Dal: Poenitentiale
Theodori / Penitenziale di Teodoro [sec. VII] [1]
§
II. De Fornicatione
|
§
2 Sulla fornicazione
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1. Si quis
fornicaverit cum virgine, I. anno peniteat. Si cum marita<ta>, IIII.
annos, II. integros, II alios in XL.mis. III.bus., et III dies in ebdomada
peniteat. |
1. Se qualcuno
avrà fornicato con una vergine, faccia penitenza per un anno. Se
lo avrà fatto con una donna sposata, quattro anni, due di penitenza
integrale e per gli altri due faccia penitenza per tre quaresime e tre
giorni alla settimana. |
2. Qui sepe
cum
masculo aut cum pecude fornicat, X. annos ut peniteret judicavit. |
2. Chi fornica
frequentemente con un maschio o con una bestia, stabilì [2]
che faccia penitenza per dieci anni. |
3. Rem aliud.
Qui cum pecoribus coierit, XV. annos peniteat. |
3. Altrove:
chi avrà avuto rapporti sessuali con animali, faccia penitenza per
quindici anni. |
4. Qui coierit
cum
masculo post XX. annum, XV. annos peniteat. |
4. Chi avrà
avuto rapporti con un maschio dopo i vent’anni di età, faccia
penitenza per quindici anni. |
5. Si masculus
cum masculo fornicaverit, X. annos peniteat. |
5. Se un
maschio avrà avuto rapporti con un maschio, faccia penitenza
per dieci anni. |
6. Sodomitae
VII. annos peniteat [peniteant]; molles [et mollis] sicut adultera. |
6. I sodomiti
facciano penitenza per sette anni; i molli [passivi, NdR]
come un'adultera. |
7. Item
hoc; virile scelus semel faciens IIII annos peniteat; si in consuetudine
fuerit, ut Basilius dicit, XV. Si sine, sustinens unum annum ut mulier.
Si puer
sit, primo II.bus annis; si iterat IIII. |
7. Ancora:
chi abbia commesso il misfatto maschile una volta sola, faccia penitenza
quattro anni; se fosse diventata un’abitudine, quindici, come dice san
Basilio. Se non c’è abitudine, astinenza per un anno, come una
donna. Se fosse un bambino, la prima volta per due anni, se lo ripete,
per quattro. |
8. Si in
femoribus, annum I. vel. III. XL.mas. |
8. Se tra le
cosce, un anno oppure tre quaresime di penitenza. |
9. Si se
ipsum coinquinat, XL. dies [peniteat.] |
9. Se si procura
polluzione da sé, faccia penitenza quaranta giorni. |
10. Qui
concupiscit fornicari [fornicare] sed non potest, XL. dies vel XX.
peniteat.
Si frequentaverit,
si puer sit, XX. dies, vel vapuletur. |
10. Chi desidera
fornicare ma non ne ha la possibilità, faccia penitenza per quaranta
oppure venti giorni.
Se cade spesso
in questo desiderio, se è ancora un bambino, venti giorni, o sia
bastonato. |
11. Pueri
qui fornicantur inter se ipsos judicavit ut vapulentur. |
11. I bambini
che hanno rapporti sessuali tra loro, stabilì che siano bastonati. |
12. Mulier
cum muliere fornicando [si ... fornicaverit], III. annos peniteat. |
12. Una donna
che abbia avuto rapporti sessuali con un’altra donna, faccia penitenza
tre anni. |
13. Si sola
cum se ipsa coitum habet, sic peniteat. |
13. In questo
stesso modo faccia penitenza una donna che si fosse procurato un orgasmo
da sola. |
14. Una
penitentia est viduae et puellae. Majorem meruit quae virum habet, si fornicaverit. |
14. Una stessa
penitenza è da imporre alla vedova e alla ragazzina: la donna che
ha marito, invece, se avrà fornicato, ne merita una maggiore. |
15. Qui
semen in os miserit, VII annos peniteat: hoc pessimum malum. Alias ab eo
judicatum est ut ambo usque in finem vitae peniteant; vel XXII. annos,
vel ut superius VII. |
15. Chi abbia
eiaculato sperma in bocca, faccia penitenza per sette anni: questo è
un male dei peggiori! Altrove fu stabilito da lui, per questo caso,
che entrambi facciano penitenza per il resto della vita, oppure ventidue
anni, oppure sette anni come sopra. |
16. Si cum
matre quis fornicaverit, XV. annos peniteat, et nunquam, mutat [mutet]
nisi
Dominicis diebus: et hoc tam profanum incertum [incestum] ab eo
similiter alio modo dicitur ut cum peregrinatione perenni VII. annos peniteat. |
16. Se qualcuno
avrà fornicato con sua madre, faccia penitenza per quindici anni,
e non commuti mai questa penitenza se non nelle domeniche; similmente,
ma in altro modo, si dice che questo è un incesto tanto blasfemo
da far penitenza per sette anni, con pellegrinaggio perenne. |
Monaco (san
Benedetto), da un affresco del sec. VIII.
17. Qui
cum sorore fornicatur, XV. annos peniteat, eo modo quo superius de matre
dicitur, sed et istud XV. alias in canone confirmavit; unde non absorde
XV. anni ad matrem transeunt qui scribuntur. |
17.
Chi avrà fornicato con sua sorella, faccia penitenza per quindici
anni, nella stessa maniera in cui, più sopra, è detto della
madre, ma anche altrove, nel cànone,
questo numero di quindici è confermato; quindi ben a proposito passano
anche alla madre quei quindici che erano scritti. |
18. Qui
sepe fornicaverit, primus canon judicavit X. annos penitere; secundus canon
VII.; sed pro infirmitate hominis, per consilium dixerunt III. annos penitere. |
18.
Chi avrà fornicato spesso, il primo canone ha giudicato che faccia
penitenza per dieci anni, il secondo canone per sette; ma di fronte alla
debolezza di un uomo, come consiglio hanno detto di fare penitenza per
tre anni. |
19. Si
frater cum fratre naturali fornicaverit per commixtionem carnis, XV.
annos ab omni carne abstineat. |
19.
Se un fratello avrà fornicato con un fratello naturale con
congiungimento della carne, si astenga da tutte le carni per quindici anni. |
20. Si mater
cum filio suo parvulo fornicationem imitatur, III. annos se abstineat a
carne, et diem unum jejunet in ebdomada, id est, usque ad vesperum. |
20.
Se una madre imita un rapporto sessuale con suo figlio piccolo, si astenga
dalla carne per tre anni, e faccia digiuno un giorno alla settimana, cioè
fino al tramonto. |
21. Qui
inludetur fornicaria cogitatione, peniteat usque dum cogitatio superetur. |
21.
Chi è traviato da un pensiero di fornicazione, faccia penitenza
fino a quando il pensiero sia stato superato. |
22. Qui
diligit feminam mente, veniam petat ab eo [a Deo] id est, de amore
et amicitia si dixerit si non est susceptus ab ea, VII. dies peniteat. |
22.
Chi ama una donna con la mente, chieda perdono a Dio, cioè, se le
parlerà di amore e amicizia, se non è stato accettato da
lei faccia penitenza per sette giorni. |
L'autore ringrazia
fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati
su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi
gli segnalerà
eventuali errori contenuti in questa pagina. |
Note
[1]
Il testo è
estratto dalla History of the Crhistian church di Philipp Schaff
(1819-1893), messo online nella Christian
classics ethereal library.
La traduzione
dal latino, inedita, è stata offerta da don
Marco, che ringrazio.
Teodoro
(Theodorus Cantuariensis) è considerato il (ri)organizzatore della
Chiesa inglese secondo una gerarchia unitaria, a partire dal 669.
I penitenziali
sono elenchi di penitenze divisi per tipologia di peccato. Nati
nella tarda antichità, ebbero particolare successo nei monasteri,
e si diffusero dal secolo VII al secolo XI, soprattutto in
Gran Bretagna (ma non solo).
Poiché
prescrivevano penitenze spesso diverse fra loro nonché da
quelle contenute nei penitenziali della Chiesa di Roma, ne furono osteggiati
e finirono per sparire nel XII secolo.
I penitenziali
sono fonti interessantissime sulla percezione della vita di quel periodo.
Essendo cataloghi
di comportamenti, essi prendono in considerazione, per completezza,
anche azioni poco discusse nella codificazione di leggi e trattati di teologia
morale successivi, come la masturbazione, i rapporti omosessuali fra minorenni
(trattati come cosa comune e tutto sommato "ragazzata"), i rapporti sessuali
fra donne, il coito omosessuale fra le cosce, il rapporto orale...
Inoltre collocando
a fianco a fianco una lunga serie di comportamenti "scorretti", permettono
di ricostruire e documentare "scale di valori" (a volte sorprendenti)
non sempre coincidenti con quelle dei secoli successivi, o con quelle ufficiali
della Chiesa.
[2]
Il soggetto è san Basilio
di Cesarea (329/331-379 d.C.), autore
di un'importantissima Regola monastica.
I
"cànoni" contenuti nelle sue Epistolaisono
l'autorità su cui si fondano queste prescrizioni. (Testo
greco e traduzione latina in: Patrologia Graeca, vol. 32, coll.
220-1132; traduzione italiana in: Epistolario, Edizioni paoline,
Roma 1968).
Sull'omosessualità
si vedano le "Lettere ad Anfiloco"
nn. 188 (canone 7.0) e 217 (canone 62.0). |