Da: Concilium
lateranum IV / Concilio
laterano IV [1215] [1]
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Caput XII.
Par. 14.
De incontinentia clericorum
punienda
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Cap. 12,
cànone 14.
La punizione dell'incontinenza
nel clero.
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Ut clericorum mores et
actus in melius reformentur, continenter et caste vivere studeant universi,
praesertim in sacris ordinibus constituti, ab omni libidinis vitio
praecaventes, maxime illo, propter quod ira
Dei venit de coelo in filios diffidentiae, quatenus in conspectu
Dei onnipotentis puro corde valeant ministrare. |
Affinché i costumi
e i comportamenti del clero siano riformati in meglio, tutti facciano in
modo da vivere continenti e casti, soprattutto coloro che hanno preso gli
ordini sacri, guardandosi da ogni vizio di libidine,
soprattutto
da quello, per causa del quale l'ira
di Dio s'è abbattuta dal cielo sui figli della mancanza di Fede,
in modo che possano servire al cospetto di Dio onnipotente con cuore puro. |
Ne
vero facilitas veniae incentivum tribuat delinquendi: statuimus, ut qui
deprehensi fuerint incontinentiae vitio laborare, prout magis aut
minus peccaverunt, puniantur secundum canonicas sanctiones, quas efficacius
et districtius praecipimus observari ut quos Divinus timor a malo non revocat,
temporalis saltem poena a peccato cohibeant. |
E
affinché la facilità del perdono non costituisca incentivo
a delinquere, stabiliamo che coloro che saranno scoperti a soffrire del
vizio
dell'incontinenza, a seconda di quanto abbiano peccato, o più,
o meno, siano puniti secondo le sanzioni canoniche, che ordiniamo di osservare
nel modo più efficace e severo, cosicché coloro che il timor
di Dio non tiene lontani dal male, almeno siano trattenuti dal peccare
dalla pena corporale. |
Si
quis igitur hac de causa suspensus, Divina celebrare praesumpserit,
non solum ecclesiasticis benefinicis spolietur, verum etiam, pro hac duplici
culpa perpetuo deponeatur. |
Se
quindi qualcuno, sospeso a divinis per questa causa, avrà
osato
celebrare i divini misteri, non solo sia spogliato dai benefici ecclesiastici,
ma sia anche, per questa duplice colpa, deposto per sempre. |
Praelati vero, qui tales
praesumpserunt in suis iniquitatibus sustinere, maxime obtentu pecuniae,
vel alterius commodi temporalis, pari subjaceant ultionis. |
E i prelati che avranno preteso
di sostenere costoro nelle loro iniquità, specie per ottenere
denaro, o qualche altro guadagno, soggiacciano alla medesima punizione. |
Qui autem secundum regionis
suae morem non abdicarunt copulam conjugalem, si lapsi fuerint, gravius
puniantur, cum legitimo matrimonio possint uti. |
Se poi alcuni, secondo il
costume della regione, non avessero rinunciato ai rapporti con mogli [2],
se cadessero in questa colpa siano puniti più severamente, dato
che potevano godere del legittimo matrimonio. |
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Frate del
XIII secolo (san Francesco). Da Subiaco.
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L'autore ringrazia
fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati
su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà
eventuali errori in essa contenuti. |
Note
[1]
Il testo copiato da: Dominicus Mansi, Sacrorum conciliorum nova el amplissima
collectio, vol. XXII, Zatta, Venezia 1778, colonna 1003.
Anche in: Conciliorum
oecumenicorum decreta, Istituto per le scienze religiose, Bologna 1972,
pp. 227-281 (solo testo latino).
La traduzione
dal latino, la divisione in paragrafi e l'aggiunta di neretti sono
opera mia.
Questa
condanna della sodomia omosessuale fra/di preti e monaci, che costituisce
il cànone 14 del Concilio
Laterano IV [1215], fu poi ripresa in altri testi normativi
della Chiesa cattolica, come i Praecepta
dioecesis rotomagensis [1235] e negli Statuta
cenomanensia [1246].
Stupisce oggi
l'indulgenza di questo "rigore", che arriva a penitenze spirituali
e al più alla sospensione a divinis, ma prevede espressamente
che un pret e o un monaco potesse restare al suo posto anche dopo aver
peccato in modo omosessuale.
Ma la società
stava muovendosi verso un crescente "rigore morale", chiesto
da lungo tempo da ceti borghesi, anche attraverso movimenti
religiosi, sia ortodossi come quello di san Francesco, sia eterodossi come
quello di Valdo.
E alla fine
l'avrebbe spuntata: il
primo rogo documentato è del 1277.
[2]
Allude al matrimonio dei preti. La battaglia contro il matrimonio del clero
non era stata ancora vinta dalla gerarchia romana.
Sul tema si
veda: Francesco
Quaranta, Preti sposati nel medioevo, Claudiana, Torino 2000.
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