Da: Concilium
lateranum III / Concilio
laterano III [1179] [1]
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2. Capituale.
XI. Ne clerici in sacris
ordibibus constituti focarias habeant.
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2. Capituale.
Canone 11. I membri del
clero non abbiano perpetue.
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(...) |
(...) |
Quicumque
incontinentia illa quae contra naturam est, propter
quam venit ira Dei in filios diffidentiae, et quinque
civitates igne consumpserit deprehensi fuerint laborare: |
Tutti
coloro che saranno scoperti a soffrire di quell'incontinenza che è
contro
natura, e per la quale "l'ira
di Dio calò sui figli della mancanza di Fede", e consumò
col fuoco cinque città, |
si
clerici
fuerint, ejiciantur a clero, vel ad poenitentiam agendam in monasteriis
detrudantur; |
se
facessero parte del clero, ne siano espulsi, o siano gettati
a compiere penitenza in un monastero; |
si
laici,
excommunicationi subduantur, et a coetu fidelium fiant prorsus alieni. |
se
fossero laici, siano colpiti da scomunica, e da allora in poi siano
resi estranei alla comunità dei fedeli. |
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Note
[1]
Il testo copiato da: Dominicus Mansi, Sacrorum conciliorum nova el amplissima
collectio, vol. XXI, Zatta, Venezia 1778, colonne 224-225.
Anche in: Conciliorum
oecumenicorum decreta, Istituto per le scienze religiose, Bologna 1972,
pp. 205-225, canone 11, (pp. 217-218).
La traduzione
dal latino è mia.
Questa condanna
dei preti e monaci omosessuali fu
inclusa da Gregorio IX, nel 1234, nelle sue "Decretali",
assieme alle quali entrò a fare parte del Corpus
iuris canonici, in vigore come codice
di legge della Chiesa cattolica fino al 1917. |