici, deponuntur, et in monasterio detruduntur; si laici, excommunicantur.
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Capitolo 4.
Gli incontinenti contro
natura, se fan parte del clero, sono deposti, e cacciati in un monastero,
se laici, sono scomunicati.
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Idem in concilio
Lateranensi. |
Lo stesso [2],
nel Concilio
laterano III. |
Clerici in sacris ordinibus
constituti,
qui mulierculas in domibus suis sub incontinentiae nota tenuerint, aut
abiiciant eas et continenter vivant, aut ab officio et beneficio ecclesiastico
fiant alieni. |
I religiosi che hanno preso
gli ordini sacri, e che tenessero perpetue nelle loro case per soddisfare
la loro incontinenza, o le buttino fuori e vivano castamente, o siano privati
dall'ufficio e dal reddito ecclesiastico. |
Quicunque
autem illa incontinentia, quae contra naturam est, propter
quam ira Dei venit in filios diffidentiae et quinque
civitates igne consumpsit, deprehensi fuerint laborare, |
Inoltre
tutti coloro che saranno scoperti a soffrire di quell'incontinenza, che
è contro natura, e per la quale "l'ira
di Dio calò sui figli della mancanza di Fede", e consumò
col fuoco cinque città, |
si clerici fuerint,
deiiciantur a clero, vel ad agendam poenitentiam in monasteriis detrudantur; |
se facessero parte del clero,
ne siano espulsi, o siano gettati a compiere
penitenza in un monastero; |
si laici, excommunicationi
subdantur, et a coetu fidelium fiant penitus alieni. |
se fossero laici,
siano colpiti da scomunica, e con loro pena siano resi estranei alla comunità
dei fedeli. |
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Stemma
di Gregorio IX.
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Note
[1]
Il testo da: Decretalium Gregorii papae IX compilationis liber V, Titulus
XXXI, "De excessibus praelatorum et subditorum", così
come edito online nel sito: Bibliotheca augustana.
La traduzione
dal latino è mia.
Si tratta di
un'aggiunta a integrazione del Decretum
Gratiani, assieme al quale il corpo di queste "Decretali"
entrò a fare parte del Corpus
iuris canonici (disponibile a stampa come: Corpus Iuris Canonici
[1139-1437] (a cura di Ludwig Richter), Akademische
Druk, Graz 1959, 2 voll.), in vigore come codice
di legge della Chiesa cattolica fino al 1917.
La decisione
riprende, con lievi modifiche, il testo approvato nel 1179 nel
Concilio laterano III, cànone 11.
[2]
Papa Alessandro III. |